| Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Maria CARAZZI (gruppo rifondazione
comunista-progressisti), relatore, osserva che il
provvedimento reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo
quadro di cooperazione economica, industriale ed allo sviluppo
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica Federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio
1997.
L'articolo 3 del disegno di legge contiene la norma di
copertura finanziaria, ai sensi della quale l'onere per spese
di missione all'estero derivante dall'attuazione del
provvedimento, quantificato in base alla relazione tecnica in
102 milioni ad anni alterni, è coperto mediante il fondo
speciale di parte corrente (capitolo 6856), iscritto nel
bilancio triennale 1997-1999, utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
Relativamente alla quantificazione dell'onere, il Servizio
del bilancio non ha nulla da osservare.
In merito alla copertura, osserva che, poiché il disegno
di legge è esaminato in prima lettura da questo ramo del
Parlamento, occorrerebbe modificare l'articolo 3, riferendo la
copertura al bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito perciò
non del capitolo 6856 ma dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale". Non segnala, infine, problemi
di capienza, in quanto l'accantonamento del fondo speciale di
parte corrente del bilancio in gestione relativo al Ministero
degli affari esteri presenta sufficienti disponibilità.
Il Sottosegretario Giorgio MACCIOTTA condivide la
necessità di modificare la norma di copertura facendo
riferimento al bilancio 1998-2000.
Maria CARAZZI (gruppo rifondazione
comunista-progressisti), relatore, formula pertanto la
seguente proposta di parere:
PARERE FAVOREVOLE
a condizione che l'articolo 3 sia riformulato nel modo
seguente:
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 102 milioni annui per ciascuno degli
anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2 Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Comitato approva quindi la proposta di parere
favorevole con condizione formulata dal relatore.
La seduta termina alle 11,45.
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