| La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Roberto DI ROSA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo),
relatore, osserva che il provvedimento, approvato dalla
VII Commissione permanente del Senato in sede deliberante,
risulta dallo stralcio dell'articolo 1, commi 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8, 9 e 10, e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge
n. 2287, recante "Proroga di termini", e contiene disposizioni
riguardanti il settore universitario e della ricerca
scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole.
L'articolo 2, comma 1, prevede l'erogazione di un
contributo agli enti locali per le spese sostenute in
relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale
insegnante, per l'anno scolastico 1995-96 e per gli ultimi
quattro mesi del 1996. Il successivo comma 2 quantifica il
relativo onere in 26 miliardi per il 1995 e in 90 miliardi per
il 1996, per la cui copertura finanziaria indica lo
stanziamento iscritto al capitolo 1601 (Fondo ordinario per il
finanziamento dei bilanci degli enti locali) dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per i medesimi esercizi
finanziari. Relativamente alla quantificazione degli oneri, il
Servizio del bilancio non ha nulla da osservare; sulla loro
copertura, invece, la norma ha suscitato talune perplessità in
sede di esame per il parere da parte della Commissione
bilancio del Senato, in quanto la copertura degli oneri è a
carico di esercizi ormai trascorsi. Il Governo ha in tale
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occasione fatto presente che la norma rappresenta la
sanatoria di effetti di gestioni relative ad esercizi che
risultano già esauriti; sembra comunque opportuno che il
Governo fornisca anche in questa sede precisazioni al
riguardo.
L'articolo 2, comma 3, prevede la concessione di un
contributo agli enti locali per il 1997 al fine di assicurare
la continuità del servizio di mensa per il personale docente,
dipendente dallo Stato, impegnato nella vigilanza ed
assistenza degli alunni durante la refezione scolastica.
L'importo del contributo è determinato in 90 miliardi per il
1997; essendo tale esercizio finanziario ormai trascorso,
sarebbe necessario che il testo fosse modificato in modo da
prevedere la decorrenza iniziale dell'onere dal 1998.
Il successivo comma 5 del medesimo articolo 2 prevede che,
a decorrere dal 1998, agli oneri derivanti dal servizio di
mensa per il personale docente si provveda con le
disponibilità finanziarie destinate alla contrattazione
collettiva relativa al comparto del personale della scuola; a
tal fine le predette disponibilità sono incrementate di 90
miliardi annui a decorrere dal 1998.
Per quanto attiene alla quantificazione degli oneri, il
Servizio del bilancio non ha nulla da osservare.
La copertura finanziaria dei predetti oneri è imputata al
fondo speciale di parte corrente del bilancio 1997-1999. La
quota per il 1997 è integralmente coperta sulla rubrica
Tesoro; tale quota, peraltro, per poter garantire la copertura
richiesta, dovrebbe essere soggetta a slittamento, essendo le
somme iscritte sul fondo speciale di parte corrente per il
1997 già passate in economia (ricorda che, ai sensi
dell'articolo 11- bis, comma 5, della legge n. 468 del
1978, possono rientrare fra gli slittamenti all'anno
successivo solo i provvedimenti relativi ad obblighi
internazionali, ad obblighi risultanti dai contratti e a norme
riguardanti i contratti nel pubblico impiego). Per quanto
riguarda invece gli anni successivi, esiste nei fondi speciali
1998-2000 un'apposita e capiente finalizzazione all'interno
dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; sarebbe
pertanto necessario che la formula di copertura del
provvedimento in esame si adeguasse a tali fondi.
Per quanto riguarda gli altri articoli del disegno di
legge, segnala alcune norme sulle quali il Governo dovrebbe
fornire chiarimenti in merito alla possibilità che dalla loro
approvazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio delle Università e, indirettamente, di quello dello
Stato. Si tratta delle seguenti disposizioni:
articolo 1, comma 5, che sembra facilitare l'accesso dei
ricercatori alla fascia superiore;
articolo 1, comma 7, che autorizza l'ammissione in
soprannumero di medici extracomunitari alle scuole di
specializzazione;
articolo 1, comma 8, che autorizza l'Università "La
Sapienza" di Roma a prorogare contratti di lavoro a tempo
determinato con il personale medico;
articolo 1, comma 9, che, pur con il requisito
dell'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato,
autorizza l'ammissione alle scuole di specializzazione dei
medici ammessi con riserva negli anni accademici 1991-92 e
1992-93 a seguito di provvedimenti di sospensiva da parte
dell'autorità giudiziaria. In proposito il Servizio del
bilancio osserva che il significato dell'inciso "senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato" dovrebbe essere
chiarito dal Governo, per quanto attiene in particolare alla
questione se esso debba intendersi nel senso che i medici cui
si riferisce la norma non abbiano titolo alla erogazione della
borsa di studio spettante ai medici specializzandi;
articolo 1, commi 10 e 11, che prevedono l'inquadramento
in ruolo di tecnici laureati e di personale assunto dalle
Università e dagli Osservatori astronomici, astrofisici e
vesuviano per lo svolgimento di funzioni tecniche e
socio-sanitarie. Si tratta di un problema di
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particolare delicatezza, che si trascina da tempo: si pone
infatti la questione del rapporto fra la fonte legislativa e
quella contrattuale, con il rischio della rilegificazione di
una materia già rimessa all'autonomia contrattuale. Inoltre,
gli oneri devono essere attentamente quantificati, considerata
la platea dei potenziali beneficiari, anche se il comma 11
prevede che non vi siano oneri a carico dello Stato. E' in
corso una disputa sulla stampa per quanto attiene alla
quantificazione dell'onere, per cui sui commi 10 e 11
dell'articolo 1 appare necessario disporre di una relazione
tecnica, la cui predisposizione sembra peraltro opportuna
sull'intero testo del provvedimento. Chiede al riguardo il
parere del Governo;
articolo 1, comma 12, che prevede la sanatoria per gli
studenti ammessi con riserva ai corsi universitari;
articolo 1, comma 13, che autorizza al completamento dei
corsi, anche in soprannumero, gli iscritti alle scuole di
ostetricia e per infermieri al 31 dicembre 1996;
articolo 1, comma 16, che assicura ai titolari di borse
per il dottorato di ricerca un trattamento previdenziale e
assistenziale, pur con la specificazione dell'assenza di oneri
per lo Stato. Il Servizio del bilancio non ha nulla da
osservare al riguardo;
l'articolo 1, comma 16- bis, aggiunto dalla
Commissione di merito, che riconosce ai fini della
ricostruzione di carriera ai professori di ruolo e ai
ricercatori il servizio prestato come docente di scuola
secondaria;
l'articolo 1, comma 21- bis, anch'esso introdotto
dalla Commissione di merito, che riconosce ed equipara, a
domanda e con oneri a carico del richiedente, per i professori
di ruolo il periodo riguardante il dottorato di ricerca.
Antonio MARZANO (gruppo forza Italia) osserva di non
condividere nel merito il contenuto del provvedimento; non si
può infatti estendere la liberalizzazione, già applicata al
settore del commercio, anche all'ambito della disciplina
concernente i ruoli dei professori universitari. Anche,
comunque, a voler prescindere da rilievi attinenti al merito
del provvedimento, il disegno di legge in oggetto non appresta
una copertura degli oneri sufficiente e pertanto risulta
sprovvisto degli elementi richiesti perché la Commissione
bilancio si esprima nel senso di un parere favorevole.
Bruno SOLAROLI, presidente, ricorda che sul
provvedimento in oggetto è previsto, ai sensi degli articoli
74 e 75 del Regolamento, il parere della Commissione bilancio,
della Commissione affari costituzionali e della Commissione
Lavoro pubblico e privato. Riterrebbe pertanto utile attendere
che la Commissione lavoro esprima il prescritto parere al fine
di acquisirne la valutazione in merito ai profili di tipo
lavoristico.
Teresio DELFINO (gruppo misto-CDU) desidera associarsi ai
rilievi formulati dal relatore, che in larga parte ha ripreso
osservazioni presenti nei documenti predisposti dagli uffici,
e in particolare quelli che riguardano la necessità di
rivedere la norma di copertura. Ricorda quindi che il
provvedimento concerne questioni che risultano essere aperte
da lungo tempo, sulle quali è opportuno che si giunga quanto
prima ad una soluzione. Pur giudicando, perciò, necessari i
chiarimenti richiesti, non vorrebbe che si utilizzassero
strumentalmente i rilievi riguardanti la quantificazione e la
copertura degli oneri finanziari al fine di bloccare
l' iter del provvedimento.
Salvatore VOZZA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo)
osserva che occorre tenere in considerazione che quanto
previsto dall'articolo 1, commi 11 e 12, è atto a porre fine
ad una situazione di precariato in cui si trovano alcune
categorie di medici che svolgono attività lavorativa presso le
strutture universitarie; essi non godono infatti di alcuna
forma di tutela e
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protezione e quando nel dicembre scorso indirono
un'agitazione di protesta, furono precettati dal Governo.
Occorre perciò che, oltre allo specifico profilo della
copertura finanziaria, vengano tenuti in conto anche altri
aspetti più spiccatamente politici della questione.
Luca DANESE (gruppo forza Italia) osserva che i soggetti
interessati dall'articolo 1 del provvedimento in esame
costituiscono personale già inquadrato nel ruolo; ritiene
inoltre che l'onere differenziale conseguente all'introduzione
delle normative in questione sia di minima entità e pertanto
non deve essere sopravvalutato.
Raffaele VALENSISE (gruppo alleanza nazionale) ricorda che
la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere il proprio
parere in sede consultiva e pertanto non può occuparsi del
merito del provvedimento. Occorre dunque capire con quali
modalità il provvedimento in oggetto potrà essere
correttamente finanziato; è quindi necessario conoscere
l'entità degli oneri conseguenti all'entrata in vigore della
normativa prevista. Nel caso contrario si rischia di illudere
intere categorie di professionisti emanando una
legge-manifesto senza che sia prevista un'adeguata copertura
degli oneri previsti. Esprime pertanto, allo stato degli atti,
il proprio parere contrario sul provvedimento in esame.
Antonio BOCCIA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo)
sottolinea la necessità di un confronto con il Ministro della
funzione pubblica sulle questioni relative al personale, onde
assicurare un coordinamento tra le diverse discipline
introdotte per i singoli settori; segnala che si tratta di una
necessità che già ha avuto modo di evidenziare in altre
occasioni e ricorda che il Ministro Bassanini ha dichiarato
apertamente, in Assemblea, di non essere attualmente in grado
di svolgere una efficace funzione di coordinamento tra i
diversi Ministeri.
Relativamente al provvedimento in esame, condivide il tono
della relazione svolta dal deputato Di Rosa, che ha
sottolineato i problemi esistenti ma con un atteggiamento
comunque di tipo positivo. Segnala dunque la necessità di
avere adeguate assicurazioni non solo da parte del Ministero
del tesoro ma anche da parte del Ministro della funzione
pubblica.
Bruno SOLAROLI, presidente, fa presente di aver già
ricordato che sono chiamate ad esprimere un parere rinforzato
sul disegno di legge in esame anche la Commissione affari
costituzionali e la Commissione lavoro; in particolare, nella
sede della XI Commissione lavoro si svolgerà il confronto con
il Ministro della funzione pubblica.
Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA condivide i rilievi
formulati da relatore con riferimento all'articolo 2 del
disegno di legge, segnalando che esso deve essere quasi
interamente riscritto. In particolare, la norma di copertura
deve essere modificata distinguendo tre diverse tipologie
degli oneri: in primo luogo, si tratta infatti di operare una
sanatoria delle erogazioni già avvenute; in secondo luogo, si
può utilizzare la norma che consente lo slittamento dell'onere
riferito al 1997, in quanto si tratta di onere derivante da
contratto; in terzo luogo, per l'onere a regime, va prevista
la sua copertura, a partire dal 1998, sui fondi speciali di
cui al bilancio 1998-2000.
Quanto al contenuto dell'articolo 1, condivide la
richiesta di relazione tecnica formulata dal relatore: si
tratta infatti di una serie di disposizioni che costituiscono
un esempio di come non si dovrebbe legiferare, dato che gran
parte di esse contengono norme che dovrebbero essere definite
non dal Parlamento ma in sede contrattuale. Si associa anche
alle osservazioni svolte dal relatore, e riprese dai deputati
Marzano e Valensise, circa il ruolo della Commissione
bilancio; al riguardo, si dichiara disponibile, a nome del
Ministero del tesoro, a collaborare con la
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Commissione nell'opera di identificazione degli oneri
finanziari e nell'evitare la proliferazione di deroghe e
regimi speciali, che creano un clima di profonda incertezza ed
originano ulteriori aspettative per sanatorie future.
Più in particolare, pur riservandosi di approfondire la
questione allorquando sarà trasmessa l'apposita relazione
tecnica, avverte che, ad avviso del Ministero del tesoro,
dalle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1
derivano oneri, rispettivamente, nell'ordine di 40 e 250
miliardi. Oneri assai rilevanti sembrano inoltre derivare
dalla norma di cui al comma 21- bis del medesimo
articolo, sulla ricostruzione dello stipendio dei professori
universitari, nonché dalla serie di norme che consentono il
riscatto di precedenti periodi di studio o di lavoro. Fa
inoltre presente che nei casi in cui l'articolato specifica
che non vi sono maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato in relazione a norme dalla cui attuazione derivano nuove
spese, si viola l'articolo 27 della legge n. 468 del 1978, che
stabilisce che le leggi che comportano oneri a carico dei
bilanci degli enti del settore pubblico allargato devono
prevedere la copertura di tali oneri. Occorre inoltre evitare
il rischio che abbia luogo un'applicazione "a geometria
variabile" di tali previsioni, a seconda delle migliori o
peggiori situazioni finanziarie che caratterizzano le diverse
sedi universitarie.
Raffaele VALENSISE (gruppo alleanza nazionale) fa presente
che la materia in esame presenta anche ricadute in termini di
compatibilità con l'ordinamento comunitario, il quale
stabilisce l'obbligo di remunerazione per gli specializzandi
in medicina. Si domanda quindi come mai non sia stato chiesto
anche il parere della XIV Commissione per le politiche
dell'Unione europea.
Bruno SOLAROLI, presidente, precisa che il parere
della XIV Commissione non è ricompreso nelle assegnazioni in
sede consultiva stabilite dal Presidente della Camera.
Roberto DI ROSA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo),
relatore, propone quindi che la Commissione deliberi il
rinvio ad altra seduta del seguito dell'esame del
provvedimento, richiedendo contestualmente al Governo la
trasmissione della relazione tecnica sulla quantificazione
degli oneri ai sensi dell'articolo 11- ter, comma 3,
della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni.
La Commissione approva quindi la proposta di rinvio con
richiesta di relazione tecnica testé formulata dal
relatore.
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