| (Regolamento di attuazione).
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro tre
Pag. 50
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
emanato il regolamento per la definizione delle modalità di
pubblicazione del Bollettino di cui all'articolo 25 e di
copertura delle relative spese e per la disciplina dei
contratti di abbonamento stipulati dalle amministrazioni
pubbliche e dai privati.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve, inoltre,
indicare le modalità e i tempi di pubblicazione degli avvisi e
dei bandi di cui all'articolo 25, nonché degli avvisi dei
risultati delle aggiudicazioni, indipendentemente dalla
procedura utilizzata per la scelta del contraente, definendo
specifici modelli e prevedendo che gli annunci debbano
contenere i seguenti dati:
a) l'indicazione del soggetto aggiudicatore e del
responsabile del procedimento;
b) l'oggetto e la natura del contratto, nonché il
numero e la consistenza dei lotti nei casi di appalti di opere
pubbliche;
c) la procedura di aggiudicazione, il termine
ultimo per la presentazione delle offerte, la data di inizio e
di conclusione dei lavori nei casi di opere pubbliche;
d) ogni altro elemento relativo all'aggiudicazione
della gara richiesto dalla disciplina prevista dalle leggi
vigenti e dalla normativa comunitaria.
3. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è
trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica per l'acquisizione del parere delle
competentiCommissioni parlamentari. Il parere è espresso entro
un mese dalla data di assegnazione.
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