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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344295
ALA0297-0028
Allegato A n. 297 del 15 gennaio 1998 (ALA13-297)
(suddiviso in 67 Unità Documento)
Unità Documento n.28 (che inizia a pag.26 dello stampato)
...C244; C403; C780; C1417; C1628; C2327; C2576; C2586; C2610. TESTIASS
...C244; C403; C780; C1417; C1628; C2327; C2576; C2586; C2610.
Pag. 26 (A.C. 244 - sezione 3) ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
ZZALA ZZRES ZZALA150198 ZZALA980115 ZZALA000198 ZZALA000098 ZZALA297 ZZ13 ZZTX
                (Organizzazione del Garante).
     1.  Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto
  da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni
  pubbliche, collocati in posizione di comando.  Le richieste di
  comando formulate a tal fine dal Garante sono accolte dalle
  amministrazioni destinatarie, salvo motivi eccezionali.  Il
  servizio presso l'ufficio del Garante è equiparato ad ogni
  effetto a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di
  provenienza e il contingente di tale ufficio è determinato nel
  limite complessivo di 150 unità.  Le successive modifiche del
  contingente, ove necessarie, sono adottate con provvedimento
  del Garante, previo parere favorevole del Ministro del tesoro,
  emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge.
       2.  Le spese di funzionamento dell'ufficio del
  Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo
  nel bilancio dello Stato e iscritto in un apposito capitolo
  dello stato di previsione del Ministero del tesoro.  Il
  rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo
  della Corte dei conti.
       3.  Le norme concernenti l'organizzazione e il
  funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette
  a disciplinare la gestione delle spese sono approvate con
  decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro tre
  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
  del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata di
  concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme del
  Garante stesso.
       4.  Il trattamento economico del personale è
  uniformato a quello fissato per il personale in servizio
  presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le
  modalità stabilite con decreto del Ministro per la funzione
  pubblica adottato di concerto con il Ministro del tesoro,
  sentito il Garante.
 
DATA=980115 FASCID=ALA13-297 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0297 TOTPAG=0050 TOTDOC=0067 NDOC=0028 TIPDOC=P DOCTIT=0022 COMM= TX PAGINIZ=0026 RIGINIZ=001 PAGFIN=0026 RIGFIN=040 UPAG=NO PAGEIN=26 PAGEFIN=26 SORTRES=9801155 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00297 SORTNAV=59801152 00297 300000 ZZALA297 NDOC0028 TIPDOCP DOCTIT0022 NDOC0022



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