| Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei
lavori pubblici, della difesa e dell'interno, per sapere -
premesso che:
i programmi edilizi delle cooperative partecipanti
all'incontro di lunedì 7 ottobre 1997 sono basati su
finanziamenti agevolati concessi dal ministero dei lavori
pubblici ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, della legge n.
492 del 1975;
tale legge prevedeva, per le cooperative costituite fra
appartenenti alle forze armate e di polizia, un requisito
statutario specificato nella legge n. 865 del 1971 e uno
specifico canale di finanziamento diverso da quello previsto
dall'allora vigente piano decennale per l'edilizia economica
popolare;
per tali cooperative edilizie a proprietà indivisa (che
agivano ed agiscono ancora in regime di sovvenzionata e non di
agevolata convenzionata) sono nate negli anni recenti una
serie di difficoltà di attuazione
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dei programmi avviati, legati proprio alla gestione del
canale di finanziamento agevolato per esse previsto;
il problema più grave nasce dal ridotto (in termini di
importo previsto) stanziamento iniziale dei contributi erogati
dal ministero dei lavori pubblici e dei mutui erogati
dall'Inpdap;
in relazione a questo inconveniente (cioè alla mancata
copertura dell'intero importo necessario alla realizzazione
dell'intervento), se, per quanto attiene ai mutui concessi
dall'Inpdap nel corso del programma costruttivo,
l'integrazione si realizza con una sufficiente tempestività
(benché problemi di rapporto anche con gli Istituti di
previdenza siano stati segnalati da più cooperative), per i
contributi integrativi del ministero dei lavori pubblici i
tempi necessari spesso non sono adeguati alle necessità dei
relativi programmi costruttivi;
questa situazione ha quindi creato negli ultimi tempi
una forte sperequazione di trattamento fra le varie
cooperative, che, a seconda dei periodi in cui è stata fatta
la determinazione dei tassi di riferimento per l'ammortamento
dei mutui, si trovano ad oneri di ammortamento che variano
enormemente e che in molti casi sono al di sopra dei tassi che
la legge prevede, come massimo, a carico dei mutuatari;
a sostenere la legittima attesa di tali contributi
integrativi da parte delle cooperative si segnalano altresì la
legge 28 gennaio 1994, n. 85, e la legge 25 marzo 1982, n. 94,
articoli 5- quater e 6 -:
se non ritengano urgentemente necessario: a)
integrare i contributi agevolati a carico del ministero dei
lavori pubblici sugli interi importi ammessi a mutuo con i
decreti del provveditorato alle opere pubbliche nei casi in
cui tali contributi non siano ancora stati erogati; b)
integrare (oltre al contributo del 4 per cento) con uno
specifico contributo aggiuntivo l'erogazione a quelle
cooperative per cui la quota di ammortamento e preammortamento
sia superiore al 5 per cento; c) verificare la
possibilità di un adeguato rifinanziamento della stessa legge
n. 492 del 1975, al fine di garantire sia un completamento dei
programmi in corso sia l'avvio di nuovi programmi costruttivi
(anche sul recupero edilizio);
quali impegni ritengano di poter assumere circa i tre
punti anzidetti, con quali scadenze e con quali mezzi
reperibili ed a ciò destinabili.
(2-00593)"Benedetti Valentini".
(7 luglio 1997).
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