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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


343762
STA0297-0113
Stenografico d'Aula n. 297 del 15 gennaio 1998 (STA13-297)
(suddiviso in 618 Unità Documento)
Unità Documento n.113 (che inizia a pag.35 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.88)
SEGUITO DISCUSSIONE: C244, C403, C780, C1417, C1628, C2327, C2576, C2586, C2610. ...(Esame dell'articolo 1 - A.C. 244) LAVASS
...SEGUITO DISCUSSIONE: C244, C403, C780, C1417, C1628, C2327, C2576, C2586, C2610. ...(Esame dell'articolo 1 - A.C. 244)
ERNESTO BETTINELLI, Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica.... ZZGOV GOVERNO
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE
ZZSTA ZZRES ZZSTA150198 ZZSTA980115 ZZSTA000198 ZZSTA000098 ZZSTA297 ZZ13 ZZDI ZZLL
    ERNESTO BETTINELLI,  Sottosegretario di Stato per la
  funzione pubblica ...  risorsa per la sopravvivenza.
     Il Governo ha trovato poi immediata adesione da parte
  della Commissione speciale all'idea che l'istituenda autorità
  di garanzia rafforzasse la propria autorevolezza e la propria
  autonomia anche sotto il profilo organizzativo, non solo
  rispetto al potere politico, ma anche rispetto a quello
  amministrativo; che rimanesse immune dal sospetto di qualsiasi
  contaminazione; un'autorità dotata anche di forti poteri di
  persuasione, in grado di stimolare, con una permanente
  attività di monitoraggio, la capacità di autocorrezione e,
  prima ancora, di autodiagnosi delle varie strutture
  amministrative affinché esse stesse possano essere messe in
  grado di rimediare alle proprie insufficienze, inefficienze o,
  peggio, deviazioni dai principi fondamentali di imparzialità e
  trasparenza.
     E' infatti vano immaginare che solo con interventi
  autoritativi, centralistici ed esterni si possa imporre la
  prassi di buona e giusta amministrazione.  Ripeto: la riforma
  delle pubbliche amministrazioni e conseguentemente la
  prevenzione dei fenomeni di mala amministrazione può avere
  successo soltanto se innesca meccanismi virtuosi di
  autoriforma.  Proprio in questa linea, il decreto legislativo
  n. 29 del 1993 ha istituito i servizi preposti ai controlli
  interni, rafforzati dalla legge n. 59 del 1997, la cosiddetta
  legge "Bassanini 1".
 
                              Pag. 36
 
     E' certamente vero che non poche amministrazioni hanno
  tardato, anche per carenze di mezzi, ad attuare questi
  organismi, ma ora si sta finalmente recuperando consapevolezza
  e tempo perduto.  In ogni caso, l'autorità di garanzia, secondo
  l'impostazione accolta dalla Commissione dopo un ragionamento
  comune, contribuirà ad accelerare e generalizzare tale
  adempimento.  Infatti, i servizi preposti ai controlli interni
  saranno gli interlocutori necessari dell'autorità medesima,
  che richiederà loro di svolgere approfondite indagini sui
  presunti fatti di mala amministrazione, di assumere i
  conseguenti provvedimenti correttivi, non esclusa l'azione
  disciplinare.  Entro termini rigorosi e ragionevolmente brevi,
  i servizi dovranno trasmettere alla Commissione i risultati
  degli accertamenti compiuti e delle misure adottate.  In caso
  di inattività, l'autorità di garanzia potrà intervenire con
  proposte, segnalazioni e comunicazioni istituzionali, anche
  facendo ricorso ai  media  tradizionali ed ai  media
  nuovi.
     Nell'epoca dell'informazione a tutto campo, questo potere
  inedito riconosciuto all'autorità di garanzia non può essere
  sottovalutato.  Facilmente genererà reazioni sociali di
  responsabilità politica e amministrativa in grado di produrre
  effetti probabilmente più incisivi dei poteri sanzionatori
  tipici.  L'autorità si attiva ogni qualvolta viene a conoscenza
  - ma non attraverso fonti anonime - di comportamenti attivi o
  omissivi contrari ai doveri di imparzialità e trasparenza
  posti in essere da dirigenti e da pubblici dipendenti con
  responsabilità di gestione o di adozione di atti
  amministrativi discrezionali.  In tali casi, la Commissione non
  si avvarrà di poteri amministrativi diretti - sostitutivi, ad
  esempio - in quanto è e deve rimanere autorità esterna alle
  pubbliche amministrazioni.  L'autorità potrà anche sollecitare
  l'esecuzione di accertamenti sulla consistenza,
  sull'accrescimento patrimoniale, nonché sul tenore di vita di
  quei soggetti particolarmente esposti al rispetto dei doveri
  di imparzialità e trasparenza.  Anche in questo caso, però,
  senza affidarsi al clamore facilmente passeggero e
  inconcludente di "gendarmoni" - come sono stati definiti -
  dotati di poteri speciali; ma affidandosi ai normali e
  competenti organismi previsti dal vigente ordinamento e nel
  rigoroso rispetto dei principi di garanzia individuale.
     E' ovvio, in un simile contesto di ordinaria ma permanente
  legalità, che i comportamenti illeciti sotto il profilo penale
  e del danno erariale siano comunicati d'ufficio alle
  competenti autorità giurisdizionali.  L'obbligo, previsto per
  tassative categorie di funzionari amministrativi, nonché dei
  soggetti che ricoprono cariche politiche rappresentative di
  governo, di comunicare all'autorità di garanzia l'andamento
  della propria situazione economica e patrimoniale, non può
  essere considerato come una vessazione, una manifestazione di
  pregiudiziale sospetto nei confronti di singoli lavoratori che
  leda la loro dignità.  E' vero, piuttosto, il contrario, in
  quanto esalta quella disciplina e quell'onore che l'articolo
  54 della Costituzione indica come irrinunciabili requisiti per
  i cittadini cui sono affidate pubbliche funzioni.
     Gli adempimenti previsti non a carico ma - in ultima
  analisi - a favore dei soggetti indicati dalla proposta di
  legge in esame sono indirizzati a restituire la giusta
  immagine ai tanti che quotidianamente operano con dedizione e
  onestà al servizio dei cittadini e delle comunità, immagine
  inevitabilmente compromessa quando si diffonde a macchia
  d'olio la convinzione che la mala amministrazione è una
  permanente ed ormai irrimediabile dannazione ed, anzi, che
  l'unica via d'uscita è la compiacente tolleranza,
  l'equilibrata redistribuzione sociale del malaffare.
     Signor Presidente, signore deputate, signori deputati, ho
  inteso con questo intervento semplicemente esprimere il
  significato della proficua e concorde collaborazione del
  Governo con la Commissione speciale, con il suo presidente e
  con i relatori, nell'ultima - certamente un po' frenetica -
  fase dei lavori.
     Proprio per valorizzare questa necessaria unità di intenti
  in una materia, come
 
                              Pag. 37
 
  quella in discussione, che non può essere patrimonio o
  dominio di parte, il Governo non ha voluto presentare
  all'Assemblea emendamenti propri.  Peraltro - come dicevo - gli
  orientamenti del Governo sono stati ampiamente recepiti negli
  emendamenti della Commissione, su cui il Governo esprime
  parere favorevole.  Credo che questo atteggiamento rappresenti
  una inequivocabile risposta a quanti, anche pochi giorni
  orsono, avevano diffuso la notizia certa di insanabili
  contrasti tra Commissione e Governo ed avevano pronosticato il
  decesso per asfissia della proposta in discussione.  Come si
  vede, niente di tutto ciò è accaduto: si è solo ragionato e
  parlato seriamente e con reciproco rispetto in un luogo che,
  non a caso, si chiama Parlamento.
 
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