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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344384
STA0298-0019
Stenografico d'Aula n. 298 del 19 gennaio 1998 (STA13-298)
(suddiviso in 68 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.15 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.6)
DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Discussione - Doc. IV, n. 11-A). LAVASS
...DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Discussione - Doc. IV, n. 11-A).
NICOLA MIRAGLIA DEL GIUDICE.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE
ZZSTA ZZRES ZZSTA190198 ZZSTA980119 ZZSTA000198 ZZSTA000098 ZZSTA298 ZZ13 ZZDI ZZLL
    NICOLA MIRAGLIA DEL GIUDICE.  Tratterei il problema in
  maniera un po' meno esasperata rispetto a quanto è stato fatto
  poc'anzi anche dai relatori di minoranza.  Vi è un discorso che
  a mio avviso deve essere necessariamente affrontato,
  premettendo che io non penso affatto che vi sia un complotto
  da parte di chicchessia nei confronti di un parlamentare.  E'
  però opportuno valutare se vi siano gli elementi perché la
  Camera dei deputati conceda l'autorizzazione a procedere
  all'arresto di un suo rappresentante.  Questo prevede infatti
  l'articolo 68 della Costituzione che, ci piaccia o no -
  potremo modificarlo in sede di revisione della Costituzione -
  non pone sullo stesso piano tutti i cittadini, se è vero che
  per un parlamentare è richiesta l'autorizzazione a procedere
  mentre, per esempio, per un appartenente ad un ordine
  professionale ciò non è previsto. Né può essere secondo me
  accettato quanto detto poco fa dall'onorevole Bonito e cioè
  che l'imputato, il deputato (come volete chiamarlo) Previti,
  abbia mentito in ordine a determinate situazioni.  Non mi piace
  affatto che si prendano in considerazione queste motivazioni
  per giustificare poi una richiesta di procedere all'arresto,
  quasi ritenessimo che la menzogna, o il non dire la verità, da
  parte di un imputato
 
                              Pag. 16
 
  potesse essere un argomento per procedere al suo arresto.
  L'imputato - deputato o meno che sia - può dire quello che
  vuole e sarà il giudice a dover giudicare se le sue
  dichiarazioni siano o meno corrispondenti alla verità;
  ovviamente, alla verità processuale.
     Occorre qui valutare se, di fronte ad un articolo 68 della
  Costituzione che prevede determinate prerogative per un
  parlamentare, vi siano o meno le condizioni affinché la Camera
  dei deputati dia l'autorizzazione a procedere all'arresto.  In
  uno Stato di diritto, infatti - ed è bene non dimenticarlo -,
  l'indipendenza della magistratura è importante quanto la
  sovranità popolare rappresentata da un deputato eletto,
  appunto, dal popolo.  Prima di dare l'autorizzazione a
  procedere all'arresto di un deputato occorre quindi verificare
  determinate condizioni, determinate situazioni.  Se infatti i
  giudici avessero esagerato nell'adozione di misure cautelari,
  non è detto che un eventuale errore da parte loro debba essere
  esteso ad un altro soggetto, deputato o meno che sia.  Sarebbe
  importante che le garanzie venissero estese ad altri soggetti,
  ma non per questo la Camera dei deputati deve acconsentire,
  autorizzando l'arresto, a portare avanti quello che può essere
  stato un errore - non parlo di complotto - da parte degli
  organi giudiziari.
     Leggendo le carte dobbiamo allora capire con certezza se
  vi sia un'esigenza primaria, predominante, da parte
  dell'autorità investigativa, di privare della libertà
  personale un rappresentante del popolo, o se così non sia.  Ed
  allora, leggendo le carte, si ritrovano motivi di perplessità
  sia sostanziale sia processuale che inducono chi vi parla a
  ritenere opportuno seguire il ragionamento dell'onorevole
  Carrara ed a votare quindi favorevolmente al diniego a
  concedere l'autorizzazione all'arresto del deputato Previti.
  In realtà, dal punto di vista della tassatività, leggendo i
  capi di imputazione, ma anche la memoria che il giudice per le
  indagini preliminari ha inviato al Parlamento a sostegno della
  richiesta di autorizzazione all'arresto, vi sono dati che non
  appaiono affatto chiari.  Non si parla con chiarezza di quando
  siano avvenuti gli episodi di corruzione; non si stabilisce il
  momento del contatto, quando esso sia avvenuto; non si
  stabilisce l'epoca del commesso reato, con tutto quello che
  ciò può determinare in termini di prescrizione, in termini di
  successione di leggi penali.  Non dimentichiamo infatti che la
  punibilità per il corruttore,  ex  articolo 319- ter
  del codice di procedura penale è venuta con una legge del 1992
  e se fosse accertato che tale condotta intervenne
  antecedentemente, come sembra comprovato da più parti, si
  sarebbe in questo caso in presenza di una corruzione
  impropria, probabilmente già prescritta dal decorrere del
  tempo.
     Non si tratta quindi di considerazioni poco significative,
  ma che potrebbero far sì che il Parlamento autorizzi l'arresto
  di un proprio rappresentante per un reato di per sé
  prescritto.  Ma vi sono anche motivazioni di carattere
  procedurale che la Camera dei deputati deve prendere in
  considerazione.  Deve farlo perché è vero che la Camera non
  costituisce un organo giurisdizionale e quindi non può andare
  oltre il deliberato dei giudici di merito, ma se l'articolo 68
  della Costituzione prevede determinate prerogative di un
  parlamentare è giusto che almeno si esamini se sussistano i
  presupposti per l'applicabilità di una misura cautelare nei
  confronti di questo parlamentare, indipendentemente dal fatto
  che essa sia stata concessa ad altri coimputati.
     Ed allora, per l'articolo 274 del codice di procedura
  penale, la misura cautelare può essere concessa se sussistono
  determinati requisiti di ordine processuale, quali il pericolo
  di inquinamento delle prove o quello di reiterazione dei fatti
  (non prendo in considerazione il pericolo di fuga, perché, a
  detta del giudice delle indagini preliminari, questo pericolo
  non sussisterebbe nel caso in questione).
     Mi preme prendere in considerazione il pericolo di
  inquinamento probatorio; basta leggere l'ordinanza del GIP che
  poi trasmette gli atti alla Camera dei deputati.  Ebbene, si
  dice che tra la prima richiesta di arresto del deputato
  Previti e la seconda
 
                              Pag. 17
 
  richiesta è stata compiuta dal pubblico ministero presso il
  tribunale di Milano "ulteriore attività investigativa".  Vuol
  dire quindi che la libertà del deputato Previti non ha
  assolutamente inciso sull'attività investigativa posta in
  essere dalla procura della Repubblica presso il tribunale di
  Milano, tanto è vero che nella seconda richiesta di arresto al
  GIP di Milano sono state portate, a corredo dell'attività
  investigativa del pubblico ministero, nuove prove.  Ciò vuol
  dire che il deputato Previti non ha affatto inquinato le
  prove, se è vero come è vero che il pubblico ministero ha
  prodotto altra documentazione a sostegno della tesi
  accusatoria.  E questo non lo dice un deputato per giustificare
  l'adesione alla relazione dell'onorevole Carmelo Carrara, ma
  lo dicono gli atti provenienti dal tribunale di Milano, lo
  dice il giudice per le indagini preliminari del tribunale di
  Milano.  Sono argomenti questi da prendere in considerazione,
  perché vuol dire che per questo elemento, richiesto come base
  per la misura cautelare, probabilmente il tribunale di Milano
  ha errato e se ha errato il tribunale di Milano nell'emettere
  un provvedimento cautelare non è detto che debba errare la
  Camera dei deputati, espressione della sovranità popolare.
     Se questo è vero per il pericolo di inquinamento delle
  prove, per l'ulteriore requisito del pericolo di reiterazione
  dei fatti vi è una totale assenza di motivazione da parte del
  giudice per le indagini preliminari.  Vedete, signor
  Presidente, onorevoli colleghi, quello che si dice sempre nei
  confronti della magistratura quando emette un provvedimento
  cautelare è che spesso si fa riferimento a clausole di stile,
  cioè si prendono in considerazione elementi di cautela
  processuale senza motivarli, quasi come se fossero presenti
  rilevata la gravità del reato; cioè, se il reato è grave,
  automaticamente sono presenti gli elementi cautelari per
  privare taluno della libertà personale.  Ed allora, eliminiamo
  le esigenze cautelari; diciamo che per determinati reati è
  obbligatoria la misura della custodia cautelare, qualunque
  essa sia.  Ma se questo non è, è obbligo del giudice - previsto
  dalla Costituzione, perché tutti i provvedimenti sulla libertà
  personale devono essere motivati - indicare specificamente
  quali sono gli elementi per cui si intende privare taluno
  della libertà personale (e dico taluno, non parlo di un
  rappresentante della Camera dei deputati).  Su questo, invece,
  non vi è alcuna motivazione da parte del giudice per le
  indagini preliminari.
     Allora, sulla reiterazione dei fatti vi è carenza di
  motivazione da parte del giudice; sul pericolo di fuga vi è un
  diniego, perché lo stesso giudice ritiene questo elemento non
  sussistente; sul pericolo di inquinamento delle prove vi è una
  contraddizione in termini da parte del giudice del tribunale
  di Milano, che parla di inquinamento di prova, ma al contempo,
  nel rinviare gli atti alla Camera, fa riferimento ad ulteriore
  attività investigativa a corredo dell'ipotesi accusatoria,
  compiuta dal pubblico ministero durante il periodo di libertà
  del deputato Previti.
     Vede, Presidente, pur non volendo parlare di complotto,
  permettete però che sorgano dubbi circa la possibilità di
  concedere l'arresto di un deputato in carenza assoluta di
  esigenze cautelari che giustifichino l'arresto,
  indipendentemente dal discorso sulla prescrizione e
  indipendentemente dal merito della causa, che giustamente deve
  essere valutato dal tribunale competente.  Ma, in assenza o in
  carenza di motivazioni di esigenze cautelari, qualunque
  cittadino in questo caso non avrebbe potuto essere arrestato e
  non lo deve essere il deputato Previti.  Se il GIP ha sbagliato
  nei confronti degli altri imputati, non si può chiedere alla
  Camera dei deputati di non correggere quello che è stato un
  errore procedurale da parte del giudice; non si può chiedere
  alla Camera dei deputati di andare a sostegno di un errore dei
  giudici, perché verremmo meno al nostro compito.
     Per queste motivazioni, per la mancanza assoluta di
  esigenze cautelari, per la mancanza assoluta di elementi che
  possano far ritenere veritiera, giustificata la richiesta del
  tribunale di Milano, io ritengo
 
                              Pag. 18
 
  che occorra valutare positivamente la relazione di
  maggioranza del deputato Carmelo Carrara e votare quindi per
  il diniego della richiesta di autorizzazione all'arresto del
  deputato Previti.
 
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