| (Assunzioni).
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 22 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed in attesa della definizione
delle dotazioni
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organiche previa verifica dei carichi di
lavoro, l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il
traffico aereo generale è autorizzata ad assumere personale
operativo.
2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 23,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 25,
comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'Azienda
autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale
può instaurare, fino al 31 dicembre 1997 e nel limite di 80
unità da impiegare in via prioritaria per le attività di
formazione, rapporti di lavoro a tempo determinato, la cui
disciplina verrà definita al momento della loro accensione,
per periodi non superiori ad un anno, rinnovabili una sola
volta, con personale già dipendente dall'Azienda stessa e
dall'Aeronautica militare e in possesso delle necessarie
abilitazioni e dei requisiti di idoneità psico-fisica, con età
non superiore a 57 anni all'atto dell'instaurarsi del predetto
rapporto. Il trattamento retributivo è costituito dal
trattamento di quiescenza già in godimento, compresa
l'indennità integrativa speciale, e da un compenso aggiuntivo
fino al raggiungimento della retribuzione complessiva del
personale in servizio di pari livello, anzianità ed impiego,
tenendo conto che il trattamento stesso non comporta la
riliquidazione della pensione e non dà diritto alla
corresponsione dell'indennità di fine rapporto.
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