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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344314
ALA0297-0047
Allegato A n. 297 del 15 gennaio 1998 (ALA13-297)
(suddiviso in 67 Unità Documento)
Unità Documento n.47 (che inizia a pag.42 dello stampato)
...C244; C403; C780; C1417; C1628; C2327; C2576; C2586; C2610. TESTIASS
...C244; C403; C780; C1417; C1628; C2327; C2576; C2586; C2610.
(A.C. 244 - sezione 12) ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 12.
ZZALA ZZRES ZZALA150198 ZZALA980115 ZZALA000198 ZZALA000098 ZZALA297 ZZ13 ZZTX
  (Dichiarazioni dei membri del Parlamento e del
                          Governo).
     1.  Entro tre mesi dalla proclamazione, i membri del
  Parlamento sono tenuti a presentare all'Ufficio di Presidenza
  della Camera di cui fanno parte:
       a)  copia dell'ultima dichiarazione dei redditi
  soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 
                              Pag. 43
 
       b)  una dichiarazione concernente i rapporti di
  deposito intrattenuti con aziende di credito in Italia e
  all'estero, con l'amministrazione postale, con società
  fiduciarie, con intermediari finanziari;il possesso di titoli
  di Stato e di valori mobiliari di qualsiasi genere emessi da
  enti pubblici e da società; i diritti reali su beni immobili o
  mobili iscritti in pubblici registri.  La dichiarazione dovrà
  recare la formula: "sul mio onore affermo che la dichiarazione
  è completa e veritiera";
       c)  una dichiarazione concernente le spese
  sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale
  ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di
  materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
  disposizione dal partito o dalla formazione politica o dalla
  lista di cui hanno fatto parte, con l'apposizione della
  formula: "sul mio onore affermo che la dichiarazione
  corrisponde al vero".  Alla dichiarazione devono essere
  allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma
  dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative
  agli eventuali contributi ricevuti.
     2.  I senatori di diritto ai sensi del primo comma
  dell'articolo 59 della Costituzione ed i senatori nominati ai
  sensi del secondo comma del suddetto articolo sono tenuti a
  depositare presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della
  Repubblica le dichiarazioni di cui alle lettere  a)  e
  b)  del comma 1 entro tre mesi dalla assunzione della
  carica.
     3.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri e
  i sottosegretari di Stato non parlamentari sono tenuti a
  presentare le dichiarazioni di cui alle lettere  a)  e
  b)  del comma 1 all'Ufficio di Presidenza del Senato
  della Repubblica, entro tre mesi dall'assunzione della
  carica.
     4.  Le dichiarazioni di cui alle lettere  a)  e
  b)  del comma 1 devono essere rese anche in ordine ai
  redditi ed alla situazione patrimoniale del coniuge non
  separato e dei figli conviventi.
     5.  Le dichiarazioni di cui alle lettere  a)  e
  b)  del comma 1 devono essere rinnovate annualmente dai
  membri del Parlamento, dal Presidente del Consiglio dei
  ministri, dai ministri e dai sottosegretari di Stato non
  parlamentari fino all'anno successivo a quello di cessazione
  dalla carica.
     6.  Le dichiarazioni di cui alla lettera  b)  del comma
  1 sono segrete.  Salvi i casi previsti dalla presente legge, la
  divulgazione di tali dichiarazioni è punita ai sensi
  dell'articolo 326 del codice penale.
 
DATA=980115 FASCID=ALA13-297 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0297 TOTPAG=0050 TOTDOC=0067 NDOC=0047 TIPDOC=P DOCTIT=0022 COMM= TX PAGINIZ=0042 RIGINIZ=053 PAGFIN=0043 RIGFIN=048 UPAG=NO PAGEIN=42 PAGEFIN=43 SORTRES=9801155 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00297 SORTNAV=59801152 00297 300000 ZZALA297 NDOC0047 TIPDOCP DOCTIT0022 NDOC0022



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