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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344186
STA0297-0537
Stenografico d'Aula n. 297 del 15 gennaio 1998 (STA13-297)
(suddiviso in 618 Unità Documento)
Unità Documento n.537 (che inizia a pag.83 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.88)
SEGUITO DISCUSSIONE: C244, C403, C780, C1417, C1628, C2327, C2576, C2586, C2610. ...(Esame dell'articolo 16 - A.C. 244) LAVASS
...SEGUITO DISCUSSIONE: C244, C403, C780, C1417, C1628, C2327, C2576, C2586, C2610. ...(Esame dell'articolo 16 - A.C. 244)
RAFFAELE CANANZI.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE
ZZSTA ZZRES ZZSTA150198 ZZSTA980115 ZZSTA000198 ZZSTA000098 ZZSTA297 ZZ13 ZZDI ZZLL
    RAFFAELE CANANZI.  Signor Presidente, l'articolo 16 è stato
  appena votato, ma avrei voluto avanzare un suggerimento alla
  Commissione.  Dal momento che ho forti perplessità sulla
  costituzionalità del primo comma dell'articolo, avrei
  suggerito al Comitato di riesaminare il testo.
     Fra le categorie che giustamente possono essere obbligate
  con legge ordinaria a presentare la dichiarazione patrimoniale
  sono rimasti i magistrati - è stato ricordato - ed i
  componenti elettivi del Consiglio superiore della
  magistratura.  Nulla quaestio  circa il fatto che con
  legge ordinaria si possa disporre per i soggetti richiamati
  l'obbligo di presentare una dichiarazione patrimoniale; sotto
  questo profilo è stato approvato giustamente l'articolo 11.
     Ma l'articolo 16 dispone che i magistrati ed i componenti
  elettivi del Consiglio depositino le dichiarazioni presso il
  garante, cioè presso un soggetto che finirebbe per sottoporre
  a controllo un ordine costituzionale dello Stato.  Ci si
  riferisce, infatti, al magistrato in quanto tale e non in
  quanto cittadino che presenta la dichiarazione dei redditi
  come tutti gli altri cittadini.  E' un aspetto che desta ancora
  maggiori perplessità a seguito dell'approvazione
  dell'emendamento presentato dal collega Boccia, con il quale
  si è previsto che provvederanno ad esaminare le dichiarazioni
  rese dai consiglieri e dagli organi dei rispettivi livelli non
  più il garante, ma alcuni organi di garanzia che dovranno
  essere previsti da norme di carattere regionale o da statuti
  comunali.  A maggior ragione, a mio modo di vedere, la
  questione si pone (suscitando gravi perplessità) per i
  magistrati, per i quali è prevista un'autonomia di ordine e
  non soltanto di ente.
     Avrei desiderato esporre questi problemi prima della
  votazione dell'articolo 16, proprio per verificare se il
  Comitato dei nove non ritenesse di accantonare questa norma.
  Ma non è stato possibile: ora non posso farci più nulla.
 
DATA=980115 FASCID=STA13-297 TIPOSTA=STA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0297 TOTPAG=0130 TOTDOC=0618 NDOC=0537 TIPDOC=O DOCTIT=0088 COMM= DI PAGINIZ=0083 RIGINIZ=023 PAGFIN=0083 RIGFIN=056 UPAG=NO PAGEIN=83 PAGEFIN=83 SORTRES=9801153 SORTDDL= FASCIDC=13STA 00297 SORTNAV=59801152 00297 200000 ZZSTA297 NDOC0537 TIPDOCO DOCTIT0088 NDOC0088



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