| (Elaborazione ed utilizzazione dei dati).
1. L'elaborazione dei dati è effettuata dalle province che
trasmettono i risultati alle regioni ed al Ministero
dell'ambiente in relazione alle specifiche competenze di
ciascun livello istituzionale.
2. Le elaborazioni minime da effettuare a cura delle
amministrazioni provinciali e le modalità di scambio delle
informazioni sono definite con decreto del Ministro
dell'ambiente da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Le autorità di controllo hanno libero accesso ai dati
presso i comuni e le province.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno i comuni, le province,
le regioni ed il Ministero dell'ambiente, per quanto di
rispettiva competenza, pubblicano gli elenchi dei soggetti che
hanno presentato la dichiarazione ed, in modo aggregato, i
dati oggetto delle dichiarazioni.
5. L'accesso ai dati contenuti nelle dichiarazioni è
disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
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6. Il Ministero dell'ambiente si avvale, per quanto
concerne l'organizzazione e l'elaborazione dei dati,
nell'ambito della sua competenza, dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), con il quale
stipula a tale scopo un accordo di programma. L'ENEA svolge
per tale materia la funzione di organo tecnico-scientifico del
Ministero dell' ambiente.
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