| SEGUITO DISCUSSIONE: C244, C403, C780, C1417, C1628, C2327,
C2576, C2586, C2610.
...(Esame dell'articolo 1 - A.C. 244)
LAVASS
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| ...SEGUITO DISCUSSIONE: C244, C403, C780, C1417, C1628, C2327,
C2576, C2586, C2610.
...(Esame dell'articolo 1 - A.C. 244)
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| ANTONIO BOCCIA. Ho trovato molto difficile, signor
Presidente, comprendere il testo nella forma; francamente è
difficile seguirlo, essendo stato scritto dalla Commissione
almeno tre volte. Non è stato nemmeno possibile presentare
subemendamenti agli ultimi emendamenti - di nuova formulazione
- presentati dalla Commissione. Siccome si capisce che questa
è una legge "politica", certamente al Senato sarà compiuto un
coordinamento tale da renderla leggibile.
Vorrei innanzitutto sottoporre alla Presidenza ed al
Comitato dei nove la questione della natura giuridica della
prevista Commissione di garanzia. E' un organo che gestisce
autonomamente un fondo previsto nel bilancio dello Stato,
sottoposto direttamente al controllo della Corte dei conti.
Dunque è un'amministrazione, un'amministrazione autonoma, la
quale - ministro Bassanini - stabilisce una retribuzione ad
hoc per il proprio personale. Questo è scritto nella legge.
Non si tratta del decreto legislativo sull'unificazione del
Tesoro e del bilancio; siamo ancora in tempo per evitare che
tale amministrazione autonoma fissi stipendi ad hoc per
i suoi dipendenti. E' un'amministrazione che sollecita e
concorda direttamente con la Guardia di finanza le azioni che
quest'ultima deve compiere; quindi, è investita di un'autorità
nei confronti del Corpo. E' un'amministrazione autonoma che ha
accesso ai dati anagrafici solo sentito il garante; dunque, è
un'autorità sovraordinata a quella del garante. E' inoltre
un'amministrazione autonoma che, con proprio regolamento,
stabilisce l'accesso ai dati, trasgredendo completamente una
legge approvata dal Parlamento. E' un'amministrazione che
interferisce nei procedimenti disciplinari e che direttamente,
senza intermediari, nemmeno del ministro degli esteri, può
avvalersi delle rappresentanze diplomatiche per acquisire dati
presso le autorità internazionali. E' un'amministrazione che
con proprio regolamento individua determinate categorie di
dipendenti pubblici; e potrei continuare nell'elencazione.
In definitiva, la natura giuridica di tale Commissione è
francamente dubbia; sarebbe pertanto opportuno che il Comitato
dei nove, in questa fase finale, cercasse di definirne i
contorni.
Vi è un'altra questione di natura strettamente
costituzionale e mi meraviglia che il ministro Bassanini non
abbia valutato tale aspetto. Questa infatti non può passare
come una norma di principio che
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incide sugli statuti delle regioni e dei comuni. Tale
provvedimento attribuisce alla Commissione competenze
addirittura per quanto riguarda il funzionamento delle
regioni, quindi i propri dirigenti e dipendenti. Credo che
tale norma non sia conforme alla Costituzione.
Considerato, tuttavia, che dobbiamo contribuire alla
definizione di questo provvedimento, poiché ha un valore
politico, preannuncio che ritirerò molti emendamenti, ma
qualcuno lo sosterrò in modo tale che la legge venga sì
varata, ma nel migliore di modi possibile.
La prima proposta di modifica che intendo mantenere è il
subemendamento 0.1.6.1 con il quale propongo di sostituire la
parola "discipline" con la parola "materia". Infatti, la
giurisprudenza ha stabilito che, quando ricorre il termine
"discipline" si deve fare riferimento a professori o docenti
universitari. Se questo è ciò che si vuole, sta bene; se
invece non è questa la volontà e si ritiene i membri possano
anche non essere docenti universitari, allora si dovrebbe
sostituire tale termine con la parola "materia", così come da
me proposto.
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