| PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della
proposta di legge, nel testo unificato della Commissione.
Avverto che la Commissione bilancio ha espresso, in data 2
luglio 1997, il seguente parere:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni: all'articolo 28, la
quantificazione degli oneri recati dal provvedimento sia
modificata nel senso di stabilire gli importi di 8 miliardi e
458 milioni per il 1997 e di 7 miliardi e 108 milioni a
decorrere dal 1998, come stimato nella relazione tecnica;
conseguentemente, siano adeguate, se necessario, le norme di
copertura finanziaria del medesimo articolo 28; l'articolo 3
sia modificato nel senso di prevedere che la retribuzione base
del personale comandato rimanga in ogni caso a carico
dell'amministrazione di provenienza, di modo che a carico del
Garante rimanga solo il differenziale dovuto all'erogazione
dell'indennità di amministrazione.
Avverto inoltre che la Commissione bilancio ha espresso,
in data 3 dicembre 1997, il seguente parere:
PARERE FAVOREVOLE
sull'emendamento 1.4 del Governo, a condizione che venga
riformulato in modo da stabilire che gli oneri derivanti
dall'istituzione della commissione di garanzia ivi prevista
devono comunque rimanere nell'ambito dello stanziamento di cui
all'articolo 28, e da prevedere una differenza di
remunerazione tra il coordinatore e gli altri componenti della
commissione, in modo da uniformare la disciplina relativa alla
commissione stessa con quella già vigente per le esistenti
autorità indipendenti del medesimo tipo; nonché
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sull'emendamento 28.2 del Governo, a condizione che sia
riformulato come segue:
"Art. 28
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 5 miliardi a decorrere dal 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.", e a condizione che l'approvazione definitiva del
provvedimento intervenga dopo quella della legge finanziaria
per il 1998;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti ricompresi nel fascicolo
predisposto per la seduta dell'Assemblea del 2 dicembre
1997.
Avverto che la Commissione bilancio ha espresso, in data 4
dicembre 1997, il seguente parere:
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti Carmelo Carrara 2.6, Cento 3.3, Leone
3.10, Lucchese 3.5, Ostillio 24.03 e 28.1 della Commissione,
in quanto suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, non quantificati né
coperti;
PARERE FAVOREVOLE
sull'emendamento 1.6 della Commissione, a condizione che
venga riformulato in modo da stabilire che gli oneri derivanti
dall'istituzione della commissione di garanzia ivi prevista
devono comunque rimanere nell'ambito dello stanziamento di cui
all'articolo 28, e da prevedere una differenza di
remunerazione tra il coordinatore e gli altri componenti della
commissione, in modo da uniformare la disciplina relativa alla
commissione stessa con quella già vigente per le esistenti
autorità indipendenti del medesimo tipo;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti ricompresi nel fascicolo n. 4 e
non considerati nel parere del 3 dicembre 1997.
Avverto che la Commissione bilancio ha espresso, in data
11 dicembre 1997, il seguente parere:
NULLA OSTA
sui subemendamenti contenuti nel fascicolo della seduta
dell'11 dicembre 1997.
Avverto che la Commissione bilancio ha espresso, in data
15 gennaio 1998, il seguente parere:
PARERE CONTRARIO
sul subemendamento Boccia 0.3.16.3;
PARERE FAVOREVOLE
sull'emendamento 3.16 (Nuova formulazione) della
Commissione, a condizione che il comma 2 sia soppresso, nonché
sul connesso emendamento 28.3 della Commissione, a condizione
che sia riformulato come segue e nel presupposto che
l'emendamento 3.16 (Nuova formulazione) della
Commissione sia approvato con le predette modificazioni:
"Art. 28.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in
lire 2000 milioni per l'anno 1998 e 2900 milioni a decorrere
dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente 'fondo speciale' dello stato
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di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2. Con successiva legge potranno essere indicate le
risorse aggiuntive necessarie per far fronte agli ulteriori
oneri che dovessero derivare dalla definizione delle norme
concernenti l'organizzazione ed il funzionamento della
commissione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3.
3. Il rendiconto della gestione finanziaria del fondo di
cui all'articolo 3, comma 1, è soggetto al controllo della
Corte dei conti.";
nonché sugli emendamenti 5.2 (Nuova formulazione) e
25.8 della Commissione, a condizione che siano riformulati nel
senso di precisare che gli eventuali oneri derivanti
dall'istituzione presso la Commissione dell'anagrafe
patrimoniale e della produzione del bollettino si intendano
ricompresi nell'onere complessivo derivante dall'attuazione
del provvedimento, come definito dall'articolo 28;
e con la seguente osservazione: si valuti l'opportunità di
riformulare l'articolo 25, comma 4, secondo periodo, nel senso
di prevedere che vengano abrogate, a far tempo dalla data di
entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 26,
tutte le disposizioni anche di carattere speciale che
prevedono l'obbligo della pubblicità sui giornali quotidiani
dei documenti di gara previsti dal comma 2 e che venga inoltre
abrogato l'articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Tale opportunità è tesa ad evitare l'aggravamento del
procedimento e il conseguimento di economie di spesa
conseguenti ai risparmi ottenibili dalla eliminazione degli
oneri di pubblicità sui quotidiani;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 5 e
non ricompresi nel fascicolo n. 4, nonché sugli emendamenti
5.1, 6.11, 7.7, 10,6 e 11.7 del Governo, nonché
sull'emendamento 27.01 della Commissione.
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