| VINCENZO MARIA VITA, Sottosegretario di Stato per le
comunicazioni. Signor Presidente, in effetti
l'interrogazione riguarda le poste, anche se in senso lato.
In relazione all'atto parlamentare in esame, nel
premettere che si risponde per incarico della Presidenza del
Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno rammentare che, a
seguito della trasformazione dell'amministrazione postale in
ente pubblico economico, avvenuta ai sensi del decreto-legge
1^ dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella
legge 29 gennaio 1994, n. 71, le attività ed i servizi
esercitati dall'ex amministrazione postale sono svolti
dall'Ente poste italiane, mentre restano attribuiti al nostro
Ministero poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e
controllo, le funzioni di regolamentazione ed ogni altra
attività espressamente prevista dall'articolo 11 del citato
decreto-legge del 1993.
Quindi, la gestione del personale e l'organizzazione dei
servizi rientrano nella competenza del consiglio di
amministrazione dell'Ente. Pertanto è per noi esclusa ogni
possibilità di intervento diretto in materia. Comunque, per
disporre di elementi di valutazione in merito a quanto
rappresentato nell'interrogazione, non si è mancato di
interessare l'Ente poste italiane.
Quest'ultimo ci ha rappresentato di aver proceduto, in
applicazione di quanto stabilito dall'articolo 53 del
contratto collettivo nazionale di lavoro, all'inquadramento
del personale, prima suddiviso in numerose qualifiche
riconducibili alle varie mansioni svolte, in quattro aree
funzionali ed alla rideterminazione del fabbisogno organico
sulla base di criteri aziendalistici rigidamente ancorati
all'equilibrio tra costi e ricavi.
Secondo quanto previsto dall'articolo 43 del citato
contratto, nell'area operativa sono confluiti dipendenti che
svolgono mansioni che presuppongono adeguata preparazione
professionale e che richiedono una preparazione
tecnico-professionale di parziale o media specializzazione e
capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di
esecuzione.
L'ordinamento giuridico del personale prevede, peraltro,
nell'ambito di ciascuna area, percorsi professionali collegati
a filoni operativi omogenei, all'interno dei quali può essere
attuata la fungibilità delle mansioni sia in senso verticale,
sia in senso orizzontale.
Per quanto concerne in particolare il personale
appartenente alla ex quarta categoria, l'Ente poste ha
precisato che da un monitoraggio svolto su scala nazionale è
emerso un notevole esubero di personale con qualifica di
dattilografo e coadiutore presso le strutture amministrative
ed una corrispondente carenza di addetti al recapito presso le
unità direttamente produttive.
L'Ente quindi ha provveduto a riequilibrare gli organici -
così l'Ente stesso ci ha rappresentato - facendo confluire le
unità appartenenti alle qualifiche amministrative nei servizi
deficitari di personale. In tal modo è stata evitata
l'eventualità che le unità in esubero fossero trasferite
presso sedi regionali diverse da quelle di applicazione.
Si ritiene infine utile rammentare che l'articolo 2103 del
codice civile prevede che il lavoratore possa essere adibito a
Pag. 26
mansioni diverse da quelle originarie, purché tale mutamento,
rispondente a logiche di riorganizzazione aziendale, non
comporti una diminuzione della retribuzione e della qualifica
professionale.
| |