| La Commissione inizia l'esame del provvedimento in
titolo.
Il Presidente Giorgio LA MALFA rende noto che il disegno
di legge di conversione all'ordine del giorno del Comitato è
iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per domani.
Pertanto, è necessario che il Comitato ne concluda oggi
l'esame.
Avverte di avere informato il Presidente della Camera
della questione sollevata nella scorsa seduta circa i poteri
del Comitato rispetto alla valutazione dei presupposti di
necessità e urgenza dei decreti-legge. Il Presidente della
Camera, con lettera del 15 gennaio, ha precisato che tale
valutazione è riservata alla Commissione competente per il
merito.
Il deputato Alberto LEMBO, Relatore, premesso
d'essersi adoperato per ottenere le più ampie informazioni sul
contenuto del provvedimento in esame, invita il Comitato a
riflettere sulla possibilità di procedere in futuro
all'acquisizione di elementi conoscitivi in vista dell'esame
dei testi sui quali sia chiamato ad esprimere il proprio
parere.
Il provvedimento in esame, che il Senato della Repubblica
ha approvato con rilevanti modificazioni, reca misure per la
restituzione ai produttori di una parte della liquidità
monetaria derivante dalle somme trattenute dagli acquirenti a
titolo di prelievo supplementare per quantitativi di latte
commercializzati in eccedenza rispetto alle quote
contingentate. Esso contiene altresì norme volte a
disciplinare le procedure per il definitivo accertamento della
produzione lattiera nelle campagne 1995-1996, 1996-1997,
1997-1998 e 1998-1999.
Ricorda che la Commissione dell'Unione europea ha aperto
una procedura
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d'infrazione nei confronti dell'Italia per la gestione delle
quote negli anni scorsi, Precisa che il provvedimento non
comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ad
eccezione delle spese per la Commissione di garanzia prevista
dall'articolo 4- bis.
Dal punto di vista tecnico osserva che il decreto-legge
introduce disposizioni derogatorie rispetto alla legislazione
vigente: la sovrapposizione dei vari interventi normativi non
consente l'affermarsi di una disciplina uniforme; dal punto di
vista della chiarezza e della proprietà nella formulazione del
testo, deve rilevarsi come numerose disposizioni del decreto
siano enunziate mediante complessi rinvii alla legislazione
vigente.
Si possono notare varie incongruità e disparità di
trattamento nella restituzione della liquidità: in
particolare, vi si provvede per la campagna 1996-1997 mentre
non sono previste misure relativamente alla precedente.
Questo non dovrebbe essere possibile, in quanto l'articolo
1 del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, demanda
all'istituenda Commissione d'indagine il potere di completare
il controllo straordinario della quantità effettiva di
produzione per entrambe le annate 1995-96 e 1996-97. Ancora
più evidente è la dicotomia rilevabile dalla lettura
dell'articolo 4, in relazione agli effetti delle nuove
dichiarazioni di produzione che il produttore è tenuto a
sottoscrivere. Nel decreto-legge si definiscono i parametri ai
quali l'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato
agricolo si deve attenere per le verifiche; poiché gli stessi
si riferiscono ad entrambe le annate, mal si comprende come il
ripristino della liquidità debba essere riferito ad un solo
anno.
Il Senato ha apportato modifiche circa le modalità della
compensazione per l'annata 1995-96. Tali modifiche non tengono
conto della disparità di trattamento fra i produttori,
derivante dal fatto che la sola collocazione geografica degli
stessi determina fattori diversi di compensazione.
L'emendamento del Senato rimanda comunque, per la disciplina
della compensazione, alle disposizioni del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1996, n. 642, che, definendo diversi livelli
di compensazione in ragione della sede dell'azienda
produttrice (di per sé condivisibili in alcuni casi, come per
le aree montane o alcune zone certamente svantaggiate), nei
fatti scarica il costo di questi interventi settoriali sui
soli produttori della pianura, chiamati a pagare il prelievo
anche per gli altri.
Con un emendamento introdotto dal Senato viene istituita
una Commissione di garanzia alla quale, nei fatti, non è
conferito alcun potere, né risultano definiti gli strumenti
normativi di cui può servirsi.
Pare quindi che debba essere introdotto un riferimento ai
poteri disciplinati dal comma 7 dell'articolo 2. Non è infatti
sufficiente affermare che, essendo definiti i poteri di
verifica, agli stessi si debba sempre far riferimento, giacché
competente agli accertamenti è soltanto l'AIMA, mentre la
Commissione svolge funzioni di garanzia. Invero, dovendo la
Commissione garantire proprio la verifica da parte dell'AIMA,
non può farlo se non dispone di poteri almeno eguali a quelli
conferiti all'Azienda. Appare inoltre incoerente il
riferimento ai vincoli derivanti, a carico dell'AIMA, dai
rilievi formulati dalla Commissione di garanzia. E' illogico
affidare alla stessa AIMA il compito di verificare nuovamente
le posizioni rilevate dalla Commissione, senza prevedere un
vincolo più stringente proprio per garantire che le verifiche
siano puntuali e coerenti.
Il comma 4- bis dell'articolo 1 è inapplicabile,
perché il legislatore interviene sui rapporti tra privati
senza definire un vincolo preciso. Quanto al comma 3 dello
stesso articolo, deve segnalarsi che l'innalzamento della
quota di produzione individuale, ai fini della trattenuta
finanziaria da parte dell'acquirente, per la sola annata in
corso introduce palesi elementi di disparità fra i produttori
e rispetto alle diverse annate. La disparità fra i produttori
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si riferisce al fatto che i possessori di quota B sono coloro
che hanno incrementato la produzione tra il 1988 e il 1992, e
non certo in misura univoca e paritaria; inoltre, ove esista
una seppur esigua produzione di quota B, viene preclusa la
fruizione dei benefìci previsti per i possessori di quota A.
Evidente è altresì la disparità rispetto alle annate. In
quella 1995-96, la restituzione della liquidità discrimina i
produttori a seconda del tipo di compensazione; in quella
1996-97, la discriminazione deriva dal rapporto fra produzione
totale e quota posseduta; in quella 1997-98, infine, i
possessori di quota B sono discriminati rispetto ai possessori
di sola quota A.
Propone pertanto di esprimere il seguente di parere:
"PARERE FAVOREVOLE
a condizione che la Commissione di merito si attivi, in
funzione conoscitiva, emendativa e di indirizzo:
a) esaminando, prima dell'approvazione del
presente decreto, le risultanze derivanti dal lavoro svolto
dalla Commissione d'indagine il cui mandato è scaduto lo
scorso 17 gennaio e i cui risultati sono a disposizione dal
giorno successivo;
b) per quanto attiene alla chiarezza e alla
proprietà della formazione del testo, provvedendo a
riformulare le disposizioni soprattutto nella parti contenenti
rinvii alla legislazione previgente, in particolare
all'articolo 1, comma 7, all'articolo 3, comma 1, e
all'articolo 4, comma 2;
c) per quanto concerne il profilo dell'efficacia
delle norme ai fini della semplificazione e del riordinamento
della legislazione, valutando l'opportunità di inserire
elementi di certezza normativa in tema di quote latte, al fine
di evitare di intervenire ogni volta con provvedimenti
"tampone" in considerazione del fatto che il decreto-legge
contiene diverse deroghe alla legislazione previgente e ciò
impedisce la costituzione di una disciplina chiara e
uniforme;
in funzione emendativa e di indirizzo:
d) intervenga al fine di eliminare la incongruità
e disparità di trattamento nella restituzione della liquidità
(articolo 1, comma 1), in quanto, mentre si provvede per
l'anno 1996-1997, la si omette per l'anno precedente; ciò non
appare possibile in seguito all'istituzione di una Commissione
di indagine alla quale è stato demandato il compito di
completare il controllo straordinario della quantità effettiva
di produzione sia per l'anno 1995-1996, sia per l'anno
1996-1997 (articolo 1 del decreto legge 7 maggio 1997, n. 118,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n.
204),
e) elimini la disparità di trattamento (comma 1
dell'articolo 3) tra produttori, in riferimento alla
compensazione per il periodo 1995-1996, in quanto la
compensazione eseguita ai sensi del decreto legge 23 ottobre
1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1996, n. 642, definisce diversi livelli di
compensazione in base alla collocazione geografica
dell'azienda produttrice, ciò contrastando con il dettato
costituzionale;
f) chiarisca se il terzo periodo del comma 1
dell'articolo 3 comporti la decadenza di tutti i ricorsi, sia
in sede amministrativa che civile, intentati dai produttori a
tutela dei propri interessi. Ciò costituirebbe un uso
strumentale della norma, finalizzato a tutelare
l'amministrazione pubblica a danno dei cittadini che, per far
valere i propri diritti, si troverebbero a dover presentare
nuovi ricorsi;
g) preveda che la Commissione di garanzia, di cui
all'articolo 4- bis, sia dotata di strumenti e di poteri
almeno pari a quelli riconosciuti all'AIMA (articolo 2, comma
7), affinché l'istituenda Commissione di garanzia possa
efficacemente operare;
h) preveda l'assegnazione delle quote alle aziende
che dimostrino effettiva produttività propria, in modo da
riallineare la posizione italiana al dettato comunitario;
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i) preveda che, nel caso di accertate violazioni,
il ruolo di sostituto d'imposta sia esercitato dalle
regioni;
l) modifichi le procedure del riesame imposte
all'AIMA a seguito dei rilievi della Commissione di garanzia
(articolo 4- bis, comma 1, ultimo periodo) rendendole più
incisive e vincolanti;
m) valuti se il contenuto della disposizione di
cui al comma 4- bis dell'articolo 1 non sia
strumentalmente utilizzato a scopo politico, in quanto il
legislatore interviene a regolare rapporti tra privati senza
un effettivo beneficio per i produttori in quanto tali
condizioni sono di per se stesse già garantite".
Il Presidente Giorgio LA MALFA non ritiene possibile
chiedere alla XIII Commissione l'integrazione degli elementi
conoscitivi; infatti, il Comitato deve solo esprimere
valutazioni sulla legislazione. A questo proposito ricorda che
la VII Commissione (Cultura) ha ritenuto che l'osservazione
contenuta nel parere espresso nella precedente seduta, in cui
si prospettava l'esigenza di integrare i profili finanziari
sul decreto-legge recante proroga di termini nel settore della
ricerca scientifica, riguardasse elementi di merito non
appartenenti alla competenza del Comitato.
Il deputato Flavio TATTARINI, Relatore per la XIII
Commissione, ritiene che il decreto-legge debba essere
convertito, dati gli effetti negativi che la mancata
conversione può comportare, e che l'esame svolto dal Senato e
le modificazioni introdotte rappresentino il più alto punto di
sintesi possibile tra le varie posizioni.
Prima di tutto occorre comprendere i limiti entro cui il
parere del Comitato può intervenire. Dalla lettura del
regolamento emerge che i criteri di riferimento per l'esame
del Comitato sono costituiti dall'omogeneità, semplicità,
chiarezza e proprietà della formulazione dei testi. Dalla
lettura del parere, invece, emerge la tendenza ad andare oltre
i parametri indicati, prospettando scelte politiche che
attengono al merito. Ciò è evidente per i profili di indirizzo
contenuti nel parere, mentre, quanto a quelli conoscitivi,
l'attesa di ulteriori elementi sarebbe un intralcio perché i
risultati degli accertamenti dell'apposita Commissione sono
funzionali alla determinazione delle quantità prodotte e
commercializzate ai fini dell'assegnazione delle quote, la
quale è presupposto per adempimenti di competenza dell'AIMA.
Non sembra che l'articolo 3, comma 1, comporti una disparità
di trattamento dal punto di vista geografico. Si tratta di
disposizione omogenea con il testo nel suo insieme, che si
limita ad applicare norme già esistenti. Quanto all'articolo
4- bis, la funzione della Commissione ivi prevista è
transitoria e garantisce che le procedure adottate in materia
di diritti degli allevatori siano rispettate e conformi alla
normativa comunitaria.
L'obiettivo del relatore, con la prospettazione della
riforma della legge n. 468 del 1992, è quello di pervenire
all'istituzione di un sistema misto in materia di quote-latte,
in cui operino le associazioni, le regioni e l'AIMA, con
un'autorità di controllo indipendente che assicuri una
situazione di certezza giuridica.
La disparità di trattamento nella restituzione della
liquidità attiene invece al merito. Il provvedimento prende
atto di una situazione particolare verificatasi nell'annata
1995-1996, in cui sono state esperite tutte le prescritte
procedure di accertamento che, invece, non sono state
applicate nell'annata 1996-1997. Infatti, nell'annata
1995-1996 gli acquirenti hanno proceduto al prescritto
prelievo e sono stati compiuti i necessari accertamenti. Se si
restituisse la quota di prelievo supplementare accantonata, si
violerebbero norme comunitarie, esponendosi alla procedura
d'infrazione da parte della Commissione dell'Unione europea.
Invece, per l'annata 1996-1997, essendo ancora in corso gli
accertamenti, la situazione giuridica è diversa. Il Governo ha
proposto una restituzione transitoria, non essendo in grado di
stabilire le quote di prelievo
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supplementare da imporre. Perciò non condivide la proposta di
parere del relatore, pur constatando l'approfondito lavoro da
lui svolto.
Il Presidente Giorgio LA MALFA ricorda che il Comitato è
stato istituito per verificare la qualità della legislazione,
ma non può esimersi, ove necessario, da talune valutazioni di
merito. La Commissione può del resto discostarsi dal parere
anche assumendo il fatto che, in taluni passaggi, esso
travalichi la competenza del Comitato. Ritiene che sia
comunque prematuro assumere decisioni sull'ammissibilità della
proposta di parere o su singole parti di essa.
Il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole
Roberto BORRONI rileva che la Commissione governativa di
indagine ha evidenziato sinora un altissimo numero di
contratti conclusi in frode alla legge. L'accertamento
proseguirà e, al termine, si potrà finalmente avviare un
confronto paritario con gli altri Stati europei. Nel rapporto
con l'Unione europea, il Governo ha perseguito il
raggiungimento di un punto di equilibrio, che è oggi tuttavia
assai labile. L'Unione ha infatti aperto una procedura
d'infrazione nei riguardi dell'Italia, ma non ha mosso
osservazioni al decreto-legge in questione. Non è dunque
opportuno assumere iniziative che compromettano i termini del
rapporto con l'Unione europea, così come oggi assestatosi.
Il deputato Roberto MANZIONE rappresenta, sul punto
dell'efficacia, l'esigenza di comprendere nella documentazione
predisposta dagli Uffici anche il testo di eventuali norme di
decreti-legge precedentemente decaduti riprodotte nei
provvedimenti all'esame del Comitato.
Ritiene che il decreto-legge sia contraddittorio, in
particolare, per quanto concerne il ripristino della
liquidità, come disciplinato dall'articolo 1. La Corte dei
conti ha segnalato la necessità di perseguire le fattispecie
di mancata verifica: dunque alcuni dati non risultano allo
stato definitivamente acquisiti, come invece lascerebbe
intendere il disposto del già ricordato articolo 1.
Gli articoli 2 e 3, così come formulati, sembrano
passibili di ulteriori censure in sede comunitaria. Ritiene
infine che il Comitato, non potendo dare suggerimenti
istruttori sul merito, dovrebbe ricorrere senza remore allo
strumento del parere contrario, se il provvedimento in esame
non risultasse convincente.
Il Presidente Giorgio LA MALFA fa presente che il deputato
Tattarini e il sottosegretario Borroni debbono allontanarsi,
avendo la Commissione agricoltura avviato l'esame del
provvedimento. Ricorda al riguardo che il Presidente della
Camera ha stabilito che gli emendamenti in Commissione
potranno essere presentati entro le due ore successive
all'espressione del parere da parte del Comitato.
Il deputato Gian Franco ANEDDA sottolinea la delicatezza
del profilo dei rapporti tra Commissioni di merito e attività
del Comitato. Rileva inoltre la necessità di intervenire sul
testo ai fini di una sua maggiore chiarezza, per altro
difficile da perseguire in considerazione dell'estrema
tecnicità della materia. Oltre che in ordine a singole
disposizioni, un alto grado di oscurità si riscontra infatti
in tutto il provvedimento. Condivide comunque i suggerimenti
avanzati dal relatore.
Il deputato Raffaele CANANZI, quanto al rapporto tra gli
articoli 16- bis e 96- bis, ricorda che quest'ultimo
dispone che il parere reso dal Comitato in tale sede può
contemplare anche la proposta di soppressione di talune
disposizioni; alle previsioni generali dell'articolo 16- bis
sembrano dunque aggiungersi quelle specifiche di cui
all'articolo 96- bis.
Rileva inoltre che la chiarezza è un dato relativo, da
riferire cioè alle differenti materie prese di volta in volta
in esame, ciascuna delle quali presenta un diverso grado di
flessibilità. Nel caso di specie, si potrebbe al riguardo
inserire
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un'osservazione con la quale s'inviti la Commissione a porre
rimedio alle eventuali oscurità riscontrate.
Ricorda poi che il Comitato non ha competenze sotto il
profilo del merito del provvedimento, se non in quanto siano
funzionali ai parametri che il regolamento determina in
relazione all'attività del Comitato. Quanto al profilo dei
limiti alla reiterazione dei decreti-legge, ritiene che da
esso debbano espungersi le fattispecie in cui il Governo,
adottando un decreto-legge, arricchisca il contenuto di norme
di precedenti decreti-legge decaduti con le osservazioni
emerse nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge
di conversione.
Quanto al differente trattamento rispetto alle annate
1995-1996 e 1996-1997, giudica che esso discenda da una
precisa scelta politica del Governo, perciò estranea al campo
d'azione del Comitato.
Passando all'analisi del testo del parere del relatore,
ritiene che la lettera a) sia superflua; la lettera
b) potrebbe essere assunta come raccomandazione, visto
che l'estrema complessità di taluni rinvii talvolta ne
sconsiglia l'esplicitazione. La lettera c) può essere
anch'essa oggetto di un auspicio in vista di una complessiva
revisione della materia, come detto, assai complessa. Le
lettere d) ed e) rientrano invece pienamente nel
merito del provvedimento. Chiede quindi chiarimenti in merito
alla lettera f) e alla lettera g), ritenendo che
la norma introdotta dal Senato, cui si fa riferimento, sia
chiara, non rendendo necessarie ulteriori esplicitazioni in
ordine ai poteri della Commissione di garanzia. Anche le
restanti lettere sembrano attenere al merito ed esulare quindi
dalle competenze del Comitato.
Suggerisce infine l'espressione di un parere favorevole,
con le osservazioni sopra indicate.
Il Presidente Giorgio LA MALFA rileva che quanto detto dal
deputato Cananzi sembra introdurre una distinzione tra
condizioni e osservazioni nei pareri del Comitato, nel senso
che solo le prime riguardano modificazioni puntuali da
introdurre nel testo.
Il deputato Raffaele CANANZI precisa che ciò che riguarda
modifiche del testo può anche aver forma di osservazione
quando il rilevo sulla qualità del testo riguardi elementi che
non favoriscono la qualità delle norme, ma tuttavia non sono
talmente patologici da inficiarla.
Il deputato Giovanni MELONI invita il Comitato a prestare
attenzione a non entrare nel merito del testo e concorda con
il deputato Cananzi sulla differenza tra osservazioni e
condizioni. Quanto al richiamo alla legislazione vigente,
occorre distinguere se si tratta di provvedimento che
interviene su una materia in modo organico - il che comporta
necessariamente semplici richiami per ragioni, per così dire,
volumetriche - o, invece, di decreti-legge.
Inoltre, l'esame dei risultati della Commissione di
indagine esula dalla competenza del Comitato. La chiarezza
nella formulazione del testo può essere una raccomandazione,
mentre, per quanto riguarda la lettera c) della proposta
del relatore, il suo contenuto può essere oggetto di un ordine
del giorno più che di un parere. La lettera f) può
costituire lo spunto per un chiarimento da parte della
Commissione di merito; quanto alla lettera g), osserva
che la Commissione di garanzia è già dotata dei necessari
poteri. Per il resto, ritiene che il contenuto del parere
proposto attenga al merito.
Il deputato Vincenzo SINISCALCHI, premessa l'opportunità
di destinare una riunione del Comitato alla determinazione dei
criteri che esso deve seguire nella sua attività, ritiene che
il merito debba essere considerato solo in quanto attenga a
distorsioni legislative. Certo il testo in esame è assai
composito, ed è stato modificato dal Senato, ove non esiste un
organismo simile al Comitato. In ogni caso, occorre tener
conto delle diversità esistenti, nella disciplina dei criteri
d'esame, tra gli articoli 96- bis e 16- bis.
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Quest'ultimo richiede una considerazione della compatibilità
generale del decreto-legge. Valutando la proposta di parere
del relatore, in merito alla lettera a) rileva che il
Comitato può ritenere auspicabile un'integrazione degli
elementi conoscitivi, ma non si può spingere al di là di un
suggerimento, data l'autonomia conoscitiva delle Commissioni
di merito.
Dalla lettera b) emerge la questione della valenza
comunicativa delle norme, ma ritiene che non si possa indicare
alla Commissione la tecnica da adottare nella formulazione dei
richiami legislativi.
Quanto alla lettera c), suggerisce di evitare il
ricorso a provvedimenti "tampone". In merito alla lettera
d) è invece dubbio che il Comitato possa entrare nel
processo formativo della volontà del legislatore. Esprime
preoccupazioni in merito alla lettera e) perché comporta
la valutazione della parità di trattamento, che è questione
riguardante la legittimità costituzionale delle disposizioni.
Quanto alla lettera f), ritiene che le disposizioni in
esame non producano effetti di decadenza; del resto, esse sono
state previamente concertate con le parti sociali. In merito
alla lettera g), osserva che la regolamentazione della
Commissione di garanzia non può rientrare nelle valutazioni
del Comitato. Anche la previsione della modificazione delle
procedure di riesame costituisce materia rimessa alle attività
della Commissione.
Infine, con riferimento alla lettera m), ritiene che
i criteri indicati nel comma 4- bis dell'articolo 1 siano
sufficientemente definiti.
Il deputato Giorgio REBUFFA concorda integralmente con il
parere del relatore e ne propone l'approvazione. Prospetta
l'opportunità di dedicare specifiche riunioni del Comitato
alla definizione di talune questioni metodologiche e di
principio, per evitare diseconomie a danno del buon andamento
dei lavori del Comitato. Rileva altresì che il relatore per la
Commissione di merito dovrebbe astenersi dall'esprimere
giudizi sul contenuto dei pareri in corso di esame presso il
Comitato, quanto meno per ragioni di correttezza e di
opportunità. Sottolinea quindi che, essendo la funzione del
Comitato quella di sollecitare la responsabilità della
Commissione di merito sotto il profilo della chiarezza e
dell'omogeneità del testo, non bisogna considerare con
eccessivo timore l'eventualità di esprimere pareri
contrari.
Concorda con le censure sollevate nelle lettere d)
ed e), che evidenziano fattispecie di disparità di
trattamento. Sul punto dei rinvii normativi, si potrebbe
suggerire almeno un riferimento al titolo dei provvedimenti
richiamati. Rileva quindi l'esistenza di numerosi interventi
derogatori. Ribadisce conclusivamente il pieno consenso sul
contenuto del parere del relatore, ricordando che un
provvedimento controverso come quello in esame richiede ancor
maggiore chiarezza del disposto normativo.
Il Presidente Giorgio LA MALFA segnala l'opportunità di
evitare che le Commissioni motivino la decisione di
disattendere il parere rilevando che il Comitato si è espresso
al di fuori delle proprie competenze.
Il deputato Alberto LEMBO, Relatore, ritiene
opportuno svolgere preliminarmente talune considerazioni di
metodo. Suggerisce in primo luogo di anticipare quanto più
possibile l'esame dei provvedimenti presso il Comitato, per
consentire un maggiore approfondimento. Rileva quindi che
l'articolo 96- bis amplia la sfera di attribuzioni del
Comitato: ove si richiedesse in proposito un parere al
Presidente della Camera, questi, eventualmente con il conforto
della Giunta per il regolamento, non potrebbe che confermare
tale avviso. Fa propri infine i rilievi del deputato Rebuffa
circa l'intervento del relatore per la XIII Commissione.
Il Presidente Giorgio LA MALFA fa presente che, pur
nutrendo anch'egli talune perplessità sui rilievi mossi dal
deputato Tattarini allo schema di parere predisposto dal
relatore, ha ritenuto preferibile
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non intervenire in proposito, per consentire un sereno
andamento dei lavori del Comitato.
Il deputato Alberto LEMBO, Relatore, prospetta
quindi l'opportunità di pervenire ad un parere articolato e,
se possibile, unanime. Si dichiara al riguardo disposto ad
accogliere le proposte emendative che i colleghi vorranno
avanzare. Nel merito, è disponibile all'eliminazione della
lettera a). Ritiene invece necessario ribadire il
contenuto della lettera b), in ordine alla chiarezza, e
della lettera c), concernente il profilo della
semplificazione.
Il deputato Raffaele CANANZI ricorda che è funzione
propria del decreto-legge introdurre misure straordinarie,
legate a situazioni contingenti e limitate; ad un
decreto-legge non si possono di conseguenza richiedere effetti
rilevanti sul piano della semplificazione.
Il Presidente Giorgio LA MALFA fa presente che le
fattispecie possono comunque essere assai differenti: ad
esempio, il problema delle quote-latte risale addietro nel
tempo ed è stato oggetto di numerosi provvedimenti
normativi.
Il deputato Alberto LEMBO, Relatore, osserva che,
per ciò che riguarda le lettere d) ed e), non
possono tacersi le gravi disparità di trattamento presenti nel
provvedimento.
Il deputato Vincenzo SINISCALCHI chiede che il relatore
specifichi in concreto le disparità richiamate.
Il deputato Alberto LEMBO, Relatore, ricorda, ad
esempio, che l'eccesso di produzione è stato in passato
diversamente sanzionato con riferimento non all'eccesso in
quanto tale, ma alle diverse regioni in cui i produttori si
trovavano ad operare. Ritiene che, sul punto della disparità
del trattamento, il Comitato potrebbe comunque dare un
segnale, in un momento di precario equilibrio e di
inquietudine del settore.
Il Presidente Giorgio LA MALFA fa presente che le
preoccupazioni dell'onorevole Lembo possono essere soddisfatte
con un'adeguata riformulazione della lettera c).
Il deputato Alberto LEMBO, Relatore, quanto alla
lettera f) ritiene comunque necessario suggerire alla
Commissione l'opportunità di un chiarimento da parte del
Governo, con speciale riferimento agli effetti processuali
della norma. E' altresì opportuno segnalare alla Commissione
la necessità di acquisire chiarimenti anche in ordine ai punti
g) e l), relativi alla Commissione di garanzia, e
al punto m).
Il Presidente Giorgio LA MALFA, dopo aver riassunto le
opinioni emerse dal dibattito e sottolineato l'esigenza di
meglio definire le modalità operative con cui la Commissione
di garanzia sarà chiamata a svolgere le proprie funzioni,
sospende brevemente la seduta per consentire la riformulazione
del parere alla luce della discussione svoltasi.
La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 11,50.
Il Presidente Giorgio LA MALFA ritiene che la proposta
del relatore possa essere riformulata come segue:
"PARERE FAVOREVOLE
a condizione che, per quanto attiene alla chiarezza e alla
proprietà della formulazione del testo:
si provveda a riformulare le disposizioni che contengono
rinvii alla legislazione previgente, con particolare
riferimento all'articolo 1, comma 3, all'articolo 3, comma 1,
e all'articolo 4, comma 2;
si chiarisca la portata della disposizione dell'articolo
3, comma 1, terzo
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periodo, anche in relazione ad eventuali effetti di essa sui
ricorsi proposti dai produttori;
si chiariscano altresì il significato e le implicazioni
delle disposizioni dell'articolo 4- bis, definendo in
maniera univoca i compiti della Commissione di garanzia, le
modalità di svolgimento di essi e il loro raccordo con le
funzioni affidate al ministro per le politiche agricole e
all'AIMA;
e con le seguenti osservazioni riferite all'efficacia
delle norme ai fini della semplificazione e del riordinamento
della legislazione:
si valuti l'esigenza di inserire elementi di maggiore
certezza normativa in materia di quote-latte, evitando di
intervenire ripetutamente con provvedimenti "tampone". Ciò in
considerazione del fatto che il decreto-legge contiene un
numero troppo ampio di deroghe alla legislazione previgente,
il che ostacola la formazione di una disciplina chiara e
uniforme;
con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2,
comma 8- bis, si valuti l'opportunità di ammettere il
richiamo all'articolo 3, comma 1, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, trattandosi di disposizione che reca un principio
direttivo per l'esercizio di una delega legislativa;
si provveda ad allineare la disciplina alla normativa
comunitaria in materia di assegnazione delle quote alle
aziende".
Il deputato Raffaele CANANZI ritiene che le tre condizioni
indicate comportino la revisione di tutto il testo. Perciò è
più opportuno prevedere come osservazioni alcune condizioni.
Inoltre nel secondo e terzo punto il chiarimento dovrebbe
avere una valenza interpretativa. Propone infine di eliminare
l'ultimo punto, che è mera questione di merito. Fa presente
che nel lavoro del Comitato rileva il tipo di provvedimento in
esame, vale a dire il fatto che si tratti o meno di
decretazione di urgenza.
Dopo un intervento del Presidente Giorgio LA MALFA, il
quale precisa che l'ultimo punto deve intendersi riferito al
futuro, il deputato Raffaele CANANZI concorda con tale punto
come specificato.
Il deputato Roberto MANZIONE ritiene che il problema
della reiterazione appartenga alla competenza del Comitato. La
differenza fra progetto di legge e decreto-legge ha
implicazioni di natura temporanea, ma non può condizionare i
lavori del Comitato.
Si può inserire un ulteriore rilievo che riguardi la
chiarezza della formulazione in rapporto al contrasto fra gli
articoli 1, da un lato, e 2 e 3 dall'altro, dal punto di vista
del trattamento dei produttori nelle annate 1995-1996 e
1996-1997.
Il deputato Giorgio REBUFFA concorda con la formulazione
proposta. La differenza tra condizione e osservazione si deve
valutare in termini di impatto, che nel primo caso è maggiore
imponendo una riformulazione del testo.
Il Comitato non può lasciarsi condizionare dall'urgenza
del provvedimento.
Il deputato Alberto LEMBO, Relatore, ritiene che la
scadenza del decreto-legge non possa condizionare il Comitato.
La Commissione di merito può disattendere il parere, ma il
Comitato può esprimere le sue valutazioni con condizioni e
osservazioni. Concorda con la riformulazione proposta, che
tuttavia dovrebbe essere integrata con un invito alla
Commissione nel senso indicato ai punti d) ed e)
della proposta originaria.
Il deputato Raffaele CANANZI concorda sull'integrazione
proposta dal relatore e ritiene che il primo punto dovrebbe
avere la forma di una osservazione. I due successivi
dovrebbero invece avere forma di raccomandazione.
Dopo l'intervento del Presidente Giorgio LA MALFA, il
quale precisa che una raccomandazione concepita in tali
termini non rientra fra i compiti del Comitato, il
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deputato Raffaele CANANZI ritiene che i primi due punti della
proposta di parere suggerita dal Presidente debbano aver forma
di condizione.
Il deputato Gian Franco ANEDDA ritiene che il Comitato
possa formulare richieste alla Commissione di merito, che
potrà accoglierle o meno, senza restare irretito nel dilemma
tra condizione e osservazione.
Il Presidente Giorgio LA MALFA fa presente che il
Comitato non può non tener conto del disposto dell'articolo 73
del regolamento in materia di attività consultiva. Ritiene
inoltre possibile inserire un riferimento alle questioni sulle
disparità di trattamento, emerse nel corso del dibattito.
Il deputato Alberto LEMBO, Relatore, formula,
conclusivamente, la seguente proposta di parere:
"PARERE FAVOREVOLE
a condizione che, per quanto attiene alla chiarezza e alla
proprietà della formulazione del testo:
si chiarisca la portata della disposizione dell'articolo
3, comma 1, terzo periodo, anche in relazione ad eventuali
effetti di essa sui ricorsi proposti dai produttori;
si chiariscano altresì il significato e le implicazioni
della disposizioni dell'articolo 4- bis, definendo in
maniera univoca i compiti della Commissione di garanzia, le
modalità di svolgimento di essi e il loro raccordo con le
funzioni affidate al ministro per le politiche agricole e
all'AIMA;
e con le seguenti osservazioni,
per quanto attiene alla formulazione del testo:
il testo medesimo contiene molti rinvii alla legislazione
previgente, con particolare riferimento all'articolo 1, comma
3, all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 2;
per quanto concerne l'efficacia delle norme ai fini della
semplificazione e del riordinamento della legislazione:
con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2,
comma 8- bis, si valuti l'opportunità di sopprimere il
richiamo all'articolo 3, comma 1, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, trattandosi di disposizione che reca un principio
direttivo per l'esercizio di una delega legislativa;
si provveda ad allineare la disciplina alla normativa
comunitaria in materia di assegnazione delle quote alle
aziende.
Il Comitato sottolinea infine l'esigenza di definire un
quadro complessivo di maggiore certezza normativa in materia
di quote-latte, evitando di intervenire ripetutamente con
provvedimenti "tampone". Ciò in considerazione del fatto che
il decreto-legge contiene un numero troppo ampio di deroghe
alla legislazione previgente, il che ostacola la formazione di
una disciplina chiara e uniforme e determina altresì il
rischio di introdurre incongrue disparità di trattamento,
quali, nel caso di specie, quelle relative alla restituzione
delle liquidità per il solo 1996-1997 e quelle riguardanti la
definizione per aree geografiche dei livelli di
compensazione".
Il Comitato approva all'unanimità la proposta di parere
formulata dal relatore.
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