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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344310
ALA0297-0043
Allegato A n. 297 del 15 gennaio 1998 (ALA13-297)
(suddiviso in 67 Unità Documento)
Unità Documento n.43 (che inizia a pag.40 dello stampato)
...C244; C403; C780; C1417; C1628; C2327; C2576; C2586; C2610. TESTIASS
...C244; C403; C780; C1417; C1628; C2327; C2576; C2586; C2610.
...(A.C. 244 - sezione 10) EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 10. Subemendamenti all'emendamento 10.7 della Commissione.
ZZALA ZZRES ZZALA150198 ZZALA980115 ZZALA000198 ZZALA000098 ZZALA297 ZZ13 ZZTX
     All'emendamento 10.7, al comma 4, dopo le parole:
  può avvalersi  aggiungere le seguenti:  , tramite il
  Ministro degli affari esteri,.
  0. 10. 7. 1.
                                Boccia, Frattini, Campatelli.
     Sostituirlo con il seguente:
                           Art. 10.
              (Collaborazione con il Parlamento,
              il Governo e gli enti territoriali)
     1.  Entro il 30 aprile di ogni anno la Commissione presenta
  al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati e al
  Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sui
  risultati della propria attività.
     2.  La Commissione fornisce alle Commissioni parlamentari i
  dati e le informazioni da queste richiesti, anche nel corso di
  audizioni svolte a norma dei regolamenti di ciascuna
  Camera.
     3.  La Commissione può segnalare l'opportunità di adottare
  disposizioni normative o misure amministrative idonee a
  prevenire il fenomeno della corruzione nella pubblica
  amministrazione e a garantire la trasparenza dell'azione
  amministrativa e la tutela dei diritti del cittadino.  La
  Commissione segnala le misure da adottare al Parlamento ed al
  Presidente del Consiglio dei ministri, alle regioni e agli
  enti territoriali interessati, con riferimento alle rispettive
  competenze.
     4.  La Commissione, per il perseguimento delle proprie
  finalità istituzionali, può avvalersi delle rappresentanze
  diplomatiche per chiedere informazioni agli organismi
  dell'Unione europea e delle Nazioni unite.
     5.  L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
  abrogato.
  10. 7.   (Nuova formulazione)
                                              La Commissione.
     Sopprimere il comma 2.
  10. 2.
                              Vitali, Maiolo, Tarditi, Leone.
     Sopprimere il comma 3.
  10. 3.
                              Vitali, Maiolo, Tarditi, Leone.
     Sopprimere il comma 4.
  10. 4.
                              Vitali, Maiolo, Tarditi, Leone.
     Sopprimere il comma 5.
  10. 1.
                                                      Boccia.
 
DATA=980115 FASCID=ALA13-297 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0297 TOTPAG=0050 TOTDOC=0067 NDOC=0043 TIPDOC=P DOCTIT=0022 COMM= FTX PAGINIZ=0040 RIGINIZ=013 PAGFIN=0040 RIGFIN=064 UPAG=NO PAGEIN=40 PAGEFIN=40 SORTRES=9801155 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00297 SORTNAV=59801152 00297 300000 ZZALA297 NDOC0043 TIPDOCP DOCTIT0022 NDOC0022



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