| (Omissione delle dichiarazioni da parte degli altri
soggetti obbligati).
1. Nell'ipotesi di mancata presentazione delle
dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 12 nel termine prorogato ai sensi del
comma 1 dell'articolo 17 da parte di uno dei soggetti indicati
alle lettere c), d), e), f), g), h) i), l), m), n) ed
o) del comma 1 dell'articolo 11, il Garante trasmette i
relativi atti, affinché venga dichiarata la decadenza dalla
carica ricoperta o affinché venga risolto il rapporto di
pubblico impiego del soggetto interessato:
a) ai rispettivi consigli regionali per i soggetti
di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 11;
b) ai rispettivi consigli provinciali per i
soggetti di cui alle lettere e) ed f) del comma 1
dell'articolo 11;
c) ai rispettivi consigli comunali per i soggetti
di cui alle lettere g) ed h) del comma 1
dell'articolo 11;
d) ai titolari dell'azione disciplinare per i
soggetti di cui alle lettere i) e o) del comma 1
dell'articolo 11;
e) al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai
Presidenti delle Camere per i soggetti di cui alla lettera
l) del comma 1 dell'articolo 11;
f) ai rispettivi organi di autogoverno per i
soggetti di cui alla lettera m) del comma 1
dell'articolo 11;
g) agli organi di cui fanno parte per i soggetti
di cui alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 11.
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