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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344386
STA0298-0021
Stenografico d'Aula n. 298 del 19 gennaio 1998 (STA13-298)
(suddiviso in 68 Unità Documento)
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.18 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.6)
DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Discussione - Doc. IV, n. 11-A). LAVASS
...DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Discussione - Doc. IV, n. 11-A).
GIAN FRANCO SCHIETROMA.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE
ZZSTA ZZRES ZZSTA190198 ZZSTA980119 ZZSTA000198 ZZSTA000098 ZZSTA298 ZZ13 ZZDI ZZLL
    GIAN FRANCO SCHIETROMA.  Onorevole Presidente, onorevoli
  colleghi, parlo non a nome del gruppo ma come parlamentare
  socialdemocratico.
     Già in Giunta ho espresso il mio voto contrario
  all'arresto dell'onorevole Previti pur non condividendo le
  motivazioni addotte dal relatore per la maggioranza, onorevole
  Carmelo Carrara, a sostegno della sua proposta.  Voglio
  aggiungere che non ho votato per l'assoluzione di Previti né
  per la sua impunità; ho soltanto detto "no" al suo arresto
  prima del processo, per ragioni di carattere tecnico che
  ritengo fondate pur rispettando chi la pensa diversamente.
     In linea di mero principio, poiché tutti i cittadini
  devono essere uguali dinanzi alla legge, sono stato sempre
  contrario ad ogni ipotesi di immunità parlamentare; debbo
  riconoscere, però, che la normativa attualmente vigente che
  richiede l'autorizzazione del Parlamento per l'arresto di un
  suo componente trova serie giustificazioni nella essenziale
  tutela della sovranità del potere legislativo che va sempre
  salvaguardato da possibili eccessi di altri poteri, così come
  è stato ben sottolineato di recente dallo stesso Capo dello
  Stato.
     Stando così le cose credo che il modo migliore per
  affrontare correttamente la vicenda Previti come ogni altra
  questione che riguardi l'arresto di un qualsiasi cittadino,
  sia quello di procedere sempre con grande equilibrio
  attenendosi scrupolosamente al rispetto delle leggi.
     Occorre quindi, in primo luogo, una giusta prudenza nel
  procedere, prima dei processi, all'arresto sia di semplici
  cittadini che di parlamentari; in secondo luogo, se i giudici
  ritengono di avere prove sufficienti di colpevolezza, a
  maggior ragione non è necessario un arresto prima del
  processo.  In terzo luogo, se vi sono prove di colpevolezza si
  facciano subito, e comunque più presto, i processi e si
  puniscano i colpevoli.
     Su questa specifica vicenda il mio pensiero è il seguente:
  si faccia subito il processo; le indagini, infatti, sono
  pressoché terminate e dunque si può fare presto il processo.
  Il tribunale, dunque, giudichi al più presto Previti e lo
  punisca a norma di legge se lo riterrà colpevole.
     Taluni sostengono che il voto contro l'arresto
  accrediterebbe automaticamente la tesi che Previti sia un
  perseguitato.  Non ritengo che sia così, non accetto questo
  automatismo, non accetto cioè l'automatismo: voto contrario
  all'arresto uguale Previti perseguitato e giudici persecutori.
  Non considero infatti Previti un perseguitato, ed anzi
  rispetto l'operato dei giudici di Milano come quello della
  magistratura in genere.  D'altra parte non dobbiamo, in questa
  sede, decidere se Previti sia colpevole o innocente, non è
  questo il nostro compito.  In proposito ha ragione l'onorevole
  D'Alema: noi parlamentari dobbiamo rispondere soltanto a
  questa domanda: è proprio necessario oggi, ai fini
  dell'indagine, arrestare Previti prima del processo?  La mia
  risposta è che l'arresto di Previti prima del processo non è
  necessario perché le indagini sono al termine e dunque si può
  fare subito il processo.
     Ribadisco quindi che non vi è a mio parere una
  persecuzione dolosa e intenzionale da parte dei giudici di
  Milano nei confronti dell'onorevole Previti; sussiste invece,
  a mio avviso, una particolare forma di  fumus
  persecutionis  a carattere colposo, cioè senza intenzione,
  che si ha quando un giudice procede con un rigore
  ingiustificato applicando quindi in modo erroneo una norma di
  legge.  Infatti l'arresto di Previti prima del processo non è
  necessario perché non sussiste più in
 
                              Pag. 19
 
  questo momento il requisito, espressamente richiesto dalla
  legge, del pericolo di inquinamento delle prove, che sono
  state del resto già ampiamente acquisite dagli inquirenti per
  essere sottoposte alla valutazione dei giudici di merito.
     Anche l'esigenza cautelare indicata all'articolo 274,
  lettera  c),  del codice di procedura penale non sussiste
  perché gli episodi incriminati si sono già conclusi da
  anni.
     Concludendo, signor Presidente, come si vede le mie non
  sono valutazioni di carattere politico ma meramente tecniche.
  Credo che pronunciarsi su questa vicenda sotto il profilo
  tecnico sia il modo migliore per esprimere un parere ed un
  voto.
     In tal senso confermo con tranquillità e con convinzione
  il mio voto contrario all'arresto dell'onorevole Previti.
 
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