| (Finanziamenti).
1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla attuazione
della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 30
miliardi da suddividere in tre annualità per gli anni 1996,
1997 e 1998, a favore delle amministrazioni provinciali, da
ripartire proporzionalmente al numero di dichiarazioni
pervenute. I contributi possono essere utilizzati per il
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conferimento di incarichi a personale estraneo alla pubblica
amministrazione, per lo svolgimento delle attività di
catalogazione, verifica e registrazione delle
dichiarazioni.
2. Per fare fronte agli oneri derivanti dalla elaborazione
delle informazioni da parte delle province e delle regioni,
l'impegno di spesa e definito nell'ambito dei finanziamenti a
disposizione del Ministero dell'ambiente per il servizio
informativo nazionale.
3. E' data facoltà alle regioni di istituire una tassa di
concessione su tutti gli atti autorizzativi previsti per gli
scarichi idrici, lo smaltimento dei rifiuti e le emissioni in
atmosfera, il cui ricavato è destinato alle attività di
controllo delle dichiarazioni previste dalla presente
legge.
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