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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3444
DDL0181-0002
Progetto di legge Camera n. 181 - testo presentato - (DDL13-181)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C181. TESTIPDL
...C181.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC181 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il 30 luglio del 1986, entrava in
  vigore la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del
  Ministero dell'ambiente.
     La contrastata e difficile emanazione di questa legge
  trovava un punto di particolare difficoltà durante l' iter
  parlamentare soprattutto in merito alla formulazione
  dell'attuale articolo 18 della legge, il cui testo definitivo
  raccoglieva numerose critiche.
     Tale articolo, come è noto, riguarda l'azione di
  risarcimento del danno pubblico ambientale, i meccanismi ed i
  poteri per la sua attivazione.
     L'attuale dispositivo previsto dall'articolo 18 affida di
  fatto esclusivamente allo Stato (Ministero dell'ambiente) ed
  agli enti locali il potere di promuovere l'azione di
  risarcimento, mentre giudice competente è esclusivamente il
  giudice ordinario.
     E' evidente il carattere contraddittorio ed inefficace di
  tale norma.  Trattandosi infatti della difesa di un diritto
  indisponibile dell'intera collettività la sua tutela sul piano
  giurisdizionale non può essere lasciata alla sola valutazione
  discrezionale della pubblica amministrazione.
     Inoltre trattandosi, in molti casi, di sindacare l'operato
  di amministratori e dipendenti pubblici è evidente come tale
  compito debba essere affidato in forma concorrente altresì ad
  organi esterni alla pubblica amministrazione, anche perché ben
  difficilmente la singola amministrazione decide di procedere
  contro se stessa.
 
                               Pag. 2
 
     Va aggiunto che il testo vigente presenta un evidente
  errore.  Infatti al comma 1 afferma che la disposizione
  concerne il danno subìto dallo Stato.  Al comma 2 poi sostiene
  che "per la materia di cui al precedente comma 1", cioè per il
  danno subìto dallo Stato, "la giurisdizione appartiene al
  giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti di cui
  all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10
  gennaio 1957, n. 3".  Ma l'articolo 22 del decreto del
  Presidente della Repubblica citato si riferisce non al danno
  subìto dallo Stato, ma al danno subìto dai privati ed alla
  conseguente azione civile dei privati contro la pubblica
  amministrazione.  Si tratta in sostanza dell'azione di rivalsa
  che nulla ha a che vedere con l'azione di danno pubblico
  ambientale.  Si sarebbe caso mai capito un riferimento
  all'articolo 18 dello stesso decreto del Presidente della
  Repubblica, che riguarda la responsabilità amministrativa dei
  dipendenti dello Stato per danni allo Stato.
     In definitiva, insomma, mentre l'articolo 18 della legge
  istitutiva del Ministero dell'ambiente sanziona finalmente il
  principio del danno ambientale come danno al patrimonio
  pubblico, contemporaneamente vengono previsti meccanismi e
  competenze tali da indebolire fortemente tale principio.
     Tanto è vero che a dieci anni dalla entrata in vigore
  della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente che
  conteneva la norma che si intende sostituire, è da constatare
  che il bilancio è purtroppo negativo, sia per quanto riguarda
  il numero esiguo dei giudizi di risarcimento promossi, a
  fronte dei moltissimi fatti illeciti perseguiti dall'autorità
  giudiziaria, sia conseguentemente per le somme recuperate a
  titolo di risarcimento.
  Un'ulteriore nota critica all'articolo 18 della legge 8
  luglio 1986, n. 349, va rilevata nella non esplicita
  previsione della possibilità per le associazioni
  ambientalistiche di costituirsi parte civile.  Un  silentium
  legis  che, nonostante il riferimento, contenuto
  nell'articolo 18, alle stesse associazioni per determinati
  poteri di denuncia, per altro già previsti dall'ordinamento
  giudiziario, è stato interpretato da parecchi magistrati come
  volontà di esclusione, contrastando così l'indirizzo
  giurisprudenziale che si andava sempre più consolidando e che
  ammetteva le associazioni nei giudizi penali, come portatrici
  di interessi diffusi nell'intero corpo sociale.  Un pregiudizio
  si è venuto così a creare a danno dei procedimenti penali,
  privati di una parte, le associazioni, che in più circostanze
  avevano dimostrato la capacità di stimolare un reale
  contraddittorio e contribuire all'accertamento dei fatti ed
  all'acquisizione di prove.
     La presente proposta di legge, riferendosi anche al
  dibattito svoltosi tra Camera e Senato durante l' iter
  legislativo della legge n. 349 del 1986 ed ai pareri
  espressi da numerosi deputati e senatori, si pone quindi
  l'obiettivo di aumentare l'efficacia della norma in tutti i
  punti precedentemente sottoposti a critica.  In particolare
  restituendo alla Corte dei conti, quale organo esterno alla
  pubblica amministrazione, le competenze relative al danno
  pubblico ambientale, quando esso riguardi le responsabilità
  della stessa pubblica amministrazione.
     Va osservato, per completezza, come già altri progetti di
  legge si siano posti il problema qui esposto, anche
  individuando soluzioni originali, tese ad eliminare le
  incongruenze dell'attuale formulazione dell'articolo 18 della
  legge n. 349 del 1986.  Ci riferiamo, per esempio, alla
  proposta di legge che prevede l'istituzione del "difensore
  civico", quale organo esterno all'amministrazione pubblica, in
  grado di attivare automaticamente i procedimenti di
  risarcimento del danno, quando essi riguardino le
  responsabilità della stessa amministrazione pubblica.
     In tale senso andava un ordine del giorno presentato,
  immediatamente prima dell'approvazione della legge n. 349 del
  1986, dal presidente della Commissione affari costituzionali,
  onorevole Labriola, ed accettato dal Ministro per l'ecologia,
  onorevole Zanone.
     La presente proposta di legge è composta da un unico
  articolo, sostitutivo dell'articolo 18 della legge n. 349 del
  1986, suddiviso in nove commi.
     Il comma 1 ribadisce il principio dell'obbligo del
  risarcimento da parte dell'autore di qualsiasi fatto doloso o
  colposo che cagioni danno all'interesse della collettività,
  alla tutela ed alla salvaguardia dei beni ambientali.
 
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     Il comma 2 stabilisce le competenze del giudice civile per
  il danno ambientale provocato dai privati e della Corte dei
  conti per quello causato da dipendenti e amministratori
  pubblici, restando ferme le competenze dei giudici penale e
  amministrativo nelle materie di loro spettanza.
     Il comma 3 prevede che l'azione di risarcimento sia
  promossa dall'amministrazione pubblica, centrale e locale,
  dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi
  dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, purché siano
  munite dell'atto di consenso da parte dei soggetti legittimati
  in primis  a costituirsi parte civile.
     Si è ritenuto di conferire il potere di agire avanti
  all'autorità Giudiziaria nelle diverse sedi solo alle
  associazioni che abbiano ottenuto lo specifico riconoscimento
  ministeriale, sia per il numero ormai consistente di esse, sia
  per la maggiore garanzia che proviene dalla loro consolidata
  attività, esperienza e capillarità territoriale, al fine di
  evitare proliferazione inutile di interventi giudiziari da
  parte di associazioni che non abbiano requisiti di
  democraticità, serietà e continuità.
     Così limitando, si solleva il giudice dall'accertare
  discrezionalmente caso per caso la capacità rappresentativa
  delle associazioni.
     Resta fermo il potere di intervento per le associazioni
  ambientaliste, anche per quelle non riconosciute, enti e
  comitati ed il diritto di partecipazione ai procedimenti
  comunque connessi agli interessi ambientali.
     Il comma 4 stabilisce che l'azione di risarcimento
  del danno ambientale contro i dipendenti e gli
  amministratori pubblici sia promossa dal pubblico
  ministero presso la Corte dei conti e che la denuncia
  possa essere fatta dall'amministrazione pubblica, centrale e
  locale, dalle associazioni e dai singoli cittadini.  Inoltre
  stabilisce che il pubblico ministero presso la Corte dei conti
  motivi l'eventuale decisione di archiviazione, dandone
  comunicazione al denunciante.
     I commi 5, 6 e 7 stabiliscono i criteri per la
  determinazione dell'ammontare del danno risarcibile.
     Il comma 8 prevede che il giudice disponga quando
  possibile il ripristino dello stato del bene sottoposto al
  danno, a spese del responsabile.
     Il comma 9 stabilisce inoltre le modalità per l'eventuale
  riscossione dei crediti risultanti dalle sentenze di
  condanna.
 
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