| (Abrogazione di norme).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogati l'articolo 11 del decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, e, per le parti non richiamate
dalla presente legge, il decreto-legge 30 dicembre 1988, n.
551, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio
1989, n. 61.
| |