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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344390
STA0298-0025
Stenografico d'Aula n. 298 del 19 gennaio 1998 (STA13-298)
(suddiviso in 68 Unità Documento)
Unità Documento n.25 (che inizia a pag.20 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.6)
DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Discussione - Doc. IV, n. 11-A). LAVASS
...DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Discussione - Doc. IV, n. 11-A).
GIOVANNI GIULIO DEODATO.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE
ZZSTA ZZRES ZZSTA190198 ZZSTA980119 ZZSTA000198 ZZSTA000098 ZZSTA298 ZZ13 ZZDI ZZLL
    GIOVANNI GIULIO DEODATO.  Signor Presidente, onorevoli
  colleghi, qualsiasi considerazione o valutazione sul problema
  oggi all'esame della Camera deve essere, a mio giudizio,
  preceduta dalla comune e motivata riflessione in ordine alla
  natura, all'oggetto e ai limiti della decisione che ci
  accingiamo ad adottare.
     Se la natura è, come in effetti è, quella attribuita
  dall'articolo 68 della Costituzione, è importante continuare a
  ribadire che l'oggetto non è costituito dalla violazione circa
  la colpevolezza del deputato nei cui confronti è stata chiesta
  l'esecuzione della massima misura cautelare né dall'esame di
  merito in ordine ai pur gravi fatti ascrittigli.
     L'oggetto della nostra decisione è costituito dalla
  valutazione circa l'oggettiva esistenza dei presupposti per
  l'esecuzione della misura cautelare richiesta dalla
  magistratura nei confronti di un componente di questa
  Assemblea.  L'autorizzazione all'arresto preventivo di un
  parlamentare è stata sempre considerata, da entrambe le
  Camere, come un provvedimento eccezionale.  L'eccezionalità e
  l'atipicità del provvedimento trovano puntuale riscontro
  nell'esiguità dei casi in cui esso è stato adottato.  Onorevoli
  colleghi, in cinquant'anni di vita repubblicana la Camera ha
  autorizzato l'arresto soltanto di quattro deputati per reati
  della massima gravità.  Una rassegna completa e scrupolosa
  delle decisioni che questa Assemblea ha adottato mette in
  risalto quattro indirizzi che, in materia di autorizzazione
  all'arresto preventivo, possono considerarsi consolidati.
     Un primo indirizzo richiede quale presupposto per
  l'autorizzazione l'esistenza di una sentenza di condanna
  passata in giudicato o, quanto meno, di una sentenza di primo
  grado.  In questo senso la Camera, accogliendo la proposta
  della Giunta, si è ripetutamente espressa.
     In altre occasioni la Camera si è posta la necessità di
  esprimere un giudizio di prevalenza tra le esigenze cautelari,
  rappresentate dalla magistratura, e l'interesse al
  mantenimento del  plenum  dell'Assemblea a fronte anche
  del rischio di compromettere la funzionalità degli organi
  parlamentari e di penalizzare il gruppo a cui appartiene
  l'indagato.  In questa ipotesi la Camera ha privilegiato la
  necessità di tutelare l'interesse dell'organo parlamentare a
  non essere privato, sia pure temporaneamente, della
  completezza della propria composizione.
     Un terzo indirizzo della Camera attiene al cosiddetto
  fumus persecutionis  che sia eventualmente ravvisabile
  nella richiesta della magistratura.  L'accertamento del
  fumus  costituisce un aspetto essenziale della
  valutazione che spetta alla Camera, la quale deve addentrarsi
  in una specifica analisi circa la sua sussistenza.
     Al riguardo non si può condividere la prospettazione
  assolutamente restrittiva contenuta nella relazione di
  minoranza: essa infatti, proponendo pedissequamente
  l'accettazione della richiesta della misura cautelare e la
  condivisione integrale della motivazione, così come è stata
  formulata
 
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  dalla magistratura, configura per la stessa Camera un ruolo
  subordinato, inutile o quanto meno fortemente riduttivo.
     La dottrina giuridica ha ben chiarito che il  fumus
  persecutionis  ha diverse forme di manifestazione e può
  concretarsi nell'esistenza di indizi che possono far ritenere
  non solo che la misura cautelare sia stata elevata falsamente
  o nell'intento di colpire il parlamentare nell'esercizio della
  sua attività, ma anche che nel  modus procedendi  adottato
  nei confronti del parlamentare sia riscontrabile un rigore
  ingiustificato o dovuto a ragioni politiche.  Questa seconda
  ipotesi è quella che si è verificata nel caso Previti, in cui
  il rigore ingiustificato si è tradotto in una lunga serie di
  violazioni di leggi procedurali, che sono state analiticamente
  evidenziate nell'articolata e pregevole relazione di
  maggioranza, alla quale mi riporto per evidenti ragioni di
  tempo.
     Dall'esame degli atti il rigore ingiustificato posto in
  essere nel caso Previti si evidenzia in ogni fase della
  procedura, oltre che nelle dichiarazioni di alcuni dei suoi
  protagonisti, giustamente criticate dal relatore Carmelo
  Carrara.  Nel contempo però devo rilevare che, sulla base degli
  elementi attualmente disponibili, risulta esclusa, a mio
  parere, l'esistenza di un complotto ordito dalla procura della
  Repubblica di Milano, dal GIP e dai servizi segreti a danno
  dell'onorevole Previti.
     Detto questo, va considerato che tra le numerose e gravi
  violazioni di norme alcune sono emblematiche.  Tra queste, in
  primo luogo, vi è l'assoluta genericità dei due capi di
  imputazione, al punto di costituire causa di nullità.  Intendo
  riferirmi alla mancanza nel capo  A)  di qualsiasi
  specificazione circa gli atti che sarebbero stati oggetto di
  accordi corruttivi, circa le persone che avrebbero compiuto
  tali atti, circa i luoghi e i tempi della presunta azione
  criminosa.  Del pari, va rilevata la mancanza nel capo  B)
  di qualsiasi certezza in ordine al tempo dell'accordo
  corruttivo tra l'imputato, il Rovelli e gli avvocati, nonché
  in ordine al tempo dei successivi accordi corruttivi tra
  questi e i magistrati coinvolti.  In secondo luogo, le serie e
  fondate ragioni, desumibili dagli atti, che inducono a
  ritenere l'avvenuta prescrizione di fatti e quindi
  l'esclusione dell'applicazione di ogni tipo di misura
  cautelare.  In terzo luogo, in particolare per quanto riguarda
  la competenza territoriale, serie e fondate ragioni - anche
  queste desumibili dagli atti - portano ad escludere la
  competenza del tribunale di Milano.  Infine, un quarto
  indirizzo della Camera per la non concessione da parte della
  stessa dell'autorizzazione all'arresto è costituito dalla
  insussistenza dei presupposti di cui all'articolo 274 del
  codice di procedura penale, che la legge pone come condizioni
  valide per qualunque cittadino, perché siano disposte misure
  cautelari nei suoi confronti.
     Il GIP di Milano, nell'ordinanza di applicazione della
  misura cautelare nei confronti dell'onorevole Previti, ha
  escluso che sussista il pericolo di fuga, di cui al punto
  b)  dell'articolo 274 del codice di procedura penale;
  pericolo che era stato invece prospettato dal pubblico
  ministero.
     Il GIP ha ritenuto, invece, sussistenti sia il pericolo
  per l'acquisizione e la genuinità della prova (punto  a)
  dello stesso articolo) sia il pericolo di reiterazione da
  parte dell'onorevole Previti di delitti - si noti - della
  stessa specie di quella di cui si procede (punto  c)
  dell'articolo 274 del codice di procedura penale).
     In ordine al pericolo di inquinamento della prova,
  l'ordinanza del GIP precisa (a pagina 143) tra l'altro che
  "l'acquisizione di documentazione bancaria attestante
  movimenti di denaro, non costituisce un'esigenza cautelare in
  senso stretto in quanto si tratta solo di attendere l'esito
  delle erogatorie estere dalle quali, indubitabilmente,
  prevarrà una genuina documentazione".  Nel contempo, però, il
  GIP ritiene che uno degli aspetti risolutori del procedimento
  in esame sia costituito dalla interpretazione dei rapporti
  sottostanti a movimenti bancari e che proprio su tale
  interpretazione sia elevatissima la possibilità di
  inquinamento.
     Questa prospettazione non tiene conto di due elementi
  essenziali: del tempo trascorso dall'epoca dei fatti, che di
  per sé
 
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  esclude ogni inquinamento; e del fatto che non basta certo
  un'intesa surrettizia relativa alla interposizione di un
  rapporto concordata tra i protagonisti dello stesso, a porre
  nel nulla il valore di una prova documentale.  Va peraltro
  sottolineato, da un lato, che la riforma del 1995
  dell'articolo 274 del codice di procedura penale ha
  espressamente richiesto la concretezza e l'attualità del
  pericolo di inquinamento e, dall'altro lato che, secondo un
  costante orientamento della Corte di cassazione, il giudice
  deve indicare le specifiche circostanze di fatto e deve
  fornire sul punto adeguate e logiche motivazioni.  Il che
  nell'ordinanza del GIP di Milano, a mio parere, non è avvenuto
  puntualmente.
     Quanto poi al pericolo di reiterazione - anch'esso
  ritenuto sussistente dal GIP sia pure con diversa graduazione
  - si tratta di una valutazione sganciata dalla realtà.  Sono
  certo che ciascun componente di questa Assemblea possa
  responsabilmente rendersi conto se allo stato attuale
  l'onorevole Previti sia nella condizione per porre in essere
  un delitto della stessa specie di quello per il quale si
  procede e che richiede il concorso di magistrati e di alti
  appartenenti all'amministrazione giudiziaria.
     Sempre per quanto attiene all'ordinanza del GIP va anche
  osservato che, per il fatto di cui al capo  A),
  l'indagine preliminare - a cui era condizionato l'arresto
  preventivo dell'onorevole Previti - è ormai terminata.
     Conclusivamente, l'invito al voto negativo sulla richiesta
  di carcerazione dell'onorevole Previti, si accompagna da parte
  mia all'auspicio vivissimo - che vale per l'onorevole Previti,
  come per qualunque altro cittadino - che il giudizio penale
  abbia il suo regolare corso e porti in termini ragionevolmente
  brevi all'accertamento dei fatti.
     Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi avvio alla
  conclusione.  Dal quadro che ho cercato di delineare emerge il
  delicatissimo compito che è davanti a questa Assemblea e che -
  ne sono certo - ciascuno di noi adempirà in piena coscienza:
  la valutazione in ordine alla sussistenza del  fumus
  persecutionis  ed all'esistenza dei presupposti previsti
  dall'articolo 274 del codice di procedura penale.
     L'elevato numero di violazioni di norme che in questo
  procedimento sono state poste in essere è illuminante ai fini
  della nostra analisi.  Non è vero - come si è sostenuto nella
  relazione di minoranza (riproducente in modo pedissequo ed
  acritico tutti gli argomenti contenuti nell'ordinanza del GIP)
  - che attraverso questo accertamento la Camera finisce per
  assumere la posizione di giudice di gravame del merito della
  legittimità dell'ordinanza.  E' vero, invece, che una serie di
  violazioni di norme come quelle sottoposte alla vostra
  attenzione esclude l'esistenza delle condizioni previste per
  l'arresto dell'onorevole Previti e produce l'effetto di
  colpire il deputato nella sua attività parlamentare.  Questo è
  esattamente ciò che la Costituzione ha voluto scongiurare.
 
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