Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344297
ALA0297-0030
Allegato A n. 297 del 15 gennaio 1998 (ALA13-297)
(suddiviso in 67 Unità Documento)
Unità Documento n.30 (che inizia a pag.28 dello stampato)
...C244; C403; C780; C1417; C1628; C2327; C2576; C2586; C2610. TESTIASS
...C244; C403; C780; C1417; C1628; C2327; C2576; C2586; C2610.
(A.C. 244 - sezione 4) ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 4.
ZZALA ZZRES ZZALA150198 ZZALA980115 ZZALA000198 ZZALA000098 ZZALA297 ZZ13 ZZTX
               (Compiti e poteri del Garante).
     1.  Il Garante raccoglie ed elabora le informazioni e i
  dati provenienti dalle amministrazioni pubbliche e da privati
  identificati, esegue accertamenti sull'adempimento degli
  obblighi di servizio e dei doveri di ufficio e verifica
  l'osservanza delle leggi e dei regolamenti da parte dei
  dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3
  febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, del
  personale con trattamento superiore delle amministrazioni
  militari, del personale inquadrato nell'VIII e IX livello
  delle amministrazioni pubbliche anche militari o comunque
  formalmente assegnato a mansioni proprie dei livelli medesimi.
  Ai fini della presente legge per amministrazioni pubbliche si
  intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi
  gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le
  istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello
  Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i
  comuni, le comunità montane e i loro consorzi ed associazioni,
  le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case
  popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e
  agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non
  economici nazionali, regionali e locali, nonché le
  amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
  nazionale.
     2.  Il Garante svolge d'ufficio ovvero su richiesta del
  Presidente del Consiglio dei ministri, dei singoli ministri,
  dei presidenti delle regioni a statuto ordinario, delle
  regioni ad autonomia differenziata e delle provincie autonome
  di Trento e di Bolzano ovvero su richiesta di cittadini ed
  enti identificati, le seguenti funzioni:
       a)  vigila sull'attuazione dell'articolo 3 del
  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
  modificazioni, richiamando, mediante segnalazioni, le
  amministrazioni e gli enti alla corretta applicazione del
  medesimo articolo;
       b)  vigila sull'attuazione del principio di piena
  conoscibilità dell'azione amministrativa ai sensi della legge
  7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.  A tale
  scopo tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare al
  Garante, nel termine assegnato dal medesimo, le informazioni e
  i documenti da esso richiesti, ad eccezione
 
                              Pag. 29
 
  di quelli coperti dal segreto di Stato.  In caso di mancato
  adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 18 della legge 7
  agosto 1990, n. 241, le misure ivi previste sono adottate dal
  Garante;
       c)  compie ispezioni presso gli organi centrali e
  periferici delle amministrazioni e degli enti di cui al comma
  1;
       d)  allorché ricorrano elementi che indichino
  violazioni dei principi di legalità, di buon andamento e di
  imparzialità esegue accertamenti sulle situazioni patrimoniali
  dei soggetti di cui alle lettere  b), c), d), e), f), g),
  h), i), l), m), n)  ed  o)  dell'articolo 11.  Gli
  accertamenti patrimoniali possono essere estesi alle persone
  fisiche o giuridiche e agli enti rispetto ai quali vi siano
  specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome
  ovvero favoriscano comportamenti dei soggetti indicati nella
  presente lettera che violino i suddetti principi;
       e)  richiede alle amministrazioni pubbliche,
  all'amministrazione postale, alle banche, alle società di
  intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società
  autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari,
  alle società di gestione di fondi comuni d'investimento
  mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti
  assicurativi e alla società Montetitoli s.p.a. di cui alla
  legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché ad enti e società esteri,
  copia della documentazione inerente ai rapporti intrattenuti
  con i soggetti di cui al comma 1, nonché ogni altra notizia o
  informazione utile ai fini dello svolgimento degli
  accertamenti previsti alla lettera  d).  Le notizie e i
  dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini
  fissati o vi siano elementi concreti per ritenerli incompleti
  o infedeli, possono essere acquisiti direttamente anche con
  perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della
  Repubblica presso il tribunale, con le modalità previste
  dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica
  26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed
  eseguiti con modalità tali da garantire la riservatezza dei
  terzi;
       f)  richiede informazioni e documenti all'autorità
  giudiziaria, fermo restando il rispetto delle norme che
  disciplinano il segreto delle indagini;
       g)  può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire
  notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli
  accertamenti previsti alla lettera  d);
       h)  cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe
  patrimoniale di cui all'articolo 5;
       i)  richiede all'amministrazione finanziaria,
  civile e militare, l'effettuazione delle verifiche e dei
  controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;
       l)  utilizza, ai fini della presente legge, i dati
  contenuti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria
  attraverso uno specifico collegamento;
       m)  chiede a tutte le amministrazioni pubbliche
  notizie utili allo svolgimento dei propri compiti;
       n)  segnala alle autorità competenti le
  inefficienze riscontrate sul piano della qualità dei servizi,
  indicando gli interventi necessari e vigilando sul rispetto
  delle carte dei servizi pubblici;
       o)  esercita le attività di collaborazione di cui
  all'articolo 10;
       p)  provvede alla tenuta dei registri di cui al
  comma 1 dell'articolo 21, alla verifica delle relazioni di cui
  all'articolo 22 nonché a comminare, allorché ne ricorrano gli
  estremi, le sanzioni previste dall'articolo 24.
     3.  E' abrogato l'articolo 27 della legge 7 agosto 1990,
  n. 241.
     4.  Il Garante, per svolgere le sue funzioni,
  può avvalersi degli uffici e degli organi ispettivi delle
  amministrazioni pubbliche e dei servizi di controllo interno
  previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio
  1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché del servizio
  ispettivo della Banca d'Italia.
 
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