| 344186 | |
| STA0297-0537 | |
| Stenografico d'Aula n. 297 del 15 gennaio 1998 (STA13-297)
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| (suddiviso in 618 Unità Documento)
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Unità Documento n.537 (che inizia a pag.83 dello stampato)
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| (il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.88)
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| SEGUITO DISCUSSIONE: C244, C403, C780, C1417, C1628, C2327,
C2576, C2586, C2610.
...(Esame dell'articolo 16 - A.C. 244)
LAVASS
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| ...SEGUITO DISCUSSIONE: C244, C403, C780, C1417, C1628, C2327,
C2576, C2586, C2610.
...(Esame dell'articolo 16 - A.C. 244)
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| RAFFAELE CANANZI.
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| PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE
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| ZZSTA ZZRES ZZSTA150198
ZZSTA980115 ZZSTA000198 ZZSTA000098
ZZSTA297
ZZ13 ZZDI ZZLL
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| RAFFAELE CANANZI. Signor Presidente, l'articolo 16 è stato
appena votato, ma avrei voluto avanzare un suggerimento alla
Commissione. Dal momento che ho forti perplessità sulla
costituzionalità del primo comma dell'articolo, avrei
suggerito al Comitato di riesaminare il testo.
Fra le categorie che giustamente possono essere obbligate
con legge ordinaria a presentare la dichiarazione patrimoniale
sono rimasti i magistrati - è stato ricordato - ed i
componenti elettivi del Consiglio superiore della
magistratura. Nulla quaestio circa il fatto che con
legge ordinaria si possa disporre per i soggetti richiamati
l'obbligo di presentare una dichiarazione patrimoniale; sotto
questo profilo è stato approvato giustamente l'articolo 11.
Ma l'articolo 16 dispone che i magistrati ed i componenti
elettivi del Consiglio depositino le dichiarazioni presso il
garante, cioè presso un soggetto che finirebbe per sottoporre
a controllo un ordine costituzionale dello Stato. Ci si
riferisce, infatti, al magistrato in quanto tale e non in
quanto cittadino che presenta la dichiarazione dei redditi
come tutti gli altri cittadini. E' un aspetto che desta ancora
maggiori perplessità a seguito dell'approvazione
dell'emendamento presentato dal collega Boccia, con il quale
si è previsto che provvederanno ad esaminare le dichiarazioni
rese dai consiglieri e dagli organi dei rispettivi livelli non
più il garante, ma alcuni organi di garanzia che dovranno
essere previsti da norme di carattere regionale o da statuti
comunali. A maggior ragione, a mio modo di vedere, la
questione si pone (suscitando gravi perplessità) per i
magistrati, per i quali è prevista un'autonomia di ordine e
non soltanto di ente.
Avrei desiderato esporre questi problemi prima della
votazione dell'articolo 16, proprio per verificare se il
Comitato dei nove non ritenesse di accantonare questa norma.
Ma non è stato possibile: ora non posso farci più nulla.
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| DATA=980115 FASCID=STA13-297
TIPOSTA=STA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0297
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NDOC0088
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