| (Rilascio degli immobili).
1. Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto legge 30
dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le
esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti
ad uso abitativo, di cui al medesimo articolo 1 sono sospese
per un periodo di centocinquanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge ad esclusione di quelle per le
quali l'assistenza della forza pubblica è già stata concessa
alla data di entrata in vigore della presente legge e di
quelle programmate nei cinque mesi successivi alla medesima
data.
2. Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso
abitativo, per i quali penda provvedimento esecutivo di
rilascio per finita locazione, avviano entro il termine di
sospensione di cui al comma 1, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive
organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un
nuovo contratto di locazione in base alle procedure definite
all'articolo 2 della presente legge, ovvero comunicano
all'altra parte i motivi di necessità per la rinuncia alla
nuova locazione.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza
di accordo fra le parti per il rinnovo della locazione, i
conduttori interessati possono chiedere, con istanza rivolta
al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma,
del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il
giorno dell'esecuzione. Si applicano i commi da 2 a 7
dell'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.
94. Avverso il decreto del pretore è ammessa opposizione, alla
quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e
618 del codice di procedura civile.
4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio emessi dopo
la data di entrata in vigore della presente legge, il
conduttore può chiedere una sola volta, con istanza rivolta al
pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del
codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il
giorno dell'esecuzione. L'istanza non è accolta quando il
pretore accerta la sussistenza dei motivi di necessità
comunicati dal locatore ai sensi del comma 2. Si applicano i
commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del citato
decreto legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il
locatore ed il conduttore possono proporre opposizione, per
qualsiasi motivo; si applicano le disposizioni di cui al
secondo e terzo comma dell'articolo 615 del codice di
procedura civile.
5. Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai
commi 3 e 4 può essere fissato in diciotto mesi nei casi in
cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, sia
portatore di handicap o malato terminale, sia iscritto
nelle liste di mobilità o disoccupato a seguito
dell'inserimento in tali liste, usufruisca della cassa
integrazione guadagni, sia formalmente assegnatario di
alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente
previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio
cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un
alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il
quale abbia iniziato azione di rilascio.
6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di
cui al comma 1 del presente
Pag. 112
articolo e al comma 4 dell'articolo 11 del citato
decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 94 del 1982, e comunque fino all'effettivo
rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi
dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari
all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto,
al quale si applicano gli aggiornamenti previsti dall'articolo
24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 20 per
cento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il
conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi
dell'articolo 1591 del codice civile. Durante i predetti
periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di cui
all'articolo 9 della citata legge n. 392 del 1978. In caso di
inadempimento, si applica quanto previsto dal comma 3
dell'articolo 6 del decreto legge 15 dicembre 1979, n 629,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980,
n. 25, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della
citata legge n. 392 del 1978.
| |