| (Fondo nazionale).
1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il
fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge
finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d) della legge 5 agosto 1978, n. 468.
2. Le somme assegnate al fondo di cui al comma 1 sono
utilizzate per la concessione ai soggetti meno abbienti di
contributi integrativi per il pagamento dei canoni di
locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà
sia pubblica che privata, nonché, qualora le disponibilità del
fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese
dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o
istituti per la locazione, tese a favorire la mobilità nel
settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi
da concedere in locazione per periodi determinati.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con
proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare
dei contributi integrativi di cui al comma 2 e i criteri per
la determinazione dell'entità dei contributi stessi in
relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito
medesimo del canone di locazione.
4. Le risorse assegnate al fondo di cui al comma 1 sono
ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di
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Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, dal CIPE, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano anche in
rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle
singole regioni ai sensi del comma 5.
5. Le regioni possono concorrere al finanziamento degli
interventi di cui al comma 2 con proprie risorse iscritte nei
rispettivi bilanci.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle
risorse di cui al comma 5 nonché di quelle ad esse attribuite
ai sensi del comma 4, sulla base di parametri che tengono
anche conto della disponibilità dei Comuni a concorrere con
proprie risorse alla realizzazione delle finalità di cui al
comma 2.
7. I comuni definiscono l'entità dei contributi
integrativi di cui al comma 2 e ne garantiscono l'erogazione
individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei
conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri
di cui al comma 3.
8. Per gli anni 1999 e 2000, ai fini della concessione dei
contributi integrativi di cui al comma 2 in favore di
lavoratori dipendenti, pensionati e disoccupati, è assegnata
al fondo una quota, pari a lire 900 miliardi per il 1999 e a
lire 900 miliardi per il 2000, delle risorse di cui alla legge
14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità 1996, 1997 e
1998.
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