| (Accertamenti e responsabilità).
1. Qualora dagli accertamenti compiuti dal Garante
emergano fatti rilevanti ai fini della responsabilità penale,
amministrativa, contabile e disciplinare a carico dei soggetti
di cui al comma 1 dell'articolo 4, il Garante, sentito
l'interessato, ne dà tempestiva comunicazione alle rispettive
amministrazioni, ovvero all'autorità giudiziaria, affinché
adottino i provvedimenti previsti dalla legge.
2. Qualora, entro tre mesi dalla comunicazione di
cui al comma 1, le amministrazioni competenti non si attivino,
il Ga
rante promuove in via sostitutiva il procedimento
disciplinare.
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