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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


343397
SMC0290-0086
Bollettino Giunte e Commissioni n. 290 del 15 gennaio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-290)
(suddiviso in 108 Unità Documento)
Unità Documento n.86 (che inizia a pag.111 dello stampato)
             ...VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
 
...IN SEDE REFERENTE
...C790; C806; C807; C825; C867; C1024; C1222; C1718; C2031; C2051; C2209; C2382; C4146; C4161. LAVCOMM
...C790; C806; C807; C825; C867; C1024; C1222; C1718; C2031; C2051; C2209; C2382; C4146; C4161.
...NUOVA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE
Art. 6.
Giovedì 15 gennaio 1998. - Presidenza del Presidente Maria Rita LORENZETTI.
ZZSMC ZZRES ZZSMC150198 ZZSMC980115 ZZSMC000198 ZZSMC000098 ZZSMC290 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC8 ZZRE
                  (Rilascio degli immobili).
     1.  Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto legge 30
  dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le
  esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti
  ad uso abitativo, di cui al medesimo articolo 1 sono sospese
  per un periodo di centocinquanta giorni dalla data di entrata
  in vigore della presente legge ad esclusione di quelle per le
  quali l'assistenza della forza pubblica è già stata concessa
  alla data di entrata in vigore della presente legge e di
  quelle programmate nei cinque mesi successivi alla medesima
  data.
     2.  Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso
  abitativo, per i quali penda provvedimento esecutivo di
  rilascio per finita locazione, avviano entro il termine di
  sospensione di cui al comma 1, a mezzo lettera raccomandata
  con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive
  organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un
  nuovo contratto di locazione in base alle procedure definite
  all'articolo 2 della presente legge, ovvero comunicano
  all'altra parte i motivi di necessità per la rinuncia alla
  nuova locazione.
     3.  Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza
  di accordo fra le parti per il rinnovo della locazione, i
  conduttori interessati possono chiedere, con istanza rivolta
  al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma,
  del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il
  giorno dell'esecuzione.  Si applicano i commi da 2 a 7
  dell'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.
  94.  Avverso il decreto del pretore è ammessa opposizione, alla
  quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e
  618 del codice di procedura civile.
     4.  Per i provvedimenti esecutivi di rilascio emessi dopo
  la data di entrata in vigore della presente legge, il
  conduttore può chiedere una sola volta, con istanza rivolta al
  pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del
  codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il
  giorno dell'esecuzione.  L'istanza non è accolta quando il
  pretore accerta la sussistenza dei motivi di necessità
  comunicati dal locatore ai sensi del comma 2.  Si applicano i
  commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del citato
  decreto legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n. 94 del 1982.  Avverso il decreto del pretore il
  locatore ed il conduttore possono proporre opposizione, per
  qualsiasi motivo; si applicano le disposizioni di cui al
  secondo e terzo comma dell'articolo 615 del codice di
  procedura civile.
     5.  Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai
  commi 3 e 4 può essere fissato in diciotto mesi nei casi in
  cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, sia
  portatore di  handicap  o malato terminale, sia iscritto
  nelle liste di mobilità o disoccupato a seguito
  dell'inserimento in tali liste, usufruisca della cassa
  integrazione guadagni, sia formalmente assegnatario di
  alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente
  previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio
  cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un
  alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il
  quale abbia iniziato azione di rilascio.
     6.  Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di
  cui al comma 1 del presente
 
                              Pag. 112
 
  articolo e al comma 4 dell'articolo 11 del citato
  decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n. 94 del 1982, e comunque fino all'effettivo
  rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi
  dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari
  all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto,
  al quale si applicano gli aggiornamenti previsti dall'articolo
  24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 20 per
  cento.  La corresponsione di tale maggiorazione esime il
  conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi
  dell'articolo 1591 del codice civile.  Durante i predetti
  periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di cui
  all'articolo 9 della citata legge n. 392 del 1978.  In caso di
  inadempimento, si applica quanto previsto dal comma 3
  dell'articolo 6 del decreto legge 15 dicembre 1979, n 629,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980,
  n. 25, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della
  citata legge n. 392 del 1978.
 
DATA=980115 FASCID=SMC13-290 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=08 SEDE=RE NSTA=0290 TOTPAG=0139 TOTDOC=0108 NDOC=0086 TIPDOC=P DOCTIT=0077 COMM=C8 D TX PAGINIZ=0111 RIGINIZ=011 PAGFIN=0112 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=111 PAGEFIN=112 SORTRES=9801153 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00290 SORTNAV=59801150 00290 b00000 ZZSMC290 NDOC0086 TIPDOCP DOCTIT0077 NDOC0077



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