| All'emendamento 10.7, al comma 4, dopo le parole:
può avvalersi aggiungere le seguenti: , tramite il
Ministro degli affari esteri,.
0. 10. 7. 1.
Boccia, Frattini, Campatelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
(Collaborazione con il Parlamento,
il Governo e gli enti territoriali)
1. Entro il 30 aprile di ogni anno la Commissione presenta
al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati e al
Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sui
risultati della propria attività.
2. La Commissione fornisce alle Commissioni parlamentari i
dati e le informazioni da queste richiesti, anche nel corso di
audizioni svolte a norma dei regolamenti di ciascuna
Camera.
3. La Commissione può segnalare l'opportunità di adottare
disposizioni normative o misure amministrative idonee a
prevenire il fenomeno della corruzione nella pubblica
amministrazione e a garantire la trasparenza dell'azione
amministrativa e la tutela dei diritti del cittadino. La
Commissione segnala le misure da adottare al Parlamento ed al
Presidente del Consiglio dei ministri, alle regioni e agli
enti territoriali interessati, con riferimento alle rispettive
competenze.
4. La Commissione, per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali, può avvalersi delle rappresentanze
diplomatiche per chiedere informazioni agli organismi
dell'Unione europea e delle Nazioni unite.
5. L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
abrogato.
10. 7. (Nuova formulazione)
La Commissione.
Sopprimere il comma 2.
10. 2.
Vitali, Maiolo, Tarditi, Leone.
Sopprimere il comma 3.
10. 3.
Vitali, Maiolo, Tarditi, Leone.
Sopprimere il comma 4.
10. 4.
Vitali, Maiolo, Tarditi, Leone.
Sopprimere il comma 5.
10. 1.
Boccia.
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