| Sopprimerlo.
1. 1.
Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.
Subemendamenti all'emendamento 1. 6.
All'emendamento 1. 6, al comma 2, primo periodo,
sostituire la parola: discipline con la seguente:
materia.
0. 1. 6. 1.
Boccia.
All'emendamento 1.6, al comma 2, sostituire le parole
da: nominati con sino alla fine del periodo con le
seguenti: nominati dai presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati d'intesa tra loro.
0. 1. 6. 3.
Carotti.
All'emendamento 1.6, al comma 2, primo periodo,
aggiungere, in fine, le parole: e sulla base di criteri
approvati dalle rispettive assemblee.
0. 1. 6. 2.
Boccia.
Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:
Art. 1.
(Commissione di garanzia)
1. E' istituita la Commissione di Garanzia per la
trasparenza, l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni e
la verifica delle situazioni patrimoniali dei soggetti di cui
al successivo articolo 11, di seguito denominata Commissione.
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2. La Commissione è costituita da 5 esperti in discipline
sociali, giuridiche, fiscali, economiche e aziendali, nominati
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati, d'intesa tra loro. I componenti durano in
carica 5 anni e non possono essere confermati. La Commissione
elegge ogni anno al proprio interno un coordinatore.
3. I componenti della Commissione, dalla data di
accettazione della nomina, non possono esercitare alcuna
attività professionale o di consulenza, non possono
amministrare enti pubblici o privati, né ricoprire altri
uffici pubblici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori
ruolo. I professori universitari sono collocati in
aspettativa.
4. Ai componenti della Commissione compete un'indennità di
funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante
al primo presidente della Corte di cassazione. La predetta
indennità è determinata con il regolamento di cui al comma 3
del successivo articolo 3 e viene corrisposto in sostituzione
del trattamento eventualmente spettante presso
l'amministrazione o ente di appartenenza, fermo il diritto di
opzione per il trattamento complessivamente più favorevole.
1. 6. (Nuova formulazione)
La Commissione.
Al comma 1, e, conseguentemente, ovunque ricorra,
sostituire le parole: il Garante con le seguenti: la
Commissione.
1. 5.
La Commissione.
Al comma 1, dopo le parole: della Costituzione,
aggiungere le seguenti: e della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
1. 2.
Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli,
Leone, Vitali, Maiolo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il Garante, posto alla diretta dipendenza funzionale
del Presidente del Consiglio dei Ministri, lo coadiuva
nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento
dell'attività di Governo occorrente per assicurare il pieno
rispetto del principio di legalità e per la lotta agli
sperperi di denaro pubblico, agli abusi e agli illeciti nelle
pubbliche amministrazioni.
1. 3.
Frattini, Maiolo, Donato Bruno, Tarditi, Saponara,
Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali.
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