| (Soggetti sottoposti agli obblighi di dichiarazione della
situazione patrimoniale).
1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) ai membri del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati;
b) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
ministri, ai sottosegretari di Stato;
c) ai consiglieri regionali;
d) ai presidenti ed ai membri delle giunte
regionali;
e) ai consiglieri provinciali;
f) ai presidenti ed ai membri delle giunte
provinciali;
g) ai consiglieri comunali dei comuni capoluogo di
provincia o con popolazione superiore a venticinquemila
abitanti;
h) ai sindaci e ai membri delle giunte comunali
dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore
a venticinquemila abitanti;
i) ai dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, al personale con trattamento superiore delle
amministrazioni militari, al personale inquadrato nell'VIII e
IX livello delle amministrazioni pubbliche anche militari, o
comunque formalmente assegnato a mansioni proprie dei livelli
medesimi;
l) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli
amministratori delegati e ai direttori generali di istituti ed
enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o
designazione o approvazione di nomina sia demandata al
Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei
ministri o a singoli ministri; ai presidenti, ai
vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai direttori
generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o
enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di
partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento; ai
presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e
ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui
funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura
superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle
spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che
queste superino la somma annua di lire un miliardo; ai
direttori generali delle aziende autonome dello Stato;
m) ai magistrati di ogni ordine e grado;
n) ai componenti elettivi degli organi di
autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa,
contabile, tributaria e militare;
o) ai docenti universitari di ruolo.
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