Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344331
ALA0297-0064
Allegato A n. 297 del 15 gennaio 1998 (ALA13-297)
(suddiviso in 67 Unità Documento)
Unità Documento n.64 (che inizia a pag.48 dello stampato)
...C244; C403; C780; C1417; C1628; C2327; C2576; C2586; C2610. TESTIASS
...C244; C403; C780; C1417; C1628; C2327; C2576; C2586; C2610.
...(A.C. 244 - sezione 20) ...ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 25.
ZZALA ZZRES ZZALA150198 ZZALA980115 ZZALA000198 ZZALA000098 ZZALA297 ZZ13 ZZTX
  (Istituzione del Bollettino ufficiale dell'attività
        contrattuale della pubblica amministrazione).
     1.  E' istituito il Bollettino ufficiale dell'attività
  contrattuale della pubblica amministrazione, al fine di
  assicurare la massima pubblicità e trasparenza del mercato
  pubblico.
       2.  Il Bollettino di cui al comma 1 costituisce una
  serie speciale della  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica
  italiana e contiene tutti gli avvisi e i bandi di gara, nonché
  gli avvisi dei risultati delle aggiudicazioni e gli avvisi
  delle richieste di domande di partecipazione, relativi alle
  concessioni di lavori pubblici di cui al comma 2 dell'articolo
  19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, agli appalti pubblici
  per lavori, servizi e forniture di beni, compresi quelli
  riguardanti i cosiddetti settori esclusi, alle alienazioni ed
  agli acquisti di beni mobili e immobili e a qualsiasi altra
  operazione di mercato eseguita dalle amministrazioni pubbliche
  di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
  n. 29, dagli enti pubblici economici e dalle società per
  azioni a prevalente capitale pubblico, in misura superiore a
  100 milioni.  Il Bollettino contiene altresì avvisi relativi
  agli atti con i quali le amministrazioni, gli enti e le
  società suddetti deliberano le modalità per il conferimento di
  incarichi professionali o di consulenza.
       3.  La mancata pubblicazione nel Bollettino di cui al
  comma 1 degli avvisi e dei bandi di cui al comma 2 è causa di
  nullità dell'atto di aggiudicazione o di conferimento
  dell'incarico e degli altri atti di cui al medesimo comma 2.
  Gli avvisi e i bandi di gara sono redatti in conformità ai
  modelli stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 26.  I
  termini per la presentazione delle offerte e delle domande di
  partecipazione, stabiliti dalle leggi vigenti, decorrono dalla
  data della pubblicazione degli avvisi o dei bandi nel
  Bollettino di cui al comma 1.
       4.  Per gli atti di cui al comma 2, ogni forma di
  pubblicità nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica
  italiana prevista dalla legislazione vigente deve aver luogo
  attraverso il Bollettino di cui al comma 1.  E' fatta salva
  ogni ulteriore forma di pubblicità prevista dalla normativa
  vigente, ivi compresa la pubblicazione nella  Gazzetta
  Ufficiale delleComunità europee.  E' abrogato l'articolo 29
  della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
 
                              Pag. 49
 
     5.  La pubblicazione del Bollettino di cui al comma 1
  deve aver luogo tre volte alla settimana e l'inserzione deve
  essere gratuita per le amministrazioni pubbliche di cui al
  comma 2.
  (Testo così modificato nel corso della seduta)
 
DATA=980115 FASCID=ALA13-297 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0297 TOTPAG=0050 TOTDOC=0067 NDOC=0064 TIPDOC=P DOCTIT=0022 COMM= TX PAGINIZ=0048 RIGINIZ=024 PAGFIN=0049 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=48 PAGEFIN=49 SORTRES=9801155 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00297 SORTNAV=59801152 00297 300000 ZZALA297 NDOC0064 TIPDOCP DOCTIT0022 NDOC0022



Ritorna al menu della banca dati