| (Compiti e poteri del Garante).
1. Il Garante raccoglie ed elabora le informazioni e i
dati provenienti dalle amministrazioni pubbliche e da privati
identificati, esegue accertamenti sull'adempimento degli
obblighi di servizio e dei doveri di ufficio e verifica
l'osservanza delle leggi e dei regolamenti da parte dei
dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, del
personale con trattamento superiore delle amministrazioni
militari, del personale inquadrato nell'VIII e IX livello
delle amministrazioni pubbliche anche militari o comunque
formalmente assegnato a mansioni proprie dei livelli medesimi.
Ai fini della presente legge per amministrazioni pubbliche si
intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi
gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i
comuni, le comunità montane e i loro consorzi ed associazioni,
le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case
popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, nonché le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale.
2. Il Garante svolge d'ufficio ovvero su richiesta del
Presidente del Consiglio dei ministri, dei singoli ministri,
dei presidenti delle regioni a statuto ordinario, delle
regioni ad autonomia differenziata e delle provincie autonome
di Trento e di Bolzano ovvero su richiesta di cittadini ed
enti identificati, le seguenti funzioni:
a) vigila sull'attuazione dell'articolo 3 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, richiamando, mediante segnalazioni, le
amministrazioni e gli enti alla corretta applicazione del
medesimo articolo;
b) vigila sull'attuazione del principio di piena
conoscibilità dell'azione amministrativa ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. A tale
scopo tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare al
Garante, nel termine assegnato dal medesimo, le informazioni e
i documenti da esso richiesti, ad eccezione
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di quelli coperti dal segreto di Stato. In caso di mancato
adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 18 della legge 7
agosto 1990, n. 241, le misure ivi previste sono adottate dal
Garante;
c) compie ispezioni presso gli organi centrali e
periferici delle amministrazioni e degli enti di cui al comma
1;
d) allorché ricorrano elementi che indichino
violazioni dei principi di legalità, di buon andamento e di
imparzialità esegue accertamenti sulle situazioni patrimoniali
dei soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g),
h), i), l), m), n) ed o) dell'articolo 11. Gli
accertamenti patrimoniali possono essere estesi alle persone
fisiche o giuridiche e agli enti rispetto ai quali vi siano
specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome
ovvero favoriscano comportamenti dei soggetti indicati nella
presente lettera che violino i suddetti principi;
e) richiede alle amministrazioni pubbliche,
all'amministrazione postale, alle banche, alle società di
intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società
autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari,
alle società di gestione di fondi comuni d'investimento
mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti
assicurativi e alla società Montetitoli s.p.a. di cui alla
legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché ad enti e società esteri,
copia della documentazione inerente ai rapporti intrattenuti
con i soggetti di cui al comma 1, nonché ogni altra notizia o
informazione utile ai fini dello svolgimento degli
accertamenti previsti alla lettera d). Le notizie e i
dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini
fissati o vi siano elementi concreti per ritenerli incompleti
o infedeli, possono essere acquisiti direttamente anche con
perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale, con le modalità previste
dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed
eseguiti con modalità tali da garantire la riservatezza dei
terzi;
f) richiede informazioni e documenti all'autorità
giudiziaria, fermo restando il rispetto delle norme che
disciplinano il segreto delle indagini;
g) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire
notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli
accertamenti previsti alla lettera d);
h) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe
patrimoniale di cui all'articolo 5;
i) richiede all'amministrazione finanziaria,
civile e militare, l'effettuazione delle verifiche e dei
controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;
l) utilizza, ai fini della presente legge, i dati
contenuti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria
attraverso uno specifico collegamento;
m) chiede a tutte le amministrazioni pubbliche
notizie utili allo svolgimento dei propri compiti;
n) segnala alle autorità competenti le
inefficienze riscontrate sul piano della qualità dei servizi,
indicando gli interventi necessari e vigilando sul rispetto
delle carte dei servizi pubblici;
o) esercita le attività di collaborazione di cui
all'articolo 10;
p) provvede alla tenuta dei registri di cui al
comma 1 dell'articolo 21, alla verifica delle relazioni di cui
all'articolo 22 nonché a comminare, allorché ne ricorrano gli
estremi, le sanzioni previste dall'articolo 24.
3. E' abrogato l'articolo 27 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
4. Il Garante, per svolgere le sue funzioni,
può avvalersi degli uffici e degli organi ispettivi delle
amministrazioni pubbliche e dei servizi di controllo interno
previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché del servizio
ispettivo della Banca d'Italia.
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