| (Procedimenti disciplinari).
1. Le informazioni, i documenti e gli elementi
acquisiti dal Garante nel corso degli accertamenti previsti
dall'articolo 4 si considerano a tutti gli effetti attività
istruttoria del procedimento disciplinare che
l'amministrazione di appartenenza avvia a carico del
dipendente secondo il proprio ordinamento. I termini per la
contestazione degli addebiti disciplinari decorrono dalla data
nella quale l'amministrazione di appartenenza riceve il
fascicolo contenente i documenti e gli elementi stessi.
2. L'attività istruttoria nonché le attività di
ispezione e di accertamento devono essere verbalizzate.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
9 sono stabiliti le modalità e i termini della procedura
istruttoria, in modo da garantire agli interessati la piena
conoscenza degli atti, il contraddittorio e la
verbalizzazione.
4. I componenti del Garante nonché i
dipendenti del relativo ufficio, nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali e sono vincolati dal segreto
d'ufficio.
5. L'attività dell'ufficio del Garante, ed in
particolare tutte le notizie, le informazioni e i dati
acquisiti, ivi compresa l'identità di coloro che abbiano
presentato richiesta di accertamento, sono coperti dal segreto
d'ufficio.
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