| (Dichiarazioni dei membri del Parlamento e del
Governo).
1. Entro tre mesi dalla proclamazione, i membri del
Parlamento sono tenuti a presentare all'Ufficio di Presidenza
della Camera di cui fanno parte:
a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi
soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
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b) una dichiarazione concernente i rapporti di
deposito intrattenuti con aziende di credito in Italia e
all'estero, con l'amministrazione postale, con società
fiduciarie, con intermediari finanziari;il possesso di titoli
di Stato e di valori mobiliari di qualsiasi genere emessi da
enti pubblici e da società; i diritti reali su beni immobili o
mobili iscritti in pubblici registri. La dichiarazione dovrà
recare la formula: "sul mio onore affermo che la dichiarazione
è completa e veritiera";
c) una dichiarazione concernente le spese
sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale
ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di
materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica o dalla
lista di cui hanno fatto parte, con l'apposizione della
formula: "sul mio onore affermo che la dichiarazione
corrisponde al vero". Alla dichiarazione devono essere
allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma
dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative
agli eventuali contributi ricevuti.
2. I senatori di diritto ai sensi del primo comma
dell'articolo 59 della Costituzione ed i senatori nominati ai
sensi del secondo comma del suddetto articolo sono tenuti a
depositare presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della
Repubblica le dichiarazioni di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 entro tre mesi dalla assunzione della
carica.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri e
i sottosegretari di Stato non parlamentari sono tenuti a
presentare le dichiarazioni di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 all'Ufficio di Presidenza del Senato
della Repubblica, entro tre mesi dall'assunzione della
carica.
4. Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 devono essere rese anche in ordine ai
redditi ed alla situazione patrimoniale del coniuge non
separato e dei figli conviventi.
5. Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 devono essere rinnovate annualmente dai
membri del Parlamento, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, dai ministri e dai sottosegretari di Stato non
parlamentari fino all'anno successivo a quello di cessazione
dalla carica.
6. Le dichiarazioni di cui alla lettera b) del comma
1 sono segrete. Salvi i casi previsti dalla presente legge, la
divulgazione di tali dichiarazioni è punita ai sensi
dell'articolo 326 del codice penale.
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