| (Dichiarazioni degli altri soggetti obbligati).
1. I soggetti di cui alle lettere c), d), e), f),
g), h) i), l), m), n) ed o) del comma 1 dell'articolo
11 sono tenuti a depositare le dichiarazioni previste dalle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 12
presso il Garante.
2. Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono
essere presentate entro tre mesi dall'assunzione della carica
o dell'ufficio e rinnovate annualmente fino all'anno
successivo a quello di cessazione dalla carica o di cessazione
del rapporto di pubblico impiego.
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