| FRAGALA', CARMELO CARRARA e LO PRESTI. - Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle
Pag. 19
telecomunicazioni. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1 della legge n. 797/1981 classifica il
personale di ruolo delle aziende autonome dipendenti dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in otto
categorie professionali;
le declaratorie di categoria stabiliscono, inoltre, i
principi in base ai quali individuare le singole equipollenti
qualifiche professionali e definire i relativi profili
professionali;
poiché la qualifica funzionale serve a determinare la
corrispondenza tra la mansione svolta e la qualifica
posseduta, il dipendente con una determinata qualifica
funzionale può esercitare solo prestazioni lavorative previste
dalla medesima;
con la legge 29 gennaio 1994 n. 71, di conversione del
decreto-legge 1^ dicembre 1993 n. 487, il Parlamento ha
approvato la trasformazione dell'azienda delle poste e delle
telecomunicazioni in ente pubblico economico definendo, in tal
modo, il nuovo rapporto di diritto privato tra l'ente ed il
personale dipendente;
il contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale dell'ente poste italiane che ne consegue definisce
l'inquadramento del personale nella nuova logica del rapporto
di diritto privato, stabilendo, tra le cose più rilevanti "la
ricompattazione delle mansioni lavorative come scelta
strategica per conseguire la massima flessibilità gestionale",
e dividendo in quattro aree funzionali tutto il personale e
precisamente: 1) area di base; 2) area operativa; 3) area
quadri di secondo livello; 4) area quadri di primo livello;
all'articolo 47 del contratto collettivo nazionale del
lavoro viene sancito il principio della fungibilità in senso
verticale, ascendente e discendente, con l'inserimento delle
qualifiche di "coadiutore e dattilografo" in tutte le mansioni
ascrivibili all'area operativa, e quindi anche nella mansione
di "portalettere" -:
quali siano i motivi che hanno indotto l'ente poste
italiane a stravolgere, in nome del discutibile principio
della fungibilità, la professionalità, le capacità e le
aspettative di carriera dei coadiutori e dei dattilografi, che
da tanti anni svolgono il loro compito con innegabile spirito
di sacrificio ed abnegazione;
quali opportuni provvedimenti intendano assumere e quali
efficaci iniziative adottare al fine di intervenire presso il
consiglio di amministrazione dell'ente poste per porre fine a
questa palese violazione dell'articolo 2103 del codice civile
e garantire l'immediata applicazione delle qualifiche
funzionali per le categorie di lavoratori appartenenti ai
profili professionali di coadiutore e dattilografo.
(3-01429)
(25 luglio 1997).
Pag. 20
| |