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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344447
SMC0292-0002
Bollettino Giunte e Commissioni n. 292 del 20 gennaio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-292)
(suddiviso in 75 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.3 dello stampato)
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                 COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
 
 
Esame ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento.
C4454. LAVCOMM
C4454.
Disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1^ dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera (Approvato dal Senato - S. 2910) - (4454) (Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
Martedì 20 gennaio 1998. - Presidenza del Presidente Giorgio LA MALFA. - Intervengono il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole Roberto Borroni, e il Sottosegretario di Stato per la difesa Giovanni Rivera.
ZZSMC ZZRES ZZSMC200198 ZZSMC980120 ZZSMC000198 ZZSMC000098 ZZSMC292 ZZ13 ZZD ZZCN ZZC48 ZZNO ZZXX ZZHH ZZII
     La Commissione inizia l'esame del provvedimento in
  titolo.
     Il Presidente Giorgio LA MALFA rende noto che il disegno
  di legge di conversione all'ordine del giorno del Comitato è
  iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per domani.
  Pertanto, è necessario che il Comitato ne concluda oggi
  l'esame.
     Avverte di avere informato il Presidente della Camera
  della questione sollevata nella scorsa seduta circa i poteri
  del Comitato rispetto alla valutazione dei presupposti di
  necessità e urgenza dei decreti-legge.  Il Presidente della
  Camera, con lettera del 15 gennaio, ha precisato che tale
  valutazione è riservata alla Commissione competente per il
  merito.
     Il deputato Alberto LEMBO,  Relatore,  premesso
  d'essersi adoperato per ottenere le più ampie informazioni sul
  contenuto del provvedimento in esame, invita il Comitato a
  riflettere sulla possibilità di procedere in futuro
  all'acquisizione di elementi conoscitivi in vista dell'esame
  dei testi sui quali sia chiamato ad esprimere il proprio
  parere.
     Il provvedimento in esame, che il Senato della Repubblica
  ha approvato con rilevanti modificazioni, reca misure per la
  restituzione ai produttori di una parte della liquidità
  monetaria derivante dalle somme trattenute dagli acquirenti a
  titolo di prelievo supplementare per quantitativi di latte
  commercializzati in eccedenza rispetto alle quote
  contingentate.  Esso contiene altresì norme volte a
  disciplinare le procedure per il definitivo accertamento della
  produzione lattiera nelle campagne 1995-1996, 1996-1997,
  1997-1998 e 1998-1999.
     Ricorda che la Commissione dell'Unione europea ha aperto
  una procedura
 
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  d'infrazione nei confronti dell'Italia per la gestione delle
  quote negli anni scorsi, Precisa che il provvedimento non
  comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ad
  eccezione delle spese per la Commissione di garanzia prevista
  dall'articolo 4- bis.
     Dal punto di vista tecnico osserva che il decreto-legge
  introduce disposizioni derogatorie rispetto alla legislazione
  vigente: la sovrapposizione dei vari interventi normativi non
  consente l'affermarsi di una disciplina uniforme; dal punto di
  vista della chiarezza e della proprietà nella formulazione del
  testo, deve rilevarsi come numerose disposizioni del decreto
  siano enunziate mediante complessi rinvii alla legislazione
  vigente.
     Si possono notare varie incongruità e disparità di
  trattamento nella restituzione della liquidità: in
  particolare, vi si provvede per la campagna 1996-1997 mentre
  non sono previste misure relativamente alla precedente.
     Questo non dovrebbe essere possibile, in quanto l'articolo
  1 del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, demanda
  all'istituenda Commissione d'indagine il potere di completare
  il controllo straordinario della quantità effettiva di
  produzione per entrambe le annate 1995-96 e 1996-97.  Ancora
  più evidente è la dicotomia rilevabile dalla lettura
  dell'articolo 4, in relazione agli effetti delle nuove
  dichiarazioni di produzione che il produttore è tenuto a
  sottoscrivere.  Nel decreto-legge si definiscono i parametri ai
  quali l'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato
  agricolo si deve attenere per le verifiche; poiché gli stessi
  si riferiscono ad entrambe le annate, mal si comprende come il
  ripristino della liquidità debba essere riferito ad un solo
  anno.
     Il Senato ha apportato modifiche circa le modalità della
  compensazione per l'annata 1995-96.  Tali modifiche non tengono
  conto della disparità di trattamento fra i produttori,
  derivante dal fatto che la sola collocazione geografica degli
  stessi determina fattori diversi di compensazione.
  L'emendamento del Senato rimanda comunque, per la disciplina
  della compensazione, alle disposizioni del decreto-legge 23
  ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 20 dicembre 1996, n. 642, che, definendo diversi livelli
  di compensazione in ragione della sede dell'azienda
  produttrice (di per sé condivisibili in alcuni casi, come per
  le aree montane o alcune zone certamente svantaggiate), nei
  fatti scarica il costo di questi interventi settoriali sui
  soli produttori della pianura, chiamati a pagare il prelievo
  anche per gli altri.
     Con un emendamento introdotto dal Senato viene istituita
  una Commissione di garanzia alla quale, nei fatti, non è
  conferito alcun potere, né risultano definiti gli strumenti
  normativi di cui può servirsi.
     Pare quindi che debba essere introdotto un riferimento ai
  poteri disciplinati dal comma 7 dell'articolo 2.  Non è infatti
  sufficiente affermare che, essendo definiti i poteri di
  verifica, agli stessi si debba sempre far riferimento, giacché
  competente agli accertamenti è soltanto l'AIMA, mentre la
  Commissione svolge funzioni di garanzia.  Invero, dovendo la
  Commissione garantire proprio la verifica da parte dell'AIMA,
  non può farlo se non dispone di poteri almeno eguali a quelli
  conferiti all'Azienda.  Appare inoltre incoerente il
  riferimento ai vincoli derivanti, a carico dell'AIMA, dai
  rilievi formulati dalla Commissione di garanzia.  E' illogico
  affidare alla stessa AIMA il compito di verificare nuovamente
  le posizioni rilevate dalla Commissione, senza prevedere un
  vincolo più stringente proprio per garantire che le verifiche
  siano puntuali e coerenti.
     Il comma 4- bis  dell'articolo 1 è inapplicabile,
  perché il legislatore interviene sui rapporti tra privati
  senza definire un vincolo preciso.  Quanto al comma 3 dello
  stesso articolo, deve segnalarsi che l'innalzamento della
  quota di produzione individuale, ai fini della trattenuta
  finanziaria da parte dell'acquirente, per la sola annata in
  corso introduce palesi elementi di disparità fra i produttori
  e rispetto alle diverse annate.  La disparità fra i produttori
 
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  si riferisce al fatto che i possessori di quota B sono coloro
  che hanno incrementato la produzione tra il 1988 e il 1992, e
  non certo in misura univoca e paritaria; inoltre, ove esista
  una seppur esigua produzione di quota B, viene preclusa la
  fruizione dei benefìci previsti per i possessori di quota A.
  Evidente è altresì la disparità rispetto alle annate.  In
  quella 1995-96, la restituzione della liquidità discrimina i
  produttori a seconda del tipo di compensazione; in quella
  1996-97, la discriminazione deriva dal rapporto fra produzione
  totale e quota posseduta; in quella 1997-98, infine, i
  possessori di quota B sono discriminati rispetto ai possessori
  di sola quota A.
     Propone pertanto di esprimere il seguente di parere:
                      "PARERE FAVOREVOLE
     a condizione che la Commissione di merito si attivi, in
  funzione conoscitiva, emendativa e di indirizzo:
       a)  esaminando, prima dell'approvazione del
  presente decreto, le risultanze derivanti dal lavoro svolto
  dalla Commissione d'indagine il cui mandato è scaduto lo
  scorso 17 gennaio e i cui risultati sono a disposizione dal
  giorno successivo;
       b)  per quanto attiene alla chiarezza e alla
  proprietà della formazione del testo, provvedendo a
  riformulare le disposizioni soprattutto nella parti contenenti
  rinvii alla legislazione previgente, in particolare
  all'articolo 1, comma 7, all'articolo 3, comma 1, e
  all'articolo 4, comma 2;
       c)  per quanto concerne il profilo dell'efficacia
  delle norme ai fini della semplificazione e del riordinamento
  della legislazione, valutando l'opportunità di inserire
  elementi di certezza normativa in tema di quote latte, al fine
  di evitare di intervenire ogni volta con provvedimenti
  "tampone" in considerazione del fatto che il decreto-legge
  contiene diverse deroghe alla legislazione previgente e ciò
  impedisce la costituzione di una disciplina chiara e
  uniforme;
     in funzione emendativa e di indirizzo:
       d)  intervenga al fine di eliminare la incongruità
  e disparità di trattamento nella restituzione della liquidità
  (articolo 1, comma 1), in quanto, mentre si provvede per
  l'anno 1996-1997, la si omette per l'anno precedente; ciò non
  appare possibile in seguito all'istituzione di una Commissione
  di indagine alla quale è stato demandato il compito di
  completare il controllo straordinario della quantità effettiva
  di produzione sia per l'anno 1995-1996, sia per l'anno
  1996-1997 (articolo 1 del decreto legge 7 maggio 1997, n. 118,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n.
  204),
       e)  elimini la disparità di trattamento (comma 1
  dell'articolo 3) tra produttori, in riferimento alla
  compensazione per il periodo 1995-1996, in quanto la
  compensazione eseguita ai sensi del decreto legge 23 ottobre
  1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
  dicembre 1996, n. 642, definisce diversi livelli di
  compensazione in base alla collocazione geografica
  dell'azienda produttrice, ciò contrastando con il dettato
  costituzionale;
       f)  chiarisca se il terzo periodo del comma 1
  dell'articolo 3 comporti la decadenza di tutti i ricorsi, sia
  in sede amministrativa che civile, intentati dai produttori a
  tutela dei propri interessi.  Ciò costituirebbe un uso
  strumentale della norma, finalizzato a tutelare
  l'amministrazione pubblica a danno dei cittadini che, per far
  valere i propri diritti, si troverebbero a dover presentare
  nuovi ricorsi;
       g)  preveda che la Commissione di garanzia, di cui
  all'articolo 4- bis,  sia dotata di strumenti e di poteri
  almeno pari a quelli riconosciuti all'AIMA (articolo 2, comma
  7), affinché l'istituenda Commissione di garanzia possa
  efficacemente operare;
       h)  preveda l'assegnazione delle quote alle aziende
  che dimostrino effettiva produttività propria, in modo da
  riallineare la posizione italiana al dettato comunitario;
 
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       i)  preveda che, nel caso di accertate violazioni,
  il ruolo di sostituto d'imposta sia esercitato dalle
  regioni;
       l)  modifichi le procedure del riesame imposte
  all'AIMA a seguito dei rilievi della Commissione di garanzia
  (articolo 4- bis,  comma 1, ultimo periodo) rendendole più
  incisive e vincolanti;
       m)  valuti se il contenuto della disposizione di
  cui al comma 4- bis  dell'articolo 1 non sia
  strumentalmente utilizzato a scopo politico, in quanto il
  legislatore interviene a regolare rapporti tra privati senza
  un effettivo beneficio per i produttori in quanto tali
  condizioni sono di per se stesse già garantite".
     Il Presidente Giorgio LA MALFA non ritiene possibile
  chiedere alla XIII Commissione l'integrazione degli elementi
  conoscitivi; infatti, il Comitato deve solo esprimere
  valutazioni sulla legislazione.  A questo proposito ricorda che
  la VII Commissione (Cultura) ha ritenuto che l'osservazione
  contenuta nel parere espresso nella precedente seduta, in cui
  si prospettava l'esigenza di integrare i profili finanziari
  sul decreto-legge recante proroga di termini nel settore della
  ricerca scientifica, riguardasse elementi di merito non
  appartenenti alla competenza del Comitato.
     Il deputato Flavio TATTARINI,  Relatore per la XIII
  Commissione,  ritiene che il decreto-legge debba essere
  convertito, dati gli effetti negativi che la mancata
  conversione può comportare, e che l'esame svolto dal Senato e
  le modificazioni introdotte rappresentino il più alto punto di
  sintesi possibile tra le varie posizioni.
     Prima di tutto occorre comprendere i limiti entro cui il
  parere del Comitato può intervenire.  Dalla lettura del
  regolamento emerge che i criteri di riferimento per l'esame
  del Comitato sono costituiti dall'omogeneità, semplicità,
  chiarezza e proprietà della formulazione dei testi.  Dalla
  lettura del parere, invece, emerge la tendenza ad andare oltre
  i parametri indicati, prospettando scelte politiche che
  attengono al merito.  Ciò è evidente per i profili di indirizzo
  contenuti nel parere, mentre, quanto a quelli conoscitivi,
  l'attesa di ulteriori elementi sarebbe un intralcio perché i
  risultati degli accertamenti dell'apposita Commissione sono
  funzionali alla determinazione delle quantità prodotte e
  commercializzate ai fini dell'assegnazione delle quote, la
  quale è presupposto per adempimenti di competenza dell'AIMA.
  Non sembra che l'articolo 3, comma 1, comporti una disparità
  di trattamento dal punto di vista geografico.  Si tratta di
  disposizione omogenea con il testo nel suo insieme, che si
  limita ad applicare norme già esistenti.  Quanto all'articolo
  4- bis,  la funzione della Commissione ivi prevista è
  transitoria e garantisce che le procedure adottate in materia
  di diritti degli allevatori siano rispettate e conformi alla
  normativa comunitaria.
     L'obiettivo del relatore, con la prospettazione della
  riforma della legge n. 468 del 1992, è quello di pervenire
  all'istituzione di un sistema misto in materia di quote-latte,
  in cui operino le associazioni, le regioni e l'AIMA, con
  un'autorità di controllo indipendente che assicuri una
  situazione di certezza giuridica.
     La disparità di trattamento nella restituzione della
  liquidità attiene invece al merito.  Il provvedimento prende
  atto di una situazione particolare verificatasi nell'annata
  1995-1996, in cui sono state esperite tutte le prescritte
  procedure di accertamento che, invece, non sono state
  applicate nell'annata 1996-1997.  Infatti, nell'annata
  1995-1996 gli acquirenti hanno proceduto al prescritto
  prelievo e sono stati compiuti i necessari accertamenti.  Se si
  restituisse la quota di prelievo supplementare accantonata, si
  violerebbero norme comunitarie, esponendosi alla procedura
  d'infrazione da parte della Commissione dell'Unione europea.
  Invece, per l'annata 1996-1997, essendo ancora in corso gli
  accertamenti, la situazione giuridica è diversa.  Il Governo ha
  proposto una restituzione transitoria, non essendo in grado di
  stabilire le quote di prelievo
 
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  supplementare da imporre.  Perciò non condivide la proposta di
  parere del relatore, pur constatando l'approfondito lavoro da
  lui svolto.
     Il Presidente Giorgio LA MALFA ricorda che il Comitato è
  stato istituito per verificare la qualità della legislazione,
  ma non può esimersi, ove necessario, da talune valutazioni di
  merito.  La Commissione può del resto discostarsi dal parere
  anche assumendo il fatto che, in taluni passaggi, esso
  travalichi la competenza del Comitato.  Ritiene che sia
  comunque prematuro assumere decisioni sull'ammissibilità della
  proposta di parere o su singole parti di essa.
     Il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole
  Roberto BORRONI rileva che la Commissione governativa di
  indagine ha evidenziato sinora un altissimo numero di
  contratti conclusi in frode alla legge.  L'accertamento
  proseguirà e, al termine, si potrà finalmente avviare un
  confronto paritario con gli altri Stati europei.  Nel rapporto
  con l'Unione europea, il Governo ha perseguito il
  raggiungimento di un punto di equilibrio, che è oggi tuttavia
  assai labile.  L'Unione ha infatti aperto una procedura
  d'infrazione nei riguardi dell'Italia, ma non ha mosso
  osservazioni al decreto-legge in questione.  Non è dunque
  opportuno assumere iniziative che compromettano i termini del
  rapporto con l'Unione europea, così come oggi assestatosi.
     Il deputato Roberto MANZIONE rappresenta, sul punto
  dell'efficacia, l'esigenza di comprendere nella documentazione
  predisposta dagli Uffici anche il testo di eventuali norme di
  decreti-legge precedentemente decaduti riprodotte nei
  provvedimenti all'esame del Comitato.
     Ritiene che il decreto-legge sia contraddittorio, in
  particolare, per quanto concerne il ripristino della
  liquidità, come disciplinato dall'articolo 1.  La Corte dei
  conti ha segnalato la necessità di perseguire le fattispecie
  di mancata verifica: dunque alcuni dati non risultano allo
  stato definitivamente acquisiti, come invece lascerebbe
  intendere il disposto del già ricordato articolo 1.
     Gli articoli 2 e 3, così come formulati, sembrano
  passibili di ulteriori censure in sede comunitaria.  Ritiene
  infine che il Comitato, non potendo dare suggerimenti
  istruttori sul merito, dovrebbe ricorrere senza remore allo
  strumento del parere contrario, se il provvedimento in esame
  non risultasse convincente.
     Il Presidente Giorgio LA MALFA fa presente che il deputato
  Tattarini e il sottosegretario Borroni debbono allontanarsi,
  avendo la Commissione agricoltura avviato l'esame del
  provvedimento.  Ricorda al riguardo che il Presidente della
  Camera ha stabilito che gli emendamenti in Commissione
  potranno essere presentati entro le due ore successive
  all'espressione del parere da parte del Comitato.
     Il deputato Gian Franco ANEDDA sottolinea la delicatezza
  del profilo dei rapporti tra Commissioni di merito e attività
  del Comitato.  Rileva inoltre la necessità di intervenire sul
  testo ai fini di una sua maggiore chiarezza, per altro
  difficile da perseguire in considerazione dell'estrema
  tecnicità della materia.  Oltre che in ordine a singole
  disposizioni, un alto grado di oscurità si riscontra infatti
  in tutto il provvedimento.  Condivide comunque i suggerimenti
  avanzati dal relatore.
     Il deputato Raffaele CANANZI, quanto al rapporto tra gli
  articoli 16- bis  e 96- bis,  ricorda che quest'ultimo
  dispone che il parere reso dal Comitato in tale sede può
  contemplare anche la proposta di soppressione di talune
  disposizioni; alle previsioni generali dell'articolo 16- bis
  sembrano dunque aggiungersi quelle specifiche di cui
  all'articolo 96- bis.
     Rileva inoltre che la chiarezza è un dato relativo, da
  riferire cioè alle differenti materie prese di volta in volta
  in esame, ciascuna delle quali presenta un diverso grado di
  flessibilità.  Nel caso di specie, si potrebbe al riguardo
  inserire
 
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  un'osservazione con la quale s'inviti la Commissione a porre
  rimedio alle eventuali oscurità riscontrate.
     Ricorda poi che il Comitato non ha competenze sotto il
  profilo del merito del provvedimento, se non in quanto siano
  funzionali ai parametri che il regolamento determina in
  relazione all'attività del Comitato.  Quanto al profilo dei
  limiti alla reiterazione dei decreti-legge, ritiene che da
  esso debbano espungersi le fattispecie in cui il Governo,
  adottando un decreto-legge, arricchisca il contenuto di norme
  di precedenti decreti-legge decaduti con le osservazioni
  emerse nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge
  di conversione.
     Quanto al differente trattamento rispetto alle annate
  1995-1996 e 1996-1997, giudica che esso discenda da una
  precisa scelta politica del Governo, perciò estranea al campo
  d'azione del Comitato.
     Passando all'analisi del testo del parere del relatore,
  ritiene che la lettera  a)  sia superflua; la lettera
  b)  potrebbe essere assunta come raccomandazione, visto
  che l'estrema complessità di taluni rinvii talvolta ne
  sconsiglia l'esplicitazione.  La lettera  c)  può essere
  anch'essa oggetto di un auspicio in vista di una complessiva
  revisione della materia, come detto, assai complessa.  Le
  lettere  d)  ed  e)  rientrano invece pienamente nel
  merito del provvedimento.  Chiede quindi chiarimenti in merito
  alla lettera  f)  e alla lettera  g),  ritenendo che
  la norma introdotta dal Senato, cui si fa riferimento, sia
  chiara, non rendendo necessarie ulteriori esplicitazioni in
  ordine ai poteri della Commissione di garanzia.  Anche le
  restanti lettere sembrano attenere al merito ed esulare quindi
  dalle competenze del Comitato.
     Suggerisce infine l'espressione di un parere favorevole,
  con le osservazioni sopra indicate.
     Il Presidente Giorgio LA MALFA rileva che quanto detto dal
  deputato Cananzi sembra introdurre una distinzione tra
  condizioni e osservazioni nei pareri del Comitato, nel senso
  che solo le prime riguardano modificazioni puntuali da
  introdurre nel testo.
     Il deputato Raffaele CANANZI precisa che ciò che riguarda
  modifiche del testo può anche aver forma di osservazione
  quando il rilevo sulla qualità del testo riguardi elementi che
  non favoriscono la qualità delle norme, ma tuttavia non sono
  talmente patologici da inficiarla.
     Il deputato Giovanni MELONI invita il Comitato a prestare
  attenzione a non entrare nel merito del testo e concorda con
  il deputato Cananzi sulla differenza tra osservazioni e
  condizioni.  Quanto al richiamo alla legislazione vigente,
  occorre distinguere se si tratta di provvedimento che
  interviene su una materia in modo organico - il che comporta
  necessariamente semplici richiami per ragioni, per così dire,
  volumetriche - o, invece, di decreti-legge.
     Inoltre, l'esame dei risultati della Commissione di
  indagine esula dalla competenza del Comitato.  La chiarezza
  nella formulazione del testo può essere una raccomandazione,
  mentre, per quanto riguarda la lettera  c)  della proposta
  del relatore, il suo contenuto può essere oggetto di un ordine
  del giorno più che di un parere.  La lettera  f)  può
  costituire lo spunto per un chiarimento da parte della
  Commissione di merito; quanto alla lettera  g),  osserva
  che la Commissione di garanzia è già dotata dei necessari
  poteri.  Per il resto, ritiene che il contenuto del parere
  proposto attenga al merito.
     Il deputato Vincenzo SINISCALCHI, premessa l'opportunità
  di destinare una riunione del Comitato alla determinazione dei
  criteri che esso deve seguire nella sua attività, ritiene che
  il merito debba essere considerato solo in quanto attenga a
  distorsioni legislative.  Certo il testo in esame è assai
  composito, ed è stato modificato dal Senato, ove non esiste un
  organismo simile al Comitato.  In ogni caso, occorre tener
  conto delle diversità esistenti, nella disciplina dei criteri
  d'esame, tra gli articoli 96- bis  e 16- bis.
 
                               Pag. 9
 
  Quest'ultimo richiede una considerazione della compatibilità
  generale del decreto-legge.  Valutando la proposta di parere
  del relatore, in merito alla lettera  a)  rileva che il
  Comitato può ritenere auspicabile un'integrazione degli
  elementi conoscitivi, ma non si può spingere al di là di un
  suggerimento, data l'autonomia conoscitiva delle Commissioni
  di merito.
     Dalla lettera  b)  emerge la questione della valenza
  comunicativa delle norme, ma ritiene che non si possa indicare
  alla Commissione la tecnica da adottare nella formulazione dei
  richiami legislativi.
     Quanto alla lettera  c),  suggerisce di evitare il
  ricorso a provvedimenti "tampone".  In merito alla lettera
  d)  è invece dubbio che il Comitato possa entrare nel
  processo formativo della volontà del legislatore.  Esprime
  preoccupazioni in merito alla lettera  e)  perché comporta
  la valutazione della parità di trattamento, che è questione
  riguardante la legittimità costituzionale delle disposizioni.
  Quanto alla lettera  f),  ritiene che le disposizioni in
  esame non producano effetti di decadenza; del resto, esse sono
  state previamente concertate con le parti sociali.  In merito
  alla lettera  g),  osserva che la regolamentazione della
  Commissione di garanzia non può rientrare nelle valutazioni
  del Comitato.  Anche la previsione della modificazione delle
  procedure di riesame costituisce materia rimessa alle attività
  della Commissione.
     Infine, con riferimento alla lettera  m),  ritiene che
  i criteri indicati nel comma 4- bis  dell'articolo 1 siano
  sufficientemente definiti.
     Il deputato Giorgio REBUFFA concorda integralmente con il
  parere del relatore e ne propone l'approvazione.  Prospetta
  l'opportunità di dedicare specifiche riunioni del Comitato
  alla definizione di talune questioni metodologiche e di
  principio, per evitare diseconomie a danno del buon andamento
  dei lavori del Comitato.  Rileva altresì che il relatore per la
  Commissione di merito dovrebbe astenersi dall'esprimere
  giudizi sul contenuto dei pareri in corso di esame presso il
  Comitato, quanto meno per ragioni di correttezza e di
  opportunità.  Sottolinea quindi che, essendo la funzione del
  Comitato quella di sollecitare la responsabilità della
  Commissione di merito sotto il profilo della chiarezza e
  dell'omogeneità del testo, non bisogna considerare con
  eccessivo timore l'eventualità di esprimere pareri
  contrari.
     Concorda con le censure sollevate nelle lettere  d)
  ed  e),  che evidenziano fattispecie di disparità di
  trattamento.  Sul punto dei rinvii normativi, si potrebbe
  suggerire almeno un riferimento al titolo dei provvedimenti
  richiamati.  Rileva quindi l'esistenza di numerosi interventi
  derogatori.  Ribadisce conclusivamente il pieno consenso sul
  contenuto del parere del relatore, ricordando che un
  provvedimento controverso come quello in esame richiede ancor
  maggiore chiarezza del disposto normativo.
     Il Presidente Giorgio LA MALFA segnala l'opportunità di
  evitare che le Commissioni motivino la decisione di
  disattendere il parere rilevando che il Comitato si è espresso
  al di fuori delle proprie competenze.
     Il deputato Alberto LEMBO,  Relatore,  ritiene
  opportuno svolgere preliminarmente talune considerazioni di
  metodo.  Suggerisce in primo luogo di anticipare quanto più
  possibile l'esame dei provvedimenti presso il Comitato, per
  consentire un maggiore approfondimento.  Rileva quindi che
  l'articolo 96- bis  amplia la sfera di attribuzioni del
  Comitato: ove si richiedesse in proposito un parere al
  Presidente della Camera, questi, eventualmente con il conforto
  della Giunta per il regolamento, non potrebbe che confermare
  tale avviso.  Fa propri infine i rilievi del deputato Rebuffa
  circa l'intervento del relatore per la XIII Commissione.
     Il Presidente Giorgio LA MALFA fa presente che, pur
  nutrendo anch'egli talune perplessità sui rilievi mossi dal
  deputato Tattarini allo schema di parere predisposto dal
  relatore, ha ritenuto preferibile
 
                              Pag. 10
 
  non intervenire in proposito, per consentire un sereno
  andamento dei lavori del Comitato.
     Il deputato Alberto LEMBO,  Relatore,  prospetta
  quindi l'opportunità di pervenire ad un parere articolato e,
  se possibile, unanime.  Si dichiara al riguardo disposto ad
  accogliere le proposte emendative che i colleghi vorranno
  avanzare.  Nel merito, è disponibile all'eliminazione della
  lettera  a).  Ritiene invece necessario ribadire il
  contenuto della lettera  b),  in ordine alla chiarezza, e
  della lettera  c),  concernente il profilo della
  semplificazione.
     Il deputato Raffaele CANANZI ricorda che è funzione
  propria del decreto-legge introdurre misure straordinarie,
  legate a situazioni contingenti e limitate; ad un
  decreto-legge non si possono di conseguenza richiedere effetti
  rilevanti sul piano della semplificazione.
     Il Presidente Giorgio LA MALFA fa presente che le
  fattispecie possono comunque essere assai differenti: ad
  esempio, il problema delle quote-latte risale addietro nel
  tempo ed è stato oggetto di numerosi provvedimenti
  normativi.
     Il deputato Alberto LEMBO,  Relatore,  osserva che,
  per ciò che riguarda le lettere  d)  ed  e),  non
  possono tacersi le gravi disparità di trattamento presenti nel
  provvedimento.
     Il deputato Vincenzo SINISCALCHI chiede che il relatore
  specifichi in concreto le disparità richiamate.
     Il deputato Alberto LEMBO,  Relatore,  ricorda, ad
  esempio, che l'eccesso di produzione è stato in passato
  diversamente sanzionato con riferimento non all'eccesso in
  quanto tale, ma alle diverse regioni in cui i produttori si
  trovavano ad operare.  Ritiene che, sul punto della disparità
  del trattamento, il Comitato potrebbe comunque dare un
  segnale, in un momento di precario equilibrio e di
  inquietudine del settore.
     Il Presidente Giorgio LA MALFA fa presente che le
  preoccupazioni dell'onorevole Lembo possono essere soddisfatte
  con un'adeguata riformulazione della lettera  c).
     Il deputato Alberto LEMBO,  Relatore,  quanto alla
  lettera  f)  ritiene comunque necessario suggerire alla
  Commissione l'opportunità di un chiarimento da parte del
  Governo, con speciale riferimento agli effetti processuali
  della norma.  E' altresì opportuno segnalare alla Commissione
  la necessità di acquisire chiarimenti anche in ordine ai punti
  g)  e  l),  relativi alla Commissione di garanzia, e
  al punto  m).
     Il Presidente Giorgio LA MALFA, dopo aver riassunto le
  opinioni emerse dal dibattito e sottolineato l'esigenza di
  meglio definire le modalità operative con cui la Commissione
  di garanzia sarà chiamata a svolgere le proprie funzioni,
  sospende brevemente la seduta per consentire la riformulazione
  del parere alla luce della discussione svoltasi.
 
     La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 11,50.
 
       Il Presidente Giorgio LA MALFA ritiene che la proposta
  del relatore possa essere riformulata come segue:
                      "PARERE FAVOREVOLE
     a condizione che, per quanto attiene alla chiarezza e alla
  proprietà della formulazione del testo:
       si provveda a riformulare le disposizioni che contengono
  rinvii alla legislazione previgente, con particolare
  riferimento all'articolo 1, comma 3, all'articolo 3, comma 1,
  e all'articolo 4, comma 2;
       si chiarisca la portata della disposizione dell'articolo
  3, comma 1, terzo
 
                              Pag. 11
 
  periodo, anche in relazione ad eventuali effetti di essa sui
  ricorsi proposti dai produttori;
       si chiariscano altresì il significato e le implicazioni
  delle disposizioni dell'articolo 4- bis,  definendo in
  maniera univoca i compiti della Commissione di garanzia, le
  modalità di svolgimento di essi e il loro raccordo con le
  funzioni affidate al ministro per le politiche agricole e
  all'AIMA;
     e con le seguenti osservazioni riferite all'efficacia
  delle norme ai fini della semplificazione e del riordinamento
  della legislazione:
       si valuti l'esigenza di inserire elementi di maggiore
  certezza normativa in materia di quote-latte, evitando di
  intervenire ripetutamente con provvedimenti "tampone".  Ciò in
  considerazione del fatto che il decreto-legge contiene un
  numero troppo ampio di deroghe alla legislazione previgente,
  il che ostacola la formazione di una disciplina chiara e
  uniforme;
       con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2,
  comma 8- bis,  si valuti l'opportunità di ammettere il
  richiamo all'articolo 3, comma 1, della legge 15 marzo 1997,
  n. 59, trattandosi di disposizione che reca un principio
  direttivo per l'esercizio di una delega legislativa;
       si provveda ad allineare la disciplina alla normativa
  comunitaria in materia di assegnazione delle quote alle
  aziende".
     Il deputato Raffaele CANANZI ritiene che le tre condizioni
  indicate comportino la revisione di tutto il testo.  Perciò è
  più opportuno prevedere come osservazioni alcune condizioni.
  Inoltre nel secondo e terzo punto il chiarimento dovrebbe
  avere una valenza interpretativa.  Propone infine di eliminare
  l'ultimo punto, che è mera questione di merito.  Fa presente
  che nel lavoro del Comitato rileva il tipo di provvedimento in
  esame, vale a dire il fatto che si tratti o meno di
  decretazione di urgenza.
     Dopo un intervento del Presidente Giorgio LA MALFA, il
  quale precisa che l'ultimo punto deve intendersi riferito al
  futuro, il deputato Raffaele CANANZI concorda con tale punto
  come specificato.
      Il deputato Roberto MANZIONE ritiene che il problema
  della reiterazione appartenga alla competenza del Comitato.  La
  differenza fra progetto di legge e decreto-legge ha
  implicazioni di natura temporanea, ma non può condizionare i
  lavori del Comitato.
      Si può inserire un ulteriore rilievo che riguardi la
  chiarezza della formulazione in rapporto al contrasto fra gli
  articoli 1, da un lato, e 2 e 3 dall'altro, dal punto di vista
  del trattamento dei produttori nelle annate 1995-1996 e
  1996-1997.
      Il deputato Giorgio REBUFFA concorda con la formulazione
  proposta.  La differenza tra condizione e osservazione si deve
  valutare in termini di impatto, che nel primo caso è maggiore
  imponendo una riformulazione del testo.
     Il Comitato non può lasciarsi condizionare dall'urgenza
  del provvedimento.
      Il deputato Alberto LEMBO,  Relatore,  ritiene che la
  scadenza del decreto-legge non possa condizionare il Comitato.
  La Commissione di merito può disattendere il parere, ma il
  Comitato può esprimere le sue valutazioni con condizioni e
  osservazioni.  Concorda con la riformulazione proposta, che
  tuttavia dovrebbe essere integrata con un invito alla
  Commissione nel senso indicato ai punti  d)  ed  e)
  della proposta originaria.
      Il deputato Raffaele CANANZI concorda sull'integrazione
  proposta dal relatore e ritiene che il primo punto dovrebbe
  avere la forma di una osservazione.  I due successivi
  dovrebbero invece avere forma di raccomandazione.
      Dopo l'intervento del Presidente Giorgio LA MALFA, il
  quale precisa che una raccomandazione concepita in tali
  termini non rientra fra i compiti del Comitato, il
 
                              Pag. 12
 
  deputato Raffaele CANANZI ritiene che i primi due punti della
  proposta di parere suggerita dal Presidente debbano aver forma
  di condizione.
      Il deputato Gian Franco ANEDDA ritiene che il Comitato
  possa formulare richieste alla Commissione di merito, che
  potrà accoglierle o meno, senza restare irretito nel dilemma
  tra condizione e osservazione.
      Il Presidente Giorgio LA MALFA fa presente che il
  Comitato non può non tener conto del disposto dell'articolo 73
  del regolamento in materia di attività consultiva.  Ritiene
  inoltre possibile inserire un riferimento alle questioni sulle
  disparità di trattamento, emerse nel corso del dibattito.
      Il deputato Alberto LEMBO,  Relatore,  formula,
  conclusivamente, la seguente proposta di parere:
                      "PARERE FAVOREVOLE
     a condizione che, per quanto attiene alla chiarezza e alla
  proprietà della formulazione del testo:
       si chiarisca la portata della disposizione dell'articolo
  3, comma 1, terzo periodo, anche in relazione ad eventuali
  effetti di essa sui ricorsi proposti dai produttori;
       si chiariscano altresì il significato e le implicazioni
  della disposizioni dell'articolo 4- bis,  definendo in
  maniera univoca i compiti della Commissione di garanzia, le
  modalità di svolgimento di essi e il loro raccordo con le
  funzioni affidate al ministro per le politiche agricole e
  all'AIMA;
  e con le seguenti osservazioni,
     per quanto attiene alla formulazione del testo:
     il testo medesimo contiene molti rinvii alla legislazione
  previgente, con particolare riferimento all'articolo 1, comma
  3, all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 2;
     per quanto concerne l'efficacia delle norme ai fini della
  semplificazione e del riordinamento della legislazione:
       con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2,
  comma 8- bis,  si valuti l'opportunità di sopprimere il
  richiamo all'articolo 3, comma 1, della legge 15 marzo 1997,
  n. 59, trattandosi di disposizione che reca un principio
  direttivo per l'esercizio di una delega legislativa;
       si provveda ad allineare la disciplina alla normativa
  comunitaria in materia di assegnazione delle quote alle
  aziende.
     Il Comitato sottolinea infine l'esigenza di definire un
  quadro complessivo di maggiore certezza normativa in materia
  di quote-latte, evitando di intervenire ripetutamente con
  provvedimenti "tampone".  Ciò in considerazione del fatto che
  il decreto-legge contiene un numero troppo ampio di deroghe
  alla legislazione previgente, il che ostacola la formazione di
  una disciplina chiara e uniforme e determina altresì il
  rischio di introdurre incongrue disparità di trattamento,
  quali, nel caso di specie, quelle relative alla restituzione
  delle liquidità per il solo 1996-1997 e quelle riguardanti la
  definizione per aree geografiche dei livelli di
  compensazione".
     Il Comitato approva all'unanimità la proposta di parere
  formulata dal relatore.
 
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