| (Organizzazione del Garante).
1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto
da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni
pubbliche, collocati in posizione di comando. Le richieste di
comando formulate a tal fine dal Garante sono accolte dalle
amministrazioni destinatarie, salvo motivi eccezionali. Il
servizio presso l'ufficio del Garante è equiparato ad ogni
effetto a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di
provenienza e il contingente di tale ufficio è determinato nel
limite complessivo di 150 unità. Le successive modifiche del
contingente, ove necessarie, sono adottate con provvedimento
del Garante, previo parere favorevole del Ministro del tesoro,
emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del
Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo
nel bilancio dello Stato e iscritto in un apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il
rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo
della Corte dei conti.
3. Le norme concernenti l'organizzazione e il
funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette
a disciplinare la gestione delle spese sono approvate con
decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata di
concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme del
Garante stesso.
4. Il trattamento economico del personale è
uniformato a quello fissato per il personale in servizio
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le
modalità stabilite con decreto del Ministro per la funzione
pubblica adottato di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito il Garante.
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