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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344309
ALA0297-0042
Allegato A n. 297 del 15 gennaio 1998 (ALA13-297)
(suddiviso in 67 Unità Documento)
Unità Documento n.42 (che inizia a pag.39 dello stampato)
...C244; C403; C780; C1417; C1628; C2327; C2576; C2586; C2610. TESTIASS
...C244; C403; C780; C1417; C1628; C2327; C2576; C2586; C2610.
(A.C. 244 - sezione 10) ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 10.
ZZALA ZZRES ZZALA150198 ZZALA980115 ZZALA000198 ZZALA000098 ZZALA297 ZZ13 ZZTX
              (Collaborazione con il Parlamento
                      e con il Governo).
     1.  Entro il 30 aprile di ciascun anno il Garante
  presenta al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati
  e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo
  stato dell'amministrazione pubblica, nonché sui procedimenti
  penali e disciplinari a carico del personale sottoposto al
  controllo del Garante stesso.  Il Garante fornisce alle
  Commissioni parlamentari i dati e le informazioni da queste
  richiesti, anche nel corso delle audizioni svolte a norma dei
  regolamenti delle due Camere.
        2.  Il Garante puòsegnalare al Presidente del
  Consiglio dei ministri l'opportunità di adottare disposizioni
  normative, nonché misure amministrative e organizzative idonee
  a prevenire il fenomeno della corruzione nella pubblica
  amministrazione e a garantire la piena conoscibilità
  dell'azione amministrativa e la tutela dei diritti del
  cittadino.
     3.  Il Garante, su richiesta del Presidente del Consiglio
  dei ministri, ovvero di amministrazioni ed enti pubblici
  interessati, esprime pareri sulle iniziative normative di
  rispettiva competenza e sui problemi riguardanti le proprie
  finalità istituzionali.
        4.  Il Garante, se ne ravvisa l'opportunità,
  segnala agli organi delle pubbliche amministrazioni le
  iniziative necessarie
 
                              Pag. 40
 
  per rimuovere o prevenire il fenomeno della corruzione nella
  pubblica amministrazione.
        5.  Il Garante, se richiesto, fornisce ai
  pubblici dipendenti la consulenza necessaria per assicurare la
  legittimità, l'imparzialità, il buon andamento e la
  trasparenza nella azione amministrativa.
        6.  Il Garante può chiedere, per il
  perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
  informazioni e dati agli organismi dell'Unione europea e delle
  Nazioni Unite, avvalendosi delle rappresentanze
  diplomatiche.
 
DATA=980115 FASCID=ALA13-297 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0297 TOTPAG=0050 TOTDOC=0067 NDOC=0042 TIPDOC=P DOCTIT=0022 COMM= TX PAGINIZ=0039 RIGINIZ=037 PAGFIN=0040 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=39 PAGEFIN=40 SORTRES=9801155 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00297 SORTNAV=59801152 00297 300000 ZZALA297 NDOC0042 TIPDOCP DOCTIT0022 NDOC0022



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