| NICOLA MIRAGLIA DEL GIUDICE. Tratterei il problema in
maniera un po' meno esasperata rispetto a quanto è stato fatto
poc'anzi anche dai relatori di minoranza. Vi è un discorso che
a mio avviso deve essere necessariamente affrontato,
premettendo che io non penso affatto che vi sia un complotto
da parte di chicchessia nei confronti di un parlamentare. E'
però opportuno valutare se vi siano gli elementi perché la
Camera dei deputati conceda l'autorizzazione a procedere
all'arresto di un suo rappresentante. Questo prevede infatti
l'articolo 68 della Costituzione che, ci piaccia o no -
potremo modificarlo in sede di revisione della Costituzione -
non pone sullo stesso piano tutti i cittadini, se è vero che
per un parlamentare è richiesta l'autorizzazione a procedere
mentre, per esempio, per un appartenente ad un ordine
professionale ciò non è previsto. Né può essere secondo me
accettato quanto detto poco fa dall'onorevole Bonito e cioè
che l'imputato, il deputato (come volete chiamarlo) Previti,
abbia mentito in ordine a determinate situazioni. Non mi piace
affatto che si prendano in considerazione queste motivazioni
per giustificare poi una richiesta di procedere all'arresto,
quasi ritenessimo che la menzogna, o il non dire la verità, da
parte di un imputato
Pag. 16
potesse essere un argomento per procedere al suo arresto.
L'imputato - deputato o meno che sia - può dire quello che
vuole e sarà il giudice a dover giudicare se le sue
dichiarazioni siano o meno corrispondenti alla verità;
ovviamente, alla verità processuale.
Occorre qui valutare se, di fronte ad un articolo 68 della
Costituzione che prevede determinate prerogative per un
parlamentare, vi siano o meno le condizioni affinché la Camera
dei deputati dia l'autorizzazione a procedere all'arresto. In
uno Stato di diritto, infatti - ed è bene non dimenticarlo -,
l'indipendenza della magistratura è importante quanto la
sovranità popolare rappresentata da un deputato eletto,
appunto, dal popolo. Prima di dare l'autorizzazione a
procedere all'arresto di un deputato occorre quindi verificare
determinate condizioni, determinate situazioni. Se infatti i
giudici avessero esagerato nell'adozione di misure cautelari,
non è detto che un eventuale errore da parte loro debba essere
esteso ad un altro soggetto, deputato o meno che sia. Sarebbe
importante che le garanzie venissero estese ad altri soggetti,
ma non per questo la Camera dei deputati deve acconsentire,
autorizzando l'arresto, a portare avanti quello che può essere
stato un errore - non parlo di complotto - da parte degli
organi giudiziari.
Leggendo le carte dobbiamo allora capire con certezza se
vi sia un'esigenza primaria, predominante, da parte
dell'autorità investigativa, di privare della libertà
personale un rappresentante del popolo, o se così non sia. Ed
allora, leggendo le carte, si ritrovano motivi di perplessità
sia sostanziale sia processuale che inducono chi vi parla a
ritenere opportuno seguire il ragionamento dell'onorevole
Carrara ed a votare quindi favorevolmente al diniego a
concedere l'autorizzazione all'arresto del deputato Previti.
In realtà, dal punto di vista della tassatività, leggendo i
capi di imputazione, ma anche la memoria che il giudice per le
indagini preliminari ha inviato al Parlamento a sostegno della
richiesta di autorizzazione all'arresto, vi sono dati che non
appaiono affatto chiari. Non si parla con chiarezza di quando
siano avvenuti gli episodi di corruzione; non si stabilisce il
momento del contatto, quando esso sia avvenuto; non si
stabilisce l'epoca del commesso reato, con tutto quello che
ciò può determinare in termini di prescrizione, in termini di
successione di leggi penali. Non dimentichiamo infatti che la
punibilità per il corruttore, ex articolo 319- ter
del codice di procedura penale è venuta con una legge del 1992
e se fosse accertato che tale condotta intervenne
antecedentemente, come sembra comprovato da più parti, si
sarebbe in questo caso in presenza di una corruzione
impropria, probabilmente già prescritta dal decorrere del
tempo.
Non si tratta quindi di considerazioni poco significative,
ma che potrebbero far sì che il Parlamento autorizzi l'arresto
di un proprio rappresentante per un reato di per sé
prescritto. Ma vi sono anche motivazioni di carattere
procedurale che la Camera dei deputati deve prendere in
considerazione. Deve farlo perché è vero che la Camera non
costituisce un organo giurisdizionale e quindi non può andare
oltre il deliberato dei giudici di merito, ma se l'articolo 68
della Costituzione prevede determinate prerogative di un
parlamentare è giusto che almeno si esamini se sussistano i
presupposti per l'applicabilità di una misura cautelare nei
confronti di questo parlamentare, indipendentemente dal fatto
che essa sia stata concessa ad altri coimputati.
Ed allora, per l'articolo 274 del codice di procedura
penale, la misura cautelare può essere concessa se sussistono
determinati requisiti di ordine processuale, quali il pericolo
di inquinamento delle prove o quello di reiterazione dei fatti
(non prendo in considerazione il pericolo di fuga, perché, a
detta del giudice delle indagini preliminari, questo pericolo
non sussisterebbe nel caso in questione).
Mi preme prendere in considerazione il pericolo di
inquinamento probatorio; basta leggere l'ordinanza del GIP che
poi trasmette gli atti alla Camera dei deputati. Ebbene, si
dice che tra la prima richiesta di arresto del deputato
Previti e la seconda
Pag. 17
richiesta è stata compiuta dal pubblico ministero presso il
tribunale di Milano "ulteriore attività investigativa". Vuol
dire quindi che la libertà del deputato Previti non ha
assolutamente inciso sull'attività investigativa posta in
essere dalla procura della Repubblica presso il tribunale di
Milano, tanto è vero che nella seconda richiesta di arresto al
GIP di Milano sono state portate, a corredo dell'attività
investigativa del pubblico ministero, nuove prove. Ciò vuol
dire che il deputato Previti non ha affatto inquinato le
prove, se è vero come è vero che il pubblico ministero ha
prodotto altra documentazione a sostegno della tesi
accusatoria. E questo non lo dice un deputato per giustificare
l'adesione alla relazione dell'onorevole Carmelo Carrara, ma
lo dicono gli atti provenienti dal tribunale di Milano, lo
dice il giudice per le indagini preliminari del tribunale di
Milano. Sono argomenti questi da prendere in considerazione,
perché vuol dire che per questo elemento, richiesto come base
per la misura cautelare, probabilmente il tribunale di Milano
ha errato e se ha errato il tribunale di Milano nell'emettere
un provvedimento cautelare non è detto che debba errare la
Camera dei deputati, espressione della sovranità popolare.
Se questo è vero per il pericolo di inquinamento delle
prove, per l'ulteriore requisito del pericolo di reiterazione
dei fatti vi è una totale assenza di motivazione da parte del
giudice per le indagini preliminari. Vedete, signor
Presidente, onorevoli colleghi, quello che si dice sempre nei
confronti della magistratura quando emette un provvedimento
cautelare è che spesso si fa riferimento a clausole di stile,
cioè si prendono in considerazione elementi di cautela
processuale senza motivarli, quasi come se fossero presenti
rilevata la gravità del reato; cioè, se il reato è grave,
automaticamente sono presenti gli elementi cautelari per
privare taluno della libertà personale. Ed allora, eliminiamo
le esigenze cautelari; diciamo che per determinati reati è
obbligatoria la misura della custodia cautelare, qualunque
essa sia. Ma se questo non è, è obbligo del giudice - previsto
dalla Costituzione, perché tutti i provvedimenti sulla libertà
personale devono essere motivati - indicare specificamente
quali sono gli elementi per cui si intende privare taluno
della libertà personale (e dico taluno, non parlo di un
rappresentante della Camera dei deputati). Su questo, invece,
non vi è alcuna motivazione da parte del giudice per le
indagini preliminari.
Allora, sulla reiterazione dei fatti vi è carenza di
motivazione da parte del giudice; sul pericolo di fuga vi è un
diniego, perché lo stesso giudice ritiene questo elemento non
sussistente; sul pericolo di inquinamento delle prove vi è una
contraddizione in termini da parte del giudice del tribunale
di Milano, che parla di inquinamento di prova, ma al contempo,
nel rinviare gli atti alla Camera, fa riferimento ad ulteriore
attività investigativa a corredo dell'ipotesi accusatoria,
compiuta dal pubblico ministero durante il periodo di libertà
del deputato Previti.
Vede, Presidente, pur non volendo parlare di complotto,
permettete però che sorgano dubbi circa la possibilità di
concedere l'arresto di un deputato in carenza assoluta di
esigenze cautelari che giustifichino l'arresto,
indipendentemente dal discorso sulla prescrizione e
indipendentemente dal merito della causa, che giustamente deve
essere valutato dal tribunale competente. Ma, in assenza o in
carenza di motivazioni di esigenze cautelari, qualunque
cittadino in questo caso non avrebbe potuto essere arrestato e
non lo deve essere il deputato Previti. Se il GIP ha sbagliato
nei confronti degli altri imputati, non si può chiedere alla
Camera dei deputati di non correggere quello che è stato un
errore procedurale da parte del giudice; non si può chiedere
alla Camera dei deputati di andare a sostegno di un errore dei
giudici, perché verremmo meno al nostro compito.
Per queste motivazioni, per la mancanza assoluta di
esigenze cautelari, per la mancanza assoluta di elementi che
possano far ritenere veritiera, giustificata la richiesta del
tribunale di Milano, io ritengo
Pag. 18
che occorra valutare positivamente la relazione di
maggioranza del deputato Carmelo Carrara e votare quindi per
il diniego della richiesta di autorizzazione all'arresto del
deputato Previti.
| |