Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344416
STA0298-0051
Stenografico d'Aula n. 298 del 19 gennaio 1998 (STA13-298)
(suddiviso in 68 Unità Documento)
Unità Documento n.51 (che inizia a pag.33 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.6)
DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Discussione - Doc. IV, n. 11-A). LAVASS
...DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Discussione - Doc. IV, n. 11-A).
FILIPPO BERSELLI.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE
ZZSTA ZZRES ZZSTA190198 ZZSTA980119 ZZSTA000198 ZZSTA000098 ZZSTA298 ZZ13 ZZDI ZZLL
    FILIPPO BERSELLI.  Signor Presidente, onorevoli colleghi,
  questa Camera non è chiamata a fare un processo né a fare
  all'onorevole Previti né tanto meno ai magistrati che hanno
  chiesto a questa Camera che ne venga disposto l'arresto.  Non
  ci troviamo, e di questo sono assolutamente convinto, di
  fronte ad una persecuzione volontariamente e dolosamente
  portata avanti contro l'onorevole Previti; non ci troviamo di
  fronte ad una congiura preordinata perché, se fossimo di
  fronte a questa fattispecie, saremmo in presenza di
  comportamenti-reato commessi dai magistrati.
     Ho ascoltato alcuni interventi dei colleghi in funzione
  dei quali soltanto di fronte ad una dolosa predeterminazione
  dei giudici, i quali vogliono un arresto senza che vi siano i
  presupposti (e quindi in presenza di un comportamento doloso),
  questa Camera dovrebbe rifiutare la richiesta di arresto.  In
  questo caso, però, saremmo in presenza di un reato e questa
  impostazione appare riduttiva: le Camere hanno il diritto di
  intervenire per respingere una richiesta di arresto non solo
  quando vi è questo comportamento doloso, questa
  predeterminazione voluta, ma anche quando, esaminando la
  sussistenza o meno dei presupposti per adottare quel
  provvedimento, valutando l'esistenza o meno delle esigenze di
  carattere cautelare, ci si formi il convincimento non di
  trovarsi in presenza di una congiura o persecuzione, bensì ad
  una ipotesi di accanimento giudiziario nei confronti di un
  deputato verso il quale si chiede l'adozione di un
  provvedimento restrittivo.
     Il nostro ordinamento giuridico prevede che per adottare
  una misura cautelare di tale gravità, cioè l'arresto di
  qualunque cittadino, gli indizi non debbano essere
  sufficienti, bensì gravi; è indispensabile che il pericolo di
  inquinamento probatorio sia concreto, reale, attuale, perché è
  solo di questo che dobbiamo parlare e non certamente del
  pericolo di fuga, che non è stato neanche adombrato, né del
  pericolo di reiterazione dei reati, che francamente è
  difficile individuare.
     Non possiamo non esaminare il fatto.  Infatti, facendolo,
  possiamo verificare se il magistrato abbia in qualche modo
  colposamente rappresentato una situazione diversa da quella
  reale.  Il collega Veltri ha ricordato le indagini bancarie.
  Vorrei rinviare l'attenzione dei colleghi alla pagina 90
  dell'ordinanza, là dove si parla del famoso trasferimento di
  434 mila dollari dal conto "Mercier" di Ginevra, intestato
  all'onorevole Previti, ad altro conto corrente "Rowena" di
  Basilea, intestato al magistrato Squillante.
     L'onorevole Previti sostiene che non si è trattato di un
  trasferimento diretto dal conto "Mercier" al conto "Rovena",
  ma afferma di aver girato questo danaro al conto di Pacifico;
  non interessando all'onorevole Previti che fine avrebbero
  fatto poi questi denari.
     Il problema che dobbiamo porci è un altro.  Questo
  trasferimento di danaro è
 
                              Pag. 34
 
  localizzato cronologicamente in modo indiscutibile nel 1991.
  In quell'anno si è verificato questo trasferimento che, ad
  avviso di Previti, sarebbe transitato nel conto di Pacifico;
  e, secondo l'accusa, direttamente nel conto di Squillante.
     Onorevoli colleghi, è comunque pacifico che questo
  trasferimento avviene nei primi mesi del 1991!  A questo punto,
  dobbiamo capire e sapere se questo trasferimento, attraverso o
  meno il conto di Pacifico, sia in qualche modo inseribile nei
  due capi di imputazione.  Il primo capo di imputazione è quello
  in cui si assume che l'onorevole Berlusconi attraverso
  Pacifico e Previti avrebbe fatto pervenire a Squillante una
  serie indefinita di danaro per una serie indefinita di
  operazioni di corruzione: ebbene, questa fattispecie è
  collocata nel tempo dal 1986 al 1989; quindi, molto prima di
  questo trasferimento che è collocato - lo ripeto - nel
  1991.
     Per quanto riguarda il secondo capo di imputazione,
  relativo alla vicenda IMI-SIR Rovelli, sappiamo che l'accusa
  fa decorrere questo periodo cronologico dal 1986, per
  concluderlo nel 1994: nel 1986, vi sarebbe stata la
  concertazione tra Rovelli e i suoi complici; e nel 1994,
  sarebbe avvenuto il pagamento.
     Bene, questo è pacifico perché, secondo l'accusa, nel 1991
  Previti, Acampora e Pacifico si sarebbero rivolti al figlio di
  Rovelli, il quale avrebbe detto: "no, non abbiamo i soldi;
  dovete attendere fino al 1994 quando li riceverete".
     Ribadisco quindi che l'episodio di questo trasferimento è
  collocato nel 1991; quindi, è pacifico che questo
  trasferimento di danaro non sia inseribile né nel primo capo,
  né nel secondo capo di imputazione.  Non ha quindi nulla a che
  fare con questa vicenda; poi, dando per ammesso che questi
  danari da Previti siano finiti a Squillante, non sappiamo
  assolutamente il motivo per cui questo danaro sia pervenuto a
  Squillante: certamente, non vi è alcun elemento - neanche di
  carattere induttivo - per ritenere che questa operazione sia
  stata fatta a fini di corruzione.
     Un altro fatto sul quale dobbiamo un attimo meditare è il
  seguente: il secondo capo di imputazione ha come punto di
  riferimento finale la famosa sottrazione della procura
  speciale.  I giudici non lo dicono apertamente, ma lo fanno
  capire: qualcuno ha sottratto questa famosa procura speciale
  per rendere improcedibile il ricorso in Cassazione dell'IMI.
  Qualcuno quindi l'ha fatta scomparire!
     Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi disponiamo
  di dati che smentiscono totalmente, clamorosamente e al di là
  di ogni possibile dubbio questa impostazione.  Il 3 gennaio
  1991 avvenne la notifica del ricorso per Cassazione; il 22
  gennaio 1991 avvenne il deposito in Cassazione del ricorso e
  di tutti i documenti.  Abbiamo una nota di deposito,
  sottoscritta dall'avvocato dell'IMI e controfirmata dal
  cancelliere della Suprema Corte, in cui sono indicati tutti i
  documenti e non viene indicata la procura speciale rilasciata
  separatamente.  Non solo, ma in calce al ricorso in Cassazione
  sono indicati tutti i documenti che sarebbero stati prodotti;
  ma non è indicata la procura speciale rilasciata
  separatamente.
     Non è quindi consentito fare delle illazioni.  Non è
  consentito immaginare quello che non si può essere verificato,
  perché noi disponiamo della prova provata documentale che, nel
  momento in cui fu depositato in cancelleria il ricorso con
  tutti gli altri documenti, la procura speciale non era stata
  depositata!
     Quanto tempo avrebbero avuto i difensori dell'IMI per
  produrre quella famosa procura speciale?  Un giorno soltanto,
  perché dal codice di procedura civile sappiamo che il termine
  è di venti giorni dall'ultima notifica per depositare il
  ricorso nell'originale e i documenti, tra cui la procura
  speciale.
     Dopo non sarebbe stato più possibile.  Ma sappiamo
  perfettamente che le denuncie presentate in sede penale circa
  la sottrazione di quella procura non hanno mai parlato di
  deposito successivo (a parte il fatto che esso sarebbe potuto
  avvenire
 
                              Pag. 35
 
  soltanto il giorno dopo la produzione dell'originale del
  ricorso ed il deposito dei documenti).
     Quindi, non possiamo rimettere in discussione una cosa
  certa.  Il ricorso in Cassazione fu depositato con una serie di
  documenti tra i quali non figurava la procura speciale
  rilasciata separatamente.  E siccome tutto il ragionamento dei
  magistrati ruota attorno a questa scomparsa, la mancata
  produzione della procura speciale smentisce categoricamente
  l'ipotesi che essa possa essere stata sottratta.  In Giunta da
  parte di qualcuno si era sostenuto che sarebbe stata
  depositata in seguito: ma non era possibile perché sarebbe
  decorso il termine di venti giorni.  Sottolineo che su questo
  singolo caso vi è una pronuncia della Suprema corte: decorso
  il termine, la procura non avrebbe potuto essere
  depositata.
 
DATA=980119 FASCID=STA13-298 TIPOSTA=STA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0298 TOTPAG=0043 TOTDOC=0068 NDOC=0051 TIPDOC=O DOCTIT=0006 COMM= DI PAGINIZ=0033 RIGINIZ=021 PAGFIN=0035 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=33 PAGEFIN=35 SORTRES=9801193 SORTDDL= FASCIDC=13STA 00298 SORTNAV=59801192 00298 200000 ZZSTA298 NDOC0051 TIPDOCO DOCTIT0006 NDOC0006



Ritorna al menu della banca dati