| (Organi del Garante).
1. Il Garante è organo collegiale costituito dal
presidente e da sei componenti, nominati con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta formulata d'intesa
dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, tra esperti in discipline sociali, giuridiche,
fiscali, economiche e aziendali.
2. Il presidente e i componenti durano in carica cinque
anni e non possono essere confermati.
3. Il presidente e i componenti, dalla data di
accettazione della nomina, non possono esercitare alcuna
attività professionale o di consulenza, non possono
amministrare enti pubblici o privati, né ricoprire altri
uffici pubblici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori
ruolo; i professori universitari sono collocati in
aspettativa. Il servizio presso il Garante è considerato a
tutti gli effetti quale servizio prestato presso
l'amministrazione di appartenenza.
4. Al presidente compete un'indennità di
funzione non eccedente, nel massimo, la
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retribuzione spettante al primo presidente della Corte di
cassazione. Agli altri componenti compete un'indennità di
funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella
spettante al presidente. Le predette indennità di funzione
sono determinate con il regolamento di cui al comma 3
dell'articolo 3 e vengono corrisposte in sostituzione del
trattamento eventualmente spettante presso l'amministrazione
od ente di appartenenza, fermo il diritto di opzione per il
trattamento complessivamente più favorevole.
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