| (Istituzione del Bollettino ufficiale dell'attività
contrattuale della pubblica amministrazione).
1. E' istituito il Bollettino ufficiale dell'attività
contrattuale della pubblica amministrazione, al fine di
assicurare la massima pubblicità e trasparenza del mercato
pubblico.
2. Il Bollettino di cui al comma 1 costituisce una
serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e contiene tutti gli avvisi e i bandi di gara, nonché
gli avvisi dei risultati delle aggiudicazioni e gli avvisi
delle richieste di domande di partecipazione, relativi alle
concessioni di lavori pubblici di cui al comma 2 dell'articolo
19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, agli appalti pubblici
per lavori, servizi e forniture di beni, compresi quelli
riguardanti i cosiddetti settori esclusi, alle alienazioni ed
agli acquisti di beni mobili e immobili e a qualsiasi altra
operazione di mercato eseguita dalle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, dagli enti pubblici economici e dalle società per
azioni a prevalente capitale pubblico, in misura superiore a
100 milioni. Il Bollettino contiene altresì avvisi relativi
agli atti con i quali le amministrazioni, gli enti e le
società suddetti deliberano le modalità per il conferimento di
incarichi professionali o di consulenza.
3. La mancata pubblicazione nel Bollettino di cui al
comma 1 degli avvisi e dei bandi di cui al comma 2 è causa di
nullità dell'atto di aggiudicazione o di conferimento
dell'incarico e degli altri atti di cui al medesimo comma 2.
Gli avvisi e i bandi di gara sono redatti in conformità ai
modelli stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 26. I
termini per la presentazione delle offerte e delle domande di
partecipazione, stabiliti dalle leggi vigenti, decorrono dalla
data della pubblicazione degli avvisi o dei bandi nel
Bollettino di cui al comma 1.
4. Per gli atti di cui al comma 2, ogni forma di
pubblicità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana prevista dalla legislazione vigente deve aver luogo
attraverso il Bollettino di cui al comma 1. E' fatta salva
ogni ulteriore forma di pubblicità prevista dalla normativa
vigente, ivi compresa la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delleComunità europee. E' abrogato l'articolo 29
della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
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5. La pubblicazione del Bollettino di cui al comma 1
deve aver luogo tre volte alla settimana e l'inserzione deve
essere gratuita per le amministrazioni pubbliche di cui al
comma 2.
(Testo così modificato nel corso della seduta)
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