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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344469
SMC0292-0024
Bollettino Giunte e Commissioni n. 292 del 20 gennaio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-292)
(suddiviso in 75 Unità Documento)
Unità Documento n.24 (che inizia a pag.40 dello stampato)
               ...V COMMISSIONE PERMANENTE
             (Bilancio, tesoro e programmazione)
 
 
IN SEDE CONSULTIVA
C4206. LAVCOMM
C4206.
Disegno di legge: Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole (4206). (Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio con richiesta di relazione tecnica).
Martedì 20 gennaio 1998. - Presidenza del Presidente Bruno SOLAROLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Giorgio Macciotta.
ZZSMC ZZRES ZZSMC200198 ZZSMC980120 ZZSMC000198 ZZSMC000098 ZZSMC292 ZZ13 ZZD ZZC5 ZZCO ZZHH ZZII
     La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
     Roberto DI ROSA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo),
  relatore,  osserva che il provvedimento, approvato dalla
  VII Commissione permanente del Senato in sede deliberante,
  risulta dallo stralcio dell'articolo 1, commi 1, 2, 4, 5, 6,
  7, 8, 9 e 10, e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge
  n. 2287, recante "Proroga di termini", e contiene disposizioni
  riguardanti il settore universitario e della ricerca
  scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole.
     L'articolo 2, comma 1, prevede l'erogazione di un
  contributo agli enti locali per le spese sostenute in
  relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale
  insegnante, per l'anno scolastico 1995-96 e per gli ultimi
  quattro mesi del 1996.  Il successivo comma 2 quantifica il
  relativo onere in 26 miliardi per il 1995 e in 90 miliardi per
  il 1996, per la cui copertura finanziaria indica lo
  stanziamento iscritto al capitolo 1601 (Fondo ordinario per il
  finanziamento dei bilanci degli enti locali) dello stato di
  previsione del Ministero dell'interno per i medesimi esercizi
  finanziari.  Relativamente alla quantificazione degli oneri, il
  Servizio del bilancio non ha nulla da osservare; sulla loro
  copertura, invece, la norma ha suscitato talune perplessità in
  sede di esame per il parere da parte della Commissione
  bilancio del Senato, in quanto la copertura degli oneri è a
  carico di esercizi ormai trascorsi.  Il Governo ha in tale
 
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  occasione fatto presente che la norma rappresenta la
  sanatoria di effetti di gestioni relative ad esercizi che
  risultano già esauriti; sembra comunque opportuno che il
  Governo fornisca anche in questa sede precisazioni al
  riguardo.
     L'articolo 2, comma 3, prevede la concessione di un
  contributo agli enti locali per il 1997 al fine di assicurare
  la continuità del servizio di mensa per il personale docente,
  dipendente dallo Stato, impegnato nella vigilanza ed
  assistenza degli alunni durante la refezione scolastica.
  L'importo del contributo è determinato in 90 miliardi per il
  1997; essendo tale esercizio finanziario ormai trascorso,
  sarebbe necessario che il testo fosse modificato in modo da
  prevedere la decorrenza iniziale dell'onere dal 1998.
     Il successivo comma 5 del medesimo articolo 2 prevede che,
  a decorrere dal 1998, agli oneri derivanti dal servizio di
  mensa per il personale docente si provveda con le
  disponibilità finanziarie destinate alla contrattazione
  collettiva relativa al comparto del personale della scuola; a
  tal fine le predette disponibilità sono incrementate di 90
  miliardi annui a decorrere dal 1998.
     Per quanto attiene alla quantificazione degli oneri, il
  Servizio del bilancio non ha nulla da osservare.
     La copertura finanziaria dei predetti oneri è imputata al
  fondo speciale di parte corrente del bilancio 1997-1999.  La
  quota per il 1997 è integralmente coperta sulla rubrica
  Tesoro; tale quota, peraltro, per poter garantire la copertura
  richiesta, dovrebbe essere soggetta a slittamento, essendo le
  somme iscritte sul fondo speciale di parte corrente per il
  1997 già passate in economia (ricorda che, ai sensi
  dell'articolo 11- bis,  comma 5, della legge n. 468 del
  1978, possono rientrare fra gli slittamenti all'anno
  successivo solo i provvedimenti relativi ad obblighi
  internazionali, ad obblighi risultanti dai contratti e a norme
  riguardanti i contratti nel pubblico impiego).  Per quanto
  riguarda invece gli anni successivi, esiste nei fondi speciali
  1998-2000 un'apposita e capiente finalizzazione all'interno
  dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; sarebbe
  pertanto necessario che la formula di copertura del
  provvedimento in esame si adeguasse a tali fondi.
     Per quanto riguarda gli altri articoli del disegno di
  legge, segnala alcune norme sulle quali il Governo dovrebbe
  fornire chiarimenti in merito alla possibilità che dalla loro
  approvazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del
  bilancio delle Università e, indirettamente, di quello dello
  Stato.  Si tratta delle seguenti disposizioni:
       articolo 1, comma 5, che sembra facilitare l'accesso dei
  ricercatori alla fascia superiore;
       articolo 1, comma 7, che autorizza l'ammissione in
  soprannumero di medici extracomunitari alle scuole di
  specializzazione;
       articolo 1, comma 8, che autorizza l'Università "La
  Sapienza" di Roma a prorogare contratti di lavoro a tempo
  determinato con il personale medico;
       articolo 1, comma 9, che, pur con il requisito
  dell'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato,
  autorizza l'ammissione alle scuole di specializzazione dei
  medici ammessi con riserva negli anni accademici 1991-92 e
  1992-93 a seguito di provvedimenti di sospensiva da parte
  dell'autorità giudiziaria.  In proposito il Servizio del
  bilancio osserva che il significato dell'inciso "senza oneri
  aggiuntivi per il bilancio dello Stato" dovrebbe essere
  chiarito dal Governo, per quanto attiene in particolare alla
  questione se esso debba intendersi nel senso che i medici cui
  si riferisce la norma non abbiano titolo alla erogazione della
  borsa di studio spettante ai medici specializzandi;
       articolo 1, commi 10 e 11, che prevedono l'inquadramento
  in ruolo di tecnici laureati e di personale assunto dalle
  Università e dagli Osservatori astronomici, astrofisici e
  vesuviano per lo svolgimento di funzioni tecniche e
  socio-sanitarie.  Si tratta di un problema di
 
                              Pag. 42
 
  particolare delicatezza, che si trascina da tempo: si pone
  infatti la questione del rapporto fra la fonte legislativa e
  quella contrattuale, con il rischio della rilegificazione di
  una materia già rimessa all'autonomia contrattuale.  Inoltre,
  gli oneri devono essere attentamente quantificati, considerata
  la platea dei potenziali beneficiari, anche se il comma 11
  prevede che non vi siano oneri a carico dello Stato.  E' in
  corso una disputa sulla stampa per quanto attiene alla
  quantificazione dell'onere, per cui sui commi 10 e 11
  dell'articolo 1 appare necessario disporre di una relazione
  tecnica, la cui predisposizione sembra peraltro opportuna
  sull'intero testo del provvedimento.  Chiede al riguardo il
  parere del Governo;
       articolo 1, comma 12, che prevede la sanatoria per gli
  studenti ammessi con riserva ai corsi universitari;
       articolo 1, comma 13, che autorizza al completamento dei
  corsi, anche in soprannumero, gli iscritti alle scuole di
  ostetricia e per infermieri al 31 dicembre 1996;
       articolo 1, comma 16, che assicura ai titolari di borse
  per il dottorato di ricerca un trattamento previdenziale e
  assistenziale, pur con la specificazione dell'assenza di oneri
  per lo Stato.  Il Servizio del bilancio non ha nulla da
  osservare al riguardo;
       l'articolo 1, comma 16- bis,  aggiunto dalla
  Commissione di merito, che riconosce ai fini della
  ricostruzione di carriera ai professori di ruolo e ai
  ricercatori il servizio prestato come docente di scuola
  secondaria;
       l'articolo 1, comma 21- bis,  anch'esso introdotto
  dalla Commissione di merito, che riconosce ed equipara, a
  domanda e con oneri a carico del richiedente, per i professori
  di ruolo il periodo riguardante il dottorato di ricerca.
     Antonio MARZANO (gruppo forza Italia) osserva di non
  condividere nel merito il contenuto del provvedimento; non si
  può infatti estendere la liberalizzazione, già applicata al
  settore del commercio, anche all'ambito della disciplina
  concernente i ruoli dei professori universitari.  Anche,
  comunque, a voler prescindere da rilievi attinenti al merito
  del provvedimento, il disegno di legge in oggetto non appresta
  una copertura degli oneri sufficiente e pertanto risulta
  sprovvisto degli elementi richiesti perché la Commissione
  bilancio si esprima nel senso di un parere favorevole.
     Bruno SOLAROLI,  presidente,  ricorda che sul
  provvedimento in oggetto è previsto, ai sensi degli articoli
  74 e 75 del Regolamento, il parere della Commissione bilancio,
  della Commissione affari costituzionali e della Commissione
  Lavoro pubblico e privato.  Riterrebbe pertanto utile attendere
  che la Commissione lavoro esprima il prescritto parere al fine
  di acquisirne la valutazione in merito ai profili di tipo
  lavoristico.
     Teresio DELFINO (gruppo misto-CDU) desidera associarsi ai
  rilievi formulati dal relatore, che in larga parte ha ripreso
  osservazioni presenti nei documenti predisposti dagli uffici,
  e in particolare quelli che riguardano la necessità di
  rivedere la norma di copertura.  Ricorda quindi che il
  provvedimento concerne questioni che risultano essere aperte
  da lungo tempo, sulle quali è opportuno che si giunga quanto
  prima ad una soluzione.  Pur giudicando, perciò, necessari i
  chiarimenti richiesti, non vorrebbe che si utilizzassero
  strumentalmente i rilievi riguardanti la quantificazione e la
  copertura degli oneri finanziari al fine di bloccare
  l' iter  del provvedimento.
     Salvatore VOZZA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo)
  osserva che occorre tenere in considerazione che quanto
  previsto dall'articolo 1, commi 11 e 12, è atto a porre fine
  ad una situazione di precariato in cui si trovano alcune
  categorie di medici che svolgono attività lavorativa presso le
  strutture universitarie; essi non godono infatti di alcuna
  forma di tutela e
 
                              Pag. 43
 
  protezione e quando nel dicembre scorso indirono
  un'agitazione di protesta, furono precettati dal Governo.
  Occorre perciò che, oltre allo specifico profilo della
  copertura finanziaria, vengano tenuti in conto anche altri
  aspetti più spiccatamente politici della questione.
     Luca DANESE (gruppo forza Italia) osserva che i soggetti
  interessati dall'articolo 1 del provvedimento in esame
  costituiscono personale già inquadrato nel ruolo; ritiene
  inoltre che l'onere differenziale conseguente all'introduzione
  delle normative in questione sia di minima entità e pertanto
  non deve essere sopravvalutato.
     Raffaele VALENSISE (gruppo alleanza nazionale) ricorda che
  la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere il proprio
  parere in sede consultiva e pertanto non può occuparsi del
  merito del provvedimento.  Occorre dunque capire con quali
  modalità il provvedimento in oggetto potrà essere
  correttamente finanziato; è quindi necessario conoscere
  l'entità degli oneri conseguenti all'entrata in vigore della
  normativa prevista.  Nel caso contrario si rischia di illudere
  intere categorie di professionisti emanando una
  legge-manifesto senza che sia prevista un'adeguata copertura
  degli oneri previsti.  Esprime pertanto, allo stato degli atti,
  il proprio parere contrario sul provvedimento in esame.
     Antonio BOCCIA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo)
  sottolinea la necessità di un confronto con il Ministro della
  funzione pubblica sulle questioni relative al personale, onde
  assicurare un coordinamento tra le diverse discipline
  introdotte per i singoli settori; segnala che si tratta di una
  necessità che già ha avuto modo di evidenziare in altre
  occasioni e ricorda che il Ministro Bassanini ha dichiarato
  apertamente, in Assemblea, di non essere attualmente in grado
  di svolgere una efficace funzione di coordinamento tra i
  diversi Ministeri.
     Relativamente al provvedimento in esame, condivide il tono
  della relazione svolta dal deputato Di Rosa, che ha
  sottolineato i problemi esistenti ma con un atteggiamento
  comunque di tipo positivo.  Segnala dunque la necessità di
  avere adeguate assicurazioni non solo da parte del Ministero
  del tesoro ma anche da parte del Ministro della funzione
  pubblica.
     Bruno SOLAROLI,  presidente,  fa presente di aver già
  ricordato che sono chiamate ad esprimere un parere rinforzato
  sul disegno di legge in esame anche la Commissione affari
  costituzionali e la Commissione lavoro; in particolare, nella
  sede della XI Commissione lavoro si svolgerà il confronto con
  il Ministro della funzione pubblica.
     Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA condivide i rilievi
  formulati da relatore con riferimento all'articolo 2 del
  disegno di legge, segnalando che esso deve essere quasi
  interamente riscritto.  In particolare, la norma di copertura
  deve essere modificata distinguendo tre diverse tipologie
  degli oneri: in primo luogo, si tratta infatti di operare una
  sanatoria delle erogazioni già avvenute; in secondo luogo, si
  può utilizzare la norma che consente lo slittamento dell'onere
  riferito al 1997, in quanto si tratta di onere derivante da
  contratto; in terzo luogo, per l'onere a regime, va prevista
  la sua copertura, a partire dal 1998, sui fondi speciali di
  cui al bilancio 1998-2000.
     Quanto al contenuto dell'articolo 1, condivide la
  richiesta di relazione tecnica formulata dal relatore: si
  tratta infatti di una serie di disposizioni che costituiscono
  un esempio di come non si dovrebbe legiferare, dato che gran
  parte di esse contengono norme che dovrebbero essere definite
  non dal Parlamento ma in sede contrattuale.  Si associa anche
  alle osservazioni svolte dal relatore, e riprese dai deputati
  Marzano e Valensise, circa il ruolo della Commissione
  bilancio; al riguardo, si dichiara disponibile, a nome del
  Ministero del tesoro, a collaborare con la
 
                              Pag. 44
 
  Commissione nell'opera di identificazione degli oneri
  finanziari e nell'evitare la proliferazione di deroghe e
  regimi speciali, che creano un clima di profonda incertezza ed
  originano ulteriori aspettative per sanatorie future.
     Più in particolare, pur riservandosi di approfondire la
  questione allorquando sarà trasmessa l'apposita relazione
  tecnica, avverte che, ad avviso del Ministero del tesoro,
  dalle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1
  derivano oneri, rispettivamente, nell'ordine di 40 e 250
  miliardi.  Oneri assai rilevanti sembrano inoltre derivare
  dalla norma di cui al comma 21- bis  del medesimo
  articolo, sulla ricostruzione dello stipendio dei professori
  universitari, nonché dalla serie di norme che consentono il
  riscatto di precedenti periodi di studio o di lavoro.  Fa
  inoltre presente che nei casi in cui l'articolato specifica
  che non vi sono maggiori oneri a carico del bilancio dello
  Stato in relazione a norme dalla cui attuazione derivano nuove
  spese, si viola l'articolo 27 della legge n. 468 del 1978, che
  stabilisce che le leggi che comportano oneri a carico dei
  bilanci degli enti del settore pubblico allargato devono
  prevedere la copertura di tali oneri.  Occorre inoltre evitare
  il rischio che abbia luogo un'applicazione "a geometria
  variabile" di tali previsioni, a seconda delle migliori o
  peggiori situazioni finanziarie che caratterizzano le diverse
  sedi universitarie.
     Raffaele VALENSISE (gruppo alleanza nazionale) fa presente
  che la materia in esame presenta anche ricadute in termini di
  compatibilità con l'ordinamento comunitario, il quale
  stabilisce l'obbligo di remunerazione per gli specializzandi
  in medicina.  Si domanda quindi come mai non sia stato chiesto
  anche il parere della XIV Commissione per le politiche
  dell'Unione europea.
     Bruno SOLAROLI,  presidente,  precisa che il parere
  della XIV Commissione non è ricompreso nelle assegnazioni in
  sede consultiva stabilite dal Presidente della Camera.
     Roberto DI ROSA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo),
  relatore,  propone quindi che la Commissione deliberi il
  rinvio ad altra seduta del seguito dell'esame del
  provvedimento, richiedendo contestualmente al Governo la
  trasmissione della relazione tecnica sulla quantificazione
  degli oneri ai sensi dell'articolo 11- ter,  comma 3,
  della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni.
     La Commissione approva quindi la proposta di rinvio con
  richiesta di relazione tecnica testé formulata dal
  relatore.
 
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