| (Omissione delle dichiarazioni da parte dei membri del
Parlamento e del Governo).
1. Qualora i membri del Parlamento, nel termine
prorogato ai sensi dell'articolo 13, abbiano omesso di
presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 12, la Camera
di appartenenza, secondo il proprio regolamento, ne pronuncia
la sospensione fino alla presentazione delle dichiarazioni e
comunque per un periodo massimo di tre mesi. Al termine di
tale periodo, se il parlamentare sospeso persiste nel suo
comportamento omissivo, la Camera di appartenenza ne dichiara
la decadenza secondo le norme del proprio regolamento.
2. Nel caso di mancata presentazione delle dichiarazioni
di cui all'articolo 12 nel termine prorogato ai sensi
dell'articolo 13 da parte del Presidente del Consiglio dei
ministri o di ministri, i Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati ne informano le
rispettive Assemblee.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono
dichiarati decaduti dall'incarico i sottosegretari di Stato
che omettano di presentare le dichiarazioni di cui
all'articolo 12 nel termine prorogato ai sensi dell'articolo
13.
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