| (Collaborazione con il Parlamento
e con il Governo).
1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Garante
presenta al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati
e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo
stato dell'amministrazione pubblica, nonché sui procedimenti
penali e disciplinari a carico del personale sottoposto al
controllo del Garante stesso. Il Garante fornisce alle
Commissioni parlamentari i dati e le informazioni da queste
richiesti, anche nel corso delle audizioni svolte a norma dei
regolamenti delle due Camere.
2. Il Garante puòsegnalare al Presidente del
Consiglio dei ministri l'opportunità di adottare disposizioni
normative, nonché misure amministrative e organizzative idonee
a prevenire il fenomeno della corruzione nella pubblica
amministrazione e a garantire la piena conoscibilità
dell'azione amministrativa e la tutela dei diritti del
cittadino.
3. Il Garante, su richiesta del Presidente del Consiglio
dei ministri, ovvero di amministrazioni ed enti pubblici
interessati, esprime pareri sulle iniziative normative di
rispettiva competenza e sui problemi riguardanti le proprie
finalità istituzionali.
4. Il Garante, se ne ravvisa l'opportunità,
segnala agli organi delle pubbliche amministrazioni le
iniziative necessarie
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per rimuovere o prevenire il fenomeno della corruzione nella
pubblica amministrazione.
5. Il Garante, se richiesto, fornisce ai
pubblici dipendenti la consulenza necessaria per assicurare la
legittimità, l'imparzialità, il buon andamento e la
trasparenza nella azione amministrativa.
6. Il Garante può chiedere, per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
informazioni e dati agli organismi dell'Unione europea e delle
Nazioni Unite, avvalendosi delle rappresentanze
diplomatiche.
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