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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344382
STA0298-0017
Stenografico d'Aula n. 298 del 19 gennaio 1998 (STA13-298)
(suddiviso in 68 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.13 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.6)
DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Discussione - Doc. IV, n. 11-A). LAVASS
...DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Discussione - Doc. IV, n. 11-A).
GIOVANNI MELONI, Relatore di minoranza.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE
ZZSTA ZZRES ZZSTA190198 ZZSTA980119 ZZSTA000198 ZZSTA000098 ZZSTA298 ZZ13 ZZDI ZZLL
    GIOVANNI MELONI,  Relatore di minoranza.  Faccio
  naturalmente riferimento alla relazione scritta presentata da
  me e dall'onorevole Bonito per tentare di sviluppare un breve
  ragionamento.  Credo innanzitutto importante dare atto al
  relatore Carrara del fatto che, per lo meno sul piano delle
  enunciazioni, egli definisca la finalità della discussione
  odierna in termini corretti.  A me sembra questo un punto
  assolutamente fondamentale, che voglio pertanto riprendere.
     L'onorevole Carrara conferma quanto da tempo in dottrina e
  in giurisprudenza risulta ormai assolutamente non controverso,
  anche se (occorre forse ricordarlo proprio in questo momento,
  in questa sede) non sempre è stato pacifico nelle
  deliberazioni delle Camere in tema di autorizzazioni a
  procedere.  Comunque, come dicevo, dottrina e giurisprudenza
  concordano sul fatto che l'Assemblea non è chiamata ad
  esprimere un giudizio sulla legittimità del provvedimento del
  giudice che dispone la misura cautelare, perché, se così
  facesse, assumerebbe la funzione del giudice del riesame,
  bensì deve accertare che la misura disposta non nasconda
  finalità politiche le quali, mentre da un lato svierebbero la
  funzione tipica del processo penale, dall'altro lato
  costituirebbero una lesione gravissima della funzione
  parlamentare.
     In altre parole (sempre per utilizzare i concetti mediante
  i quali si articola il ragionamento dell'onorevole Carrara),
  si tratta di valutare non solo se l'accusa sia stata
  contestata falsamente ad un parlamentare per impedirne o in
  qualche modo limitarne l'attività politica, ma pure che non si
  proceda contro di lui con un rigore non giustificato o
  comunque in modo palesemente difforme rispetto
  all'applicazione delle normali regole processuali.  Si tratta
  insomma di valutare se l'atteggiamento del giudice abbia
  assunto una funzione offensiva ordinata al fine di eliminare
  un avversario politico (si tratta ancora di parole del
  relatore per la maggioranza).
     La tesi del collega Carrara però è proprio questa.  A suo
  giudizio, appare chiaro l'accanimento dei giudici di Milano,
  tendente non solo a colpire l'onorevole Previti ma anche a
  coinvolgere l'onorevole Berlusconi.  In definitiva, ci
  troveremmo di fronte ad un'operazione politica ordita dai
  magistrati di Milano (dai PM innanzitutto, poi avallata dal
  GIP), volta a danneggiare una forza politica di opposizione
  attraverso il coinvolgimento dei suoi massimi esponenti e
  segnatamente con l'arresto - certamente clamoroso -
  dell'onorevole Previti".
     Come fa l'onorevole Carrara a giungere a tale conclusione?
  Il suo ragionamento passa in esame quello che egli definisce
  "il contesto storico-processuale" per formulare
 
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  una serie di osservazioni che attengono alla regolarità degli
  atti, alle valutazioni del giudice, all'asserita inosservanza
  di norme di legge e alla loro non corretta applicazione.  Dalla
  valutazione degli atti del processo egli deduce l'intento
  persecutorio dei magistrati di Milano e conclude per il
  rifiuto dell'autorizzazione richiesta.
     Naturalmente, come dicevo, non ho il tempo di esaminare il
  contenuto delle sue valutazioni e faccio riferimento alla
  relazione.  Voglio invece proporre brevemente un ragionamento
  dal quale mi sembra di poter evidenziare una contraddizione
  che a me pare insanabile tra le premesse metodologiche
  corrette - ripeto, le sole sulle quali fondare la nostra
  discussione oggi - e il processo logico seguito per giungere
  alle conclusioni cui il relatore di maggioranza perviene.
     L'onorevole Carrara assume nei confronti degli atti che
  sottopone alla sua valutazione l'atteggiamento tipico - vorrei
  dire - dell'avvocato difensore: mette in dubbio il quadro
  indiziario, asserisce la violazione delle norme, contesta
  l'esigenza delle misure cautelari, sceglie - come ogni buon
  difensore - i fatti e gli atti che servono alle sue tesi,
  trascurando gli altri.  Se si confronta l'argomentazione della
  relazione di maggioranza con il contenuto della memoria
  difensiva dell'onorevole Previti, raccolta in un volume
  inviato a tutti i deputati, si può facilmente riscontrare come
  vengano percorsi gli stessi argomenti, ma soprattutto come
  medesima sia la logica ad essi sottesa.  Abbiamo però appena
  detto che il compito di questa Camera è quello non di valutare
  la bontà delle tesi difensive quanto quello di ricercare
  l'intento persecutorio del giudice terzo che ha emesso il
  provvedimento.  Ora, se da quelle tesi difensive vogliamo
  dedurre l'esistenza di tale intento persecutorio, noi dobbiamo
  necessariamente, direi costretti dalla forza della logica e
  della conseguenzialità degli argomenti allegati, ricostruire
  un quadro che definire raccapricciante è un mero eufemismo.  Il
  quadro è infatti il seguente: nasce, all'interno di forza
  Italia, una macchinazione dovuta al fatto che l'avvocato Dotti
  è avversario politico dell'onorevole Previti; l'avvocato
  approfitta della contiguità dei rapporti con l'Ariosto, la
  ispira e la istruisce affinché accusi l'onorevole Previti; i
  due mettono insieme un racconto tanto fantasioso quanto
  calunnioso ma in qualche modo accorto, tanto che il giudice
  trova riscontri che in alcuni casi ritiene decisivi.
     Si potrebbe osservare - è vero - che in fondo così accorto
  il racconto non è, visto che chi mette in moto questa
  straordinaria macchinazione non riesce a suggerire all'Ariosto
  nemmeno alcuni elementi per indicare le straordinarie
  particolarità della casa dell'onorevole Previti; ma questa
  macchinazione, per avere efficacia, deve incontrarsi con
  un'altra, quella dei magistrati di Milano, i quali, forniti di
  questa ghiotta occasione, si lancerebbero anima e corpo non
  solo ad assecondare gli intenti limitati di Dotti, che vuole
  evidentemente nuocere a Previti, ma partirebbero di qui per
  colpire a morte forza Italia e il suo leader.
     Se le tesi del relatore sono vere, questo e solo questo
  può essere il quadro, che bisogna essere disposti ad
  accettare, entro il quale sarebbero nati il processo e la
  misura cautelare di cui discutiamo.
     Possiamo discutere finché vogliamo sul piano teorico, come
  è stato fatto nel corso di questi giorni, se l'intento
  persecutorio possa essere desunto da atti dolosi o anche da
  atti riconducibili a colpa, errore, negligenza, imperizia.  Ma
  nel caso concreto di cui stiamo parlando un siffatto castello
  non può essere costruito per errore, errore che sarebbe
  proprio sia del pubblico ministero sia del giudice.  Se le
  valutazioni sono quelle della difesa dell'onorevole Previti,
  ci troviamo di fronte ad una volontà ferma e determinata,
  perfettamente consapevole, di colpire per fini diversi da
  quelli per i quali ha luogo l'azione penale.
     Si badi che peraltro questo non basta perché, esaminando
  la precaria situazione economica della teste Ariosto, si
  giunge fino al punto di lasciare intendere che le sue
  affermazioni potrebbero derivare dal
 
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  fatto che settori dello Stato l'hanno sostenuta
  economicamente.  Quali settori?  I servizi, forse?
  Argomentazione abbastanza curiosa, visto che proprio in questi
  giorni si è dimostrato che se torbidi personaggi, in altro
  tempo in qualche modo legati ai settori dei servizi, hanno
  avuto un ruolo in questa vicenda, essi sono intervenuti per
  squalificare la Ariosto, come dimostra la pubblicazione, due
  domeniche or sono, del falso documento sui rapporti tra la
  teste e i servizi stessi.
     In conclusione, colleghi, a fronte del quadro che emerge
  dal ragionamento, da nessun'altro fatto se non dal relatore e
  dall'onorevole Previti, a me sembrano chiari i corni
  dell'alternativa di fronte alla quale ci troviamo.  Occorre
  scegliere.  A me sembra che non vi sia traccia di persecuzione
  e nessuno riesca a descrivere atti che effettivamente possano
  essere indicati come persecutori, né che alcuno sostenga un
  ragionamento che in qualche modo avalli questa ipotesi.
     Altri coimputati sono stati arrestati ed io non voglio
  usare questa argomentazione per affermare che vi è una
  esigenza di trattamento egualitario.  Non è questo il punto.  Vi
  è qualcosa di più.  Se si ammette che si tratta di una
  macchinazione, di un intento persecutorio, bisogna che anche
  questi atti, anche le ordinanze di arresto degli altri
  coimputati vengano piegati all'esigenza della macchinazione e
  non già alle esigenze di carattere processuale.  I coimputati
  sarebbero finiti in galera a causa delle finalità politiche
  dei giudici di Milano.
     Altra questione riguarda l'abuso delle misure cautelari,
  di cui molto si è parlato in questi giorni.  Credo che, se
  dobbiamo parlare di questo tema, non possiamo farlo in tale
  sede.  Vi sono altri strumenti contro l'abuso delle misure
  cautelari; vi sono rimedi ordinari e rimedi legislativi.  E'
  questa, semmai, la sede per riflettere su tale punto.  Ma guai
  ad usare una prerogativa parlamentare per scongiurare asseriti
  abusi nella custodia cautelare, perché ci porremmo in una
  situazione nella quale vi sarebbero cittadini di serie A e
  cittadini di serie B.
     L'arresto di un parlamentare credo sia, colleghi, un fatto
  traumatico, che non esito a definire terribile.  Non credo che
  noi siamo qui essenzialmente per questo.  Può anche ripugnare
  il fatto che la misura cautelare in ipotesi possa in ogni caso
  colpire un innocente.  Tuttavia, noi infliggeremmo una colpa
  mortale alle istituzioni se negassimo l'autorizzazione senza
  indicare al paese con estrema chiarezza e sicurezza che quei
  giudici hanno agito in modo difforme rispetto al loro dovere.
  Se non siamo in grado di fare questo, la richiesta deve essere
  accolta  (Applausi dei deputati dei gruppi di rifondazione
  comunista-progressisti e della sinistra
  democratica-l'Ulivo).
 
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