| (Modalità di dichiarazione).
1. La dichiarazione di cui all'articolo 1 deve essere
redatta utilizzando gli appositi modelli, definiti sia su base
cartacea che elettronica, approvati con decreto del Ministro
dell'ambiente da emanare entro e non oltre novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e
presentata nelle forme e nelle modalità stabilite dal medesimo
decreto.
2. I modelli di cui al comma 1 devono essere disponibili
presso la pubblica amministrazione e posti in vendita presso i
distributori autorizzati entro e non oltre il 30 novembre di
ogni anno antecedente alla data della dichiarazione di cui al
comma 2 dell'articolo 1.
3. La dichiarazione deve contenere le seguenti
informazioni:
a) denominazione della ditta o ente ed indirizzo
della sede legale;
b) codice fiscale o partita IVA;
c) indirizzo dell'impianto o sede dove è svolta
l'attività;
d) tipo di attività e relativo codice;
e) numero di addetti fissi e stagionali;
f) quantità annua e qualità media annua e media
del mese di massima produzione delle emissioni in atmosfera
degli affluenti liquidi scaricati e dei rifiuti solidi e
liquidi prodotti.
Pag. 7
4. La dichiarazione è presentata in duplice copia al
comune in cui ha sede l'impianto o in cui è svolta l'attività.
Nel caso in cui l'attività si svolga in più sedi ubicate in
diversi comuni deve essere presentata una dichiarazione
distinta per ciascun comune in cui ha sede l'attività. Copia
della dichiarazione è trasmessa, a cura del comune, alla
amministrazione provinciale competente.
| |