| Sopprimerlo.
7. 5.
Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone,
Vitali, Maiolo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Procedimenti disciplinari)
1. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti
dalla Commissione debbono essere valutati nel corso dei
procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
7. 8.
La Commissione.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:
si considerano fino alla fine del periodo con le
seguenti: sono trasmessi all'autorità titolare dell'azione
disciplinare
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dell'amministrazione di appartenenza della persona, oggetto
dell'iniziativa del Garante.
7. 1.
Cento.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
L'attività istruttoria può essere delegata ad uno dei
componenti su designazione dello stesso ufficio.
7. 2.
Carmelo Carrara.
Al comma 4, sopprimere le parole: nonché i
dipendenti del relativo ufficio.
7. 3.
Boccia.
Al comma 5, sopprimere le parole: ivi compresa
l'identità di coloro che abbiano presentato richiesta di
accertamento.
7. 4.
Boccia.
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