| (Controlli delle dichiarazioni).
1. Le autorità di controllo quali i comuni, le province, i
servizi e i presìdi delle unità sanitarie locali, i nuclei
operativi ecologici, i nuclei anti sofisticazione e la Guardia
di finanza, sono tenute ad effettuare, secondo le modalità da
approvare con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, i controlli e le verifiche delle
dichiarazioni.
| |