| (Obbligo di dichiarazione).
1. I titolari delle aziende che svolgono le attività
comprese nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla
presente legge sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio
di ogni anno, a decorrere dal 1997, la dichiarazione sulla
qualità e quantità degli scarichi idrici, delle emissioni in
atmosfera e dei rifiuti solidi e liquidi prodotti.
2. L'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente
legge può essere integrato con decreto del Ministro
dell'ambiente, tenuto conto della rilevenza delle categorie in
relazione ai problemi ambientali.
3. Sono in ogni caso soggetti all'obbligo di presentazione
della dichiarazione annuale di cui al comma 1:
a) i titolari di insediamenti produttivi, come
definiti dall'articolo 1- quater del decreto-legge 10
agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 ottobre 1976, n 690, aventi scarichi recapitanti in
corpi idrici superficiali;
b) i titolari di scarichi di pubbliche fognature
con carico superiore a 10 mila abitanti equivalenti;
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c) i soggetti tenuti alla comunicazione di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988,
n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, nonché alla comunicazione eventualmente prevista
dalla legge regionale di cui all'articolo 2, comma 6, del
citato decreto-legge n. 397 del 1988;
d) i titolari delle imprese soggette al regime
autorizzatorio di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
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