Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344394
STA0298-0029
Stenografico d'Aula n. 298 del 19 gennaio 1998 (STA13-298)
(suddiviso in 68 Unità Documento)
Unità Documento n.29 (che inizia a pag.22 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.6)
DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Discussione - Doc. IV, n. 11-A). LAVASS
...DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Discussione - Doc. IV, n. 11-A).
MARIANNA LI CALZI.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE
ZZSTA ZZRES ZZSTA190198 ZZSTA980119 ZZSTA000198 ZZSTA000098 ZZSTA298 ZZ13 ZZDI ZZLL
    MARIANNA LI CALZI.  Signor Presidente, onorevoli colleghi,
  ritengo sia opportuno - anche in considerazione delle
  relazioni e degli interventi che ho ascoltato - ricordare a me
  stessa ed ai colleghi
 
                              Pag. 23
 
  quali siano i limiti della nostra discussione e quale sia
  l'ambito dell'autorizzazione a procedere sulla quale siamo
  chiamati a pronunciarci.
     Noi non siamo chiamati a pronunciarci sui molti aspetti di
  diritto e di merito che presenta il procedimento penale aperto
  a carico del deputato Cesare Previti.  Il secondo comma
  dell'articolo 68 della Costituzione è estremamente chiaro e
  definisce con puntualità l'ambito del sindacato della Camera
  di appartenenza del parlamentare del quale viene chiesto
  l'arresto.  Esorbiterebbe dai nostri compiti ogni valutazione
  sulla questione della competenza, come ogni computo sulla
  prescrizione dei reati, nonché ogni esame che penetri comunque
  nel merito del procedimento penale dal quale origina la
  domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare
  della custodia in carcere a carico del deputato Previti.
  Dobbiamo valutare se concedere o denegare tale autorizzazione
  sulla base dell'esistenza o meno del  fumus
  persecutionis.
     Comprendo che non è facile pervenire ad un fondato
  convincimento sul  fumus persecutionis  ragionando in
  astratto.
     Da una parte si collocano coloro che, a fronte di un
  provvedimento giurisdizionale, ritengono che il sindacato
  della Camera di appartenenza del parlamentare non possa che
  essere meramente esterno.  Se negli atti della magistratura non
  si riscontrano evidenti violazioni della legge sostanziale o
  processuale, stridenti anomalie nel procedimento, forzature
  logiche e congetturali nella ricostruzione dei fatti, è ben
  difficile sostenere che esista un  fumus persecutionis
  nell'esercizio dell'azione penale, che nel nostro ordinamento
  resta obbligatoria.  L'ambito di valutazione spettante alla
  Camera sarebbe pertanto quello di accertare l'esistenza del
  provvedimento giurisdizionale di deviazione dalla norma: quasi
  un giudizio di legittimità preventivo rispetto a quello
  eventualmente richiesto alla Corte di cassazione.
     Dall'altra stanno coloro che ritengono legittima da parte
  della Camera di appartenenza un'autonoma valutazione dei
  profili di merito del provvedimento giurisdizionale.  Il
  fumus persecutionis  potrebbe essere annidato nelle
  pieghe di un provvedimento formalmente ineccepibile, in tanti
  aspetti particolari in se stessi insignificanti ma che presi
  tutti insieme dipanerebbero il filo di una volontà
  persecutoria ancora più inquietante perché subdola.
     La prima interpretazione delle garanzie volute dalla
  Costituzione a salvaguardia della funzione del parlamentare si
  colloca in un'ottica restrittiva; in sua forza si limiterebbe
  formalisticamente il vaglio della Camera di appartenenza ad
  aspetti palesemente fuorvianti eventualmente presenti nel
  provvedimento giurisdizionale, rendendolo pressoché
  pleonastico.
     La seconda interpretazione si pone in un'ottica estensiva;
  muovendo da essa si allargherebbe il vaglio al merito che,
  precedendo il giudizio del giudice terzo, lo renderebbe
  superfluo o conflittuale con la decisione assunta dalla
  Camera.  Infatti, poiché la Camera di appartenenza non è più
  chiamata a decidere nell'ambito dell'autorizzazione a
  procedere prevista dall'originaria formulazione dell'articolo
  68 della Costituzione, denegare l'arresto di un parlamentare,
  sulla base di valutazioni nel merito dell'accusa, non
  inibirebbe il processo, come accadeva prima della riforma
  dell'articolo 68, che potrebbe essere deciso con una sentenza
  stridentemente contraddittoria con le conclusioni del
  Parlamento.
     Non manca infine chi ritiene che la Camera di appartenenza
  dovrebbe consentire sempre e comunque alle richieste contenute
  nei provvedimenti giurisdizionali per evitare di vulnerare il
  principio costituzionale della parità dei cittadini di fronte
  alla legge.  Questa posizione non potrebbe avere che una sola
  conseguenza: l'abrogazione della norma costituzionale posta a
  garanzia della funzione parlamentare.  Ad essa, infatti, si
  contrappone la visione delle garanzie previste dall'articolo
  68 della Costituzione di coloro che ritengono che comunque la
  Camera di appartenenza debba negare l'autorizzazione
  all'arresto
 
                              Pag. 24
 
  di un suo componente per salvaguardare il plenum
  dell'organismo legislativo.
     Le garanzie previste dall'articolo 68 della Costituzione
  sulle prerogative del parlamentare non possono certamente
  essere intese nel senso che debbano garantire in ogni caso il
  plenum assembleare; in tal modo, infatti, a fronte di
  imputazioni gravissime, esse funzionerebbero come
  inespugnabile privilegio di una vera e propria casta.  Ma
  queste garanzie non possono neppure essere viste come un
  inutile orpello o come un ingiustificato intralcio alla
  magistratura.  L'articolo 68 della Costituzione mantiene -
  correttamente inteso - una funzione di garanzia
  nell'equilibrio dei poteri che nessun Parlamento ritiene
  superflua almeno in Europa.
     Personalmente ritengo che, per desumere la sussistenza o
  meno del  fumus persecutionis  non ci si possa esimere da
  una valutazione complessiva degli elementi fattuali e di
  diritto di cui si compone il provvedimento giurisdizionale,
  purché l'ottica resti quella di accertare se esso non sia
  stato adottato con un  animus  estraneo alla mera esigenza
  di giustizia.  Nel caso specifico al nostro esame, non mi pare
  che sia fondato sostenere l'esistenza del  fumus
  persecutionis  o addirittura di una  vis  persecutoria,
  com'è detto nella relazione di maggioranza.
     Gli elementi d'accusa formulati dal pubblico ministero
  sono stati sottoposti ad un primo vaglio di un giudice terzo e
  permangono elementi gravi e concordanti con i riscontri negli
  accertamenti.  Tuttavia, ai fini della valutazione delle
  esigenze cautelari, è stato lo stesso giudice a porci un
  ulteriore problema, scrivendo, nell'ordinanza con la quale
  accoglie la richiesta dell'ufficio del pubblico ministero,
  che: "al fine di tutelare queste esigenze, il termine di
  scadenza della misura va fatto coincidere con quello di
  chiusura delle indagini preliminari".
     Per quanto riguarda il capo di imputazione  A),  a
  carico del deputato Previti, nell'ordinanza, l'indagine
  preliminare deve ritenersi chiusa con l'avvenuto deposito
  della richiesta di rinvio a giudizio, che è intervenuta
  successivamente alla richiesta di custodia cautelare.
     Per quanto riguarda il capo di imputazione  B),
  secondo il giudice per le indagini preliminari residuano
  esigenze cautelari con riferimento a due bonifici relativi al
  conto "Mercier".  A tale proposito, bisogna anche rilevare che
  nella documentazione allegata alla richiesta di rinvio a
  giudizio, sempre pervenuta dopo, risulta esistente e già
  pervenuta una rogatoria internazionale a detto conto
  "Mercier", con l'individuazione dei relativi conti.  Il che si
  pone come un ulteriore elemento di valutazione ai fini della
  residualità delle esigenze di carcerazione preventiva.
     Dalla ricostruzione dell'iter conosciuto dal provvedimento
  giurisdizionale a carico del deputato Previti, è emerso un
  nuovo problema che attiene direttamente alla nostra
  responsabilità di parlamentari ed ancor più alla
  responsabilità di quelli tra noi che sono stati chiamati a
  svolgere le delicate funzioni di componenti della Giunta per
  le autorizzazioni a procedere.
     Sono passati quasi cinque mesi dalla prima richiesta di
  autorizzazione all'arresto dell'onorevole Previti e di certo
  la mancata adozione dei decreti attuativi dell'articolo 68,
  senza specifica responsabilità di alcuno, è stato un serio
  ostacolo alla tempestività della nostra decisione.  Tuttavia,
  la necessità di accertare e seguire le norme procedurali che
  vigono in carenza dei decreti attuativi dell'articolo 68 non
  giustifica da sola il gravissimo ritardo con il quale oggi la
  Camera è chiamata a decidere.  Soprattutto quando si tratta di
  deliberare in ordine a richieste di autorizzazione all'arresto
  è indispensabile farlo in tempi rapidissimi.  Le esigenze di
  custodia cautelare sono, per loro natura, eccezionali e con
  queste caratteristiche essa è prevista dalla legge.
  L'intempestività nella sua esecuzione, se non ne vanifica le
  finalità, sicuramente ne affievolisce la necessità fino a
  renderla superflua.
     La Giunta per le autorizzazioni a procedere e la stessa
  Assemblea non
 
                              Pag. 25
 
  possono decidere in questi casi seguendo la tempistica e le
  priorità del proprio calendario.  Il rispetto dello Stato di
  diritto e dell'autonoma iniziativa in materia di azione penale
  da parte della magistratura si dimostrerebbe, assai meglio che
  con le parole, con decisioni assunte dalla Camera in tempi
  strettissimi.
     Allo stato delle cose, che ho sommariamente riassunto, in
  sede di Giunta per le autorizzazioni a procedere ho già
  personalmente ritenuto di astenermi.  A prescindere da questa
  mia personale posizione, che comporta un voto di astensione,
  sulla richiesta di autorizzazione all'arresto del deputato
  Previti, ciascun parlamentare, nella libertà e nella
  solitudine che sono richieste, dovrà assumere una decisione da
  adottare in scienza ed in coscienza: in scienza, e cioè in
  diritto, per stabilire se nel caso specifico, che riguarda il
  deputato Cesare Previti, debba essere attivata o meno la
  salvaguardia prevista dall'articolo 68 della Costituzione; in
  coscienza, interrogandosi cioè se la propria decisione sia
  davvero scevra da pregiudizi, anche di nobile natura etica, e
  da ogni meschino calcolo di natura politica.  Ogni decisione
  assunta su queste basi, qualunque sia il risultato del voto
  dell'Assemblea, non avrà carattere delegittimante, né della
  magistratura, il cui operato non verrebbe in alcun caso
  sconfessato e che proseguirà con il processo (che ci auguriamo
  rapido e conclusivo in tempi brevi), né del Parlamento, che
  non avrebbe utilizzato una prerogativa costituzionale per
  chiudersi in una stretta logica di contrapposti schieramenti.
  Al contrario, sarebbe davvero esiziale per la nostra stessa
  democrazia se dopo i tanti appelli al voto di coscienza
  dovessero prevalere logiche di schieramento preconcetto a
  favore o contro la magistratura o, peggio ancora, se finissero
  con il prevalere spregiudicati calcoli politici sull'effetto
  che l'una o l'altra decisione sul caso Previti potrebbero
  avere negli sviluppi del confronto politico.
     Nel dibattito che stiamo conducendo c'è dunque per
  ciascuno di noi un dovere di strettissima pertinenza al tema
  in discussione e, soprattutto, di sobrietà nei toni e nelle
  valutazioni che mi appare come non secondario; un dovere che
  credo permanga rafforzato anche con riferimento al voto che
  questa Assemblea esprimerà.
 
DATA=980119 FASCID=STA13-298 TIPOSTA=STA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0298 TOTPAG=0043 TOTDOC=0068 NDOC=0029 TIPDOC=O DOCTIT=0006 COMM= DI PAGINIZ=0022 RIGINIZ=068 PAGFIN=0025 RIGFIN=041 UPAG=NO PAGEIN=22 PAGEFIN=25 SORTRES=9801193 SORTDDL= FASCIDC=13STA 00298 SORTNAV=59801192 00298 200000 ZZSTA298 NDOC0029 TIPDOCO DOCTIT0006 NDOC0006



Ritorna al menu della banca dati