| La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Rosanna MORONI (gruppo rifondazione
comunista-progressisti), relatore, ricorda che il
provvedimento contiene modifiche alla legge 6 novembre 1989,
n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli
italiani all'estero.
Nella seduta del 3 luglio 1997 la Commissione aveva
iniziato l'esame in sede consultiva del provvedimento,
deliberando quindi il rinvio dell'esame stesso e segnalando,
con apposite lettere del Presidente indirizzate al Governo e
alla III Commissione, i problemi riscontrati in ordine alla
quantificazione e alla copertura finanziaria.
In data 11 novembre 1997 il Ministro per i rapporti con il
Parlamento ha trasmesso una relazione tecnica che fornisce
un'analisi della quantificazione degli oneri ed ha altresì
proposto una riformulazione della norma di copertura di cui
all'articolo 17- bis.
Nella seduta del 20 novembre 1997 la III Commissione ha
modificato il testo
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trasmesso a suo tempo, modificando gli articoli 10 e
17- bis del provvedimento, quest'ultimo esattamente nel
senso auspicato dal Governo, ed ha avviato le procedure per il
trasferimento della proposta di legge in sede legislativa.
Relativamente alla quantificazione, permane la necessità
di chiarimenti sulla copertura degli oneri derivanti dal
rimborso delle eventuali spese di viaggio e soggiorno
sostenute dalle personalità invitate ai lavori del Consiglio
generale degli italiani all'estero, previsto dal comma 5
dell'articolo 6, che innova rispetto alla disciplina vigente
di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 368 del
1989.
Anche il Servizio del bilancio ritiene che la disposizione
comporti oneri non quantificati né coperti.
Per il resto, il Servizio del bilancio non ha altre
osservazioni da formulare sulla quantificazione degli
oneri.
La nuova norma di copertura di cui all'articolo
17- bis prevede che l'onere derivante dall'attuazione
della legge, stimato in 1 miliardo annuo, sia coperto sul
fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. Non vi sono
osservazioni da formulare su tale norma di copertura, che
appare formulata correttamente e che utilizza un
accantonamento dotato di sufficiente capienza.
Il Sottosegretario Giorgio MACCIOTTA precisa anzitutto che
il comma 5 dell'articolo 6 innova rispetto alla disciplina
vigente solo per quanto riguarda la questione delle spese di
viaggio, essendo già previsto che il Consiglio generale degli
italiani all'estero possa avvalersi di esperti esterni.
Peraltro osserva che all'interno dell'unità previsionale di
base 5.1.2.2 dello stato di previsione del Ministero degli
esteri del bilancio in gestione è già previsto un fondo dotato
per due miliardi (capitolo 3569) appositamente destinato a
coprire le esigenze di funzionamento del Consiglio generale
degli italiani all'estero: si tratta di uno stanziamento
sufficientemente dotato per fronteggiare le spese in
questione.
Rosanna MORONI (gruppo rifondazione
comunista-progressisti), relatore, alla luce delle
dichiarazioni dei rappresentanti del Governo, ritiene che la
Commissione possa esprimere il seguente parere:
PARERE FAVOREVOLE
a condizione che l'articolo 6, comma 5, sia modificato nel
senso di prevedere che l'onere derivante dal rimborso delle
spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli invitati ai
lavori del Consiglio generale degli italiani all'estero sia
posto a carico degli ordinari stanziamenti iscritti nello
stato di previsione della spesa del Ministero degli affari
esteri nel bilancio triennale 1998-2000 in gestione, ove
figura, all'interno dell'unità previsionale di base 5.1.2.2
"Collettività italiane all'estero", uno specifico stanziamento
destinato alle spese di funzionamento del Consiglio generale
degli italiani all'estero (capitolo 3569), la cui capienza
appare adeguata per fronteggiare l'onere in questione.
La Commissione approva quindi la proposta di parere
favorevole con condizione formulata dal relatore.
La seduta termina alle 11,35.
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