Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344300
ALA0297-0033
Allegato A n. 297 del 15 gennaio 1998 (ALA13-297)
(suddiviso in 67 Unità Documento)
Unità Documento n.33 (che inizia a pag.35 dello stampato)
...C244; C403; C780; C1417; C1628; C2327; C2576; C2586; C2610. TESTIASS
...C244; C403; C780; C1417; C1628; C2327; C2576; C2586; C2610.
...(A.C. 244 - sezione 5) EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 5. Subemendamenti all'emendamento 5.2 della Commissione.
ZZALA ZZRES ZZALA150198 ZZALA980115 ZZALA000198 ZZALA000098 ZZALA297 ZZ13 ZZTX
     All'emendamento 5.2, comma 2, sostituire le parole:
  delibera della Commissione, approvata  con le seguenti:
  regolamento approvato.
  0. 5. 2. 1.
                                                      Boccia.
     All'emendamento 5.2, comma 2, sostituire le parole:
  sentito il  con le seguenti:  previo parere vincolante
  del.
  0. 5. 2. 2.
                                             Carotti, Boccia.
     Sostituirlo con il seguente:
                           Art. 5.
                   (Anagrafe patrimoniale)
     1.  E' istituita presso la Commissione, a cura
  dell'Autorità per l'informatica nella
 
                              Pag. 36
 
  pubblica amministrazione (AIPA), l'anagrafe patrimoniale dei
  soggetti di cui all'articolo 11.
     2.  Le modalità di tenuta e funzionamento dell'anagrafe, di
  accesso ai dati e di interconnessione con altre banche-dati,
  nonché di fusione dell'anagrafe con altre anagrafi esistenti
  sono stabilite con regolamento adottato dalla Commissione,
  sentito il Garante per la protezione dei dati personali e, per
  quanto concerne gli aspetti tecnici, l'AIPA.
     3.  Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
  al comma 2 sono abrogate le disposizioni di legge, da indicare
  espressamente, che prevedano anagrafi patrimoniali di
  dipendenti e amministratori pubblici.
     4.  L'articolo 17, comma 22, della legge 15 marzo 1997, n.
  127, è abrogato.
  5. 2.   (Nuova formulazione)
                                              La Commissione.
 
DATA=980115 FASCID=ALA13-297 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0297 TOTPAG=0050 TOTDOC=0067 NDOC=0033 TIPDOC=P DOCTIT=0022 COMM= TX PAGINIZ=0035 RIGINIZ=042 PAGFIN=0036 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=35 PAGEFIN=36 SORTRES=9801155 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00297 SORTNAV=59801152 00297 300000 ZZALA297 NDOC0033 TIPDOCP DOCTIT0022 NDOC0022



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