| (Uso dei dati a fini fiscali).
1. I dati contenuti nelle dichiarazioni di cui
all'articolo 2 sono utilizzati come base quantitativa per la
determinazione delle imposte ecologiche.
2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro delle finanze, è autorizzato a
stabilire l'ammontare delle imposte ecologiche per tutte le
sostanze che costituiscono oggetto delle dichiarazioni
previste dalla presente legge.
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