| FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
questa Camera non è chiamata a fare un processo né a fare
all'onorevole Previti né tanto meno ai magistrati che hanno
chiesto a questa Camera che ne venga disposto l'arresto. Non
ci troviamo, e di questo sono assolutamente convinto, di
fronte ad una persecuzione volontariamente e dolosamente
portata avanti contro l'onorevole Previti; non ci troviamo di
fronte ad una congiura preordinata perché, se fossimo di
fronte a questa fattispecie, saremmo in presenza di
comportamenti-reato commessi dai magistrati.
Ho ascoltato alcuni interventi dei colleghi in funzione
dei quali soltanto di fronte ad una dolosa predeterminazione
dei giudici, i quali vogliono un arresto senza che vi siano i
presupposti (e quindi in presenza di un comportamento doloso),
questa Camera dovrebbe rifiutare la richiesta di arresto. In
questo caso, però, saremmo in presenza di un reato e questa
impostazione appare riduttiva: le Camere hanno il diritto di
intervenire per respingere una richiesta di arresto non solo
quando vi è questo comportamento doloso, questa
predeterminazione voluta, ma anche quando, esaminando la
sussistenza o meno dei presupposti per adottare quel
provvedimento, valutando l'esistenza o meno delle esigenze di
carattere cautelare, ci si formi il convincimento non di
trovarsi in presenza di una congiura o persecuzione, bensì ad
una ipotesi di accanimento giudiziario nei confronti di un
deputato verso il quale si chiede l'adozione di un
provvedimento restrittivo.
Il nostro ordinamento giuridico prevede che per adottare
una misura cautelare di tale gravità, cioè l'arresto di
qualunque cittadino, gli indizi non debbano essere
sufficienti, bensì gravi; è indispensabile che il pericolo di
inquinamento probatorio sia concreto, reale, attuale, perché è
solo di questo che dobbiamo parlare e non certamente del
pericolo di fuga, che non è stato neanche adombrato, né del
pericolo di reiterazione dei reati, che francamente è
difficile individuare.
Non possiamo non esaminare il fatto. Infatti, facendolo,
possiamo verificare se il magistrato abbia in qualche modo
colposamente rappresentato una situazione diversa da quella
reale. Il collega Veltri ha ricordato le indagini bancarie.
Vorrei rinviare l'attenzione dei colleghi alla pagina 90
dell'ordinanza, là dove si parla del famoso trasferimento di
434 mila dollari dal conto "Mercier" di Ginevra, intestato
all'onorevole Previti, ad altro conto corrente "Rowena" di
Basilea, intestato al magistrato Squillante.
L'onorevole Previti sostiene che non si è trattato di un
trasferimento diretto dal conto "Mercier" al conto "Rovena",
ma afferma di aver girato questo danaro al conto di Pacifico;
non interessando all'onorevole Previti che fine avrebbero
fatto poi questi denari.
Il problema che dobbiamo porci è un altro. Questo
trasferimento di danaro è
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localizzato cronologicamente in modo indiscutibile nel 1991.
In quell'anno si è verificato questo trasferimento che, ad
avviso di Previti, sarebbe transitato nel conto di Pacifico;
e, secondo l'accusa, direttamente nel conto di Squillante.
Onorevoli colleghi, è comunque pacifico che questo
trasferimento avviene nei primi mesi del 1991! A questo punto,
dobbiamo capire e sapere se questo trasferimento, attraverso o
meno il conto di Pacifico, sia in qualche modo inseribile nei
due capi di imputazione. Il primo capo di imputazione è quello
in cui si assume che l'onorevole Berlusconi attraverso
Pacifico e Previti avrebbe fatto pervenire a Squillante una
serie indefinita di danaro per una serie indefinita di
operazioni di corruzione: ebbene, questa fattispecie è
collocata nel tempo dal 1986 al 1989; quindi, molto prima di
questo trasferimento che è collocato - lo ripeto - nel
1991.
Per quanto riguarda il secondo capo di imputazione,
relativo alla vicenda IMI-SIR Rovelli, sappiamo che l'accusa
fa decorrere questo periodo cronologico dal 1986, per
concluderlo nel 1994: nel 1986, vi sarebbe stata la
concertazione tra Rovelli e i suoi complici; e nel 1994,
sarebbe avvenuto il pagamento.
Bene, questo è pacifico perché, secondo l'accusa, nel 1991
Previti, Acampora e Pacifico si sarebbero rivolti al figlio di
Rovelli, il quale avrebbe detto: "no, non abbiamo i soldi;
dovete attendere fino al 1994 quando li riceverete".
Ribadisco quindi che l'episodio di questo trasferimento è
collocato nel 1991; quindi, è pacifico che questo
trasferimento di danaro non sia inseribile né nel primo capo,
né nel secondo capo di imputazione. Non ha quindi nulla a che
fare con questa vicenda; poi, dando per ammesso che questi
danari da Previti siano finiti a Squillante, non sappiamo
assolutamente il motivo per cui questo danaro sia pervenuto a
Squillante: certamente, non vi è alcun elemento - neanche di
carattere induttivo - per ritenere che questa operazione sia
stata fatta a fini di corruzione.
Un altro fatto sul quale dobbiamo un attimo meditare è il
seguente: il secondo capo di imputazione ha come punto di
riferimento finale la famosa sottrazione della procura
speciale. I giudici non lo dicono apertamente, ma lo fanno
capire: qualcuno ha sottratto questa famosa procura speciale
per rendere improcedibile il ricorso in Cassazione dell'IMI.
Qualcuno quindi l'ha fatta scomparire!
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi disponiamo
di dati che smentiscono totalmente, clamorosamente e al di là
di ogni possibile dubbio questa impostazione. Il 3 gennaio
1991 avvenne la notifica del ricorso per Cassazione; il 22
gennaio 1991 avvenne il deposito in Cassazione del ricorso e
di tutti i documenti. Abbiamo una nota di deposito,
sottoscritta dall'avvocato dell'IMI e controfirmata dal
cancelliere della Suprema Corte, in cui sono indicati tutti i
documenti e non viene indicata la procura speciale rilasciata
separatamente. Non solo, ma in calce al ricorso in Cassazione
sono indicati tutti i documenti che sarebbero stati prodotti;
ma non è indicata la procura speciale rilasciata
separatamente.
Non è quindi consentito fare delle illazioni. Non è
consentito immaginare quello che non si può essere verificato,
perché noi disponiamo della prova provata documentale che, nel
momento in cui fu depositato in cancelleria il ricorso con
tutti gli altri documenti, la procura speciale non era stata
depositata!
Quanto tempo avrebbero avuto i difensori dell'IMI per
produrre quella famosa procura speciale? Un giorno soltanto,
perché dal codice di procedura civile sappiamo che il termine
è di venti giorni dall'ultima notifica per depositare il
ricorso nell'originale e i documenti, tra cui la procura
speciale.
Dopo non sarebbe stato più possibile. Ma sappiamo
perfettamente che le denuncie presentate in sede penale circa
la sottrazione di quella procura non hanno mai parlato di
deposito successivo (a parte il fatto che esso sarebbe potuto
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soltanto il giorno dopo la produzione dell'originale del
ricorso ed il deposito dei documenti).
Quindi, non possiamo rimettere in discussione una cosa
certa. Il ricorso in Cassazione fu depositato con una serie di
documenti tra i quali non figurava la procura speciale
rilasciata separatamente. E siccome tutto il ragionamento dei
magistrati ruota attorno a questa scomparsa, la mancata
produzione della procura speciale smentisce categoricamente
l'ipotesi che essa possa essere stata sottratta. In Giunta da
parte di qualcuno si era sostenuto che sarebbe stata
depositata in seguito: ma non era possibile perché sarebbe
decorso il termine di venti giorni. Sottolineo che su questo
singolo caso vi è una pronuncia della Suprema corte: decorso
il termine, la procura non avrebbe potuto essere
depositata.
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