| (Obblighi delle amministrazioni).
1. Le amministrazioni, gli enti e le aziende di cui
all'articolo 4, comma 1, sono tenuti a fornire trimestralmente
al Garante i dati e le informazioni riguardanti il proprio
personale nei confronti del quale è stato emesso il decreto
che dispone il giudizio ovvero a carico del quale pendono
procedimenti penali e disciplinari, secondo le modalità
determinate dal Garante stesso, nonché tutte le notizie e i
dati che quest'ultimo ritenga utile acquisire. Al Garante non
può essere opposto il segreto d'ufficio, salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 1, lettera f).
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