| La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo del
disegno di legge rinviato, da ultimo, nella seduta del 14
gennaio scorso.
Maria Rita LORENZETTI, presidente, avverte che le
competenti Commissioni hanno espresso sul nuovo testo del
disegno di legge i seguenti pareri:
I Commissione:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
all'articolo 22, appare necessario: (a) operare un
coordinamento formale della prima parte dell'articolo, che
pare alludere impropriamente ad una delega legislativa
conferita al Governo su proposta del ministro dei lavori
pubblici, e (b) specificare il dies a quo della
delega legislativa, dal momento che il termine iniziale di
quest'ultima non può dipendere da un evento futuro ed incerto,
quale sarebbe l'emanazione dei decreti legislativi previsti
dal comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 59 del 1997, la cui
mancata o ritardata emanazione avrebbe l'effetto di rendere
imprecisato il termine entro il quale esercitare la delega con
conseguente violazione dell'articolo 76 della Costituzione;
pertanto, l'articolo 22 sia così riformulato:
1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del
ministro dei lavori pubblici e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1
dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque
non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico
delle disposizioni di legge relative alle competenze che
restano attribuite allo Stato in materia di edilizia
residenziale pubblica;
all'articolo 29, comma 1, il potere di emanare direttive
per la individuazione delle aree del territorio nazionale a
rischio di alluvione e di frane sia riconosciuto direttamente
al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, trattandosi - come indirettamente
dimostra il comma 2 del medesimo articolo 29, che prevede un
potere sostitutivo delle regioni territorialmente competenti
nel caso di mancata individuazione delle aree a rischio da
parte delle Autorità di bacino - di atti di indirizzo e
coordinamento di funzioni amministrative regionali che, come
tali, necessitano di essere sostanzialmente imputati ad una
deliberazione del Consiglio dei ministri;
e con le seguenti osservazioni:
all'articolo 2, comma 10, lettera g), valuti la
Commissione la congruità del limite dei 150 alloggi ivi
previsto;
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all'articolo 4, comma 2, valuti la Commissione
l'opportunità di parametrare il tasso di interesse al tasso
ufficiale di sconto, anziché indicare la misura in cifra
fissa;
valuti, infine, la Commissione la possibilità di
ricondurre l'articolo 17 nell'ambito del più generale
trasferimento di funzioni previsto dalla legge n. 59 del
1997.
La VI Commissione Finanze,
esaminato il disegno di legge n. 2772,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
con la seguente raccomandazione:
il Governo prosegua nell'esperimento di ogni iniziativa
utile al fine di ottenere il consenso degli organi competenti
dell'Unione europea per una riduzione dell'aliquota IVA fino
al 5 per cento per i lavori di risanamento e recupero dei beni
architettonici e artistici, anche utilizzati a scopi
residenziali, con particolare riferimento a quelli siti nei
centri storici degradati.
La IX Commissione:
PARERE FAVOREVOLE
La XII Commissione
NULLA OSTA
all'ulteriore corso del provvedimento.
Avverte altresì che la Commissione Bilancio, pur avendo
iniziato l'esame del provvedimento, ne ha rinviato il seguito
dando mandato al presidente, Bruno Solaroli, di segnalare alla
Presidenza della Commissione Ambiente e al Governo i rilievi
formulati nel corso dell'esame finora svolto.
Il Presidente, Bruno Solaroli, ha quindi trasmesso una
lettera, cui è allegata una memoria, che illustra le
perplessità emerse presso la Commissione Bilancio (vedi
allegato).
Cesidio CASINELLI (gruppo popolari e
democratici-l'Ulivo), relatore, per quanto riguarda le
condizioni contenute nel parere espresso dalla I Commissione,
ricorda che viene suggerita una riformulazione dell'articolo
22 del provvedimento, contenente disposizioni di delega.
Dichiara di accogliere tale rilievo pur sottolineando che, nel
caso in cui si dovesse decidere di avviare le procedure per il
trasferimento in sede legislativa del provvedimento, tale
norma andrebbe comunque soppressa. Dichiara altresì di
accogliere l'altra condizione contenuta nel parere della I
Commissione, che riguarda l'articolo 29 del disegno di legge e
propone di prevedere che il decreto indicato al comma 1 sia
emanato dal Presidente del Consiglio, anziché dal Ministro dei
lavori pubblici.
Fa presente inoltre che è opportuno apportare al testo
ulteriori adeguamenti resi necessari dall'approvazione della
manovra finanziaria nonché di altri provvedimenti. In
particolare, ritiene che il termine del 30 giugno 1998
indicato nel comma 7 dell'articolo 2 vada modificato e che il
comma 4 dell'articolo 16 vada riformulato in modo più chiaro
ed inequivocabile, come peraltro già rilevato in
precedenza.
Le disposizioni contenute nei commi 1 e 3 dell'articolo 25
sono invece confluite nel comma 9 dell'articolo 1 della legge
n. 449 del 1997 ed è pertanto opportuno eliminarle. Fa,
inoltre, presente che l'articolo 27 si riferisce ad alcuni
interventi che trovavano copertura in base alla legge
finanziaria per il 1997 e necessitano, quindi, di un
adeguamento in relazione alla manovra economica per il 1998.
Ritiene poi necessario modificare anche la data del 1^ gennaio
1998 contenuta nel comma 4 dell'articolo 28, mentre ricorda
che in merito all'articolo 29 rimane aperto il problema
relativo alle disposizioni contenute nel comma 4.
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Passa, quindi, ad esaminare i rilievi formulati nella
memoria allegata alla lettera inviata dal Presidente della
Commissione Bilancio. Ritiene opportuno accogliere il rilievo
relativo al comma 3 dell'articolo 4, mentre riterrebbe non
pertinente quello riferito al comma 3 dell'articolo 5, in
quanto tale disposizione non annulla i piani di vendita.
Ricorda che, in base alla disciplina vigente, finché non
vengono approvati tali piani gli alloggi cui essi si
riferiscono debbono rimanere sfitti; con il comma 3
dell'articolo 5, invece, si mira a far si che tali alloggi
possano essere riassegnati durante il tempo necessario per
l'attuazione dei piani di vendita. In merito all'articolo 7,
ritiene che il problema sia superato in quanto la tassa cui
esso si riferiva è stata accorpata nell'IRAP: tale articolo
può quindi essere soppresso. Condivide il rilievo relativo al
comma 2 dell'articolo 8 che prevede l'estensione agli alloggi
di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli IACP
dell'aliquota ICI prevista per la prima casa; invita pertanto
la Commissione a riflettere sul punto. Ritiene, invece,
opportuno mantenere l'attuale formulazione del comma 1
dell'articolo 8 - sulla quale sono state manifestate alcune
riserve nella nota trasmessa dal Presidente della V
Commissione - in quanto è opportuno introdurre norme di
semplificazione. Dichiara, inoltre, di accogliere i rilievi
relativi agli articoli 9 e 10, proponendo pertanto di
sopprimere tali disposizioni. Comprende che i commi 5 e 6
dell'articolo 11 comportano problemi di copertura, ma ritiene
che essi non implichino un limite di impegno eccessivamente
gravoso. Invita perciò il Governo a trovare per tali
disposizioni una copertura nei fondi accantonati nelle
apposite tabelle della legge finanziaria. Per quanto riguarda
il rilievo relativo al comma 3 dell'articolo 13, fa presente
che la Commissione ha, con tale norma, tentato di armonizzare
la situazione del patrimonio pubblico gestito dai comuni,
prevedendo per gli alloggi acquistati in base ad alcune leggi
speciali, l'applicazione dei canoni di locazione previsti per
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in luogo di
quelli determinati in base alla legge sull'equo canone. Tale
norma in realtà non arreca nuovi oneri, come invece si
sostiene nella memoria trasmessa dalla Commissione bilancio,
ma semmai produce minori entrate. Condivide il rilievo
riferito all'articolo 18, invitando il Governo a fornire
ragguagli tecnici sulle risorse disponibili. Per quanto
riguarda i rilievi agli articoli 25 e 27, fa presente che essi
vanno nella medesima direzione da lui prima indicata in merito
alla necessità di una loro modifica. Non condivide il rilievo
riferito ai commi 1 e 2 dell'articolo 28, con il quale si
invita a sopprimere tali disposizioni in quanto riprodotte
dall'articolo 3 di un disegno di legge, di recente varato dal
Governo, recante la proroga dei termini nel settore agricolo.
In realtà, non ritiene tale circostanza determinante ai fini
dell'eliminazione delle norme in esame, tanto più che
l' iter del disegno di legge recante la proroga dei
termini sarà probabilmente più lungo di quello del
provvedimento in esame. Ricorda, infine, che nella memoria
inviata dalla V Commissione si invita il Governo a fornire gli
elementi in ordine all'articolo 30 che contiene la sanatoria
degli effetti di alcuni decreti-legge emanati negli anni 1995
e 1996.
In conclusione, ritiene che le norme che comportano i
principali problemi sotto il profilo della copertura
finanziaria sono: il comma 2 dell'articolo 8, relativo
all'estensione agli alloggi di edilizia residenziale pubblica
di proprietà degli IACP dell'aliquota stabilita per le unità
immobiliari adibite ad abitazione principale; l'articolo 11,
che riguarda le cooperative edilizie costituite tra
appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia; il
comma 3 dell'articolo 13, in cui si prevede che agli immobili
acquistati dai comuni ai sensi di talune leggi speciali sia
applicato il canone di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica. Inoltre, invita il Governo a fornire
elementi tecnici per quanto riguarda gli articoli 18 e 28.
Il Sottosegretario Gianni MATTIOLI annuncia
preliminarmente che il Governo
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intende proporre una nuova formulazione dell'articolo 29 e
del comma 4 dell'articolo 16 del provvedimento in esame: si
riserva pertanto di presentare proposte emendative in tal
senso, da sottoporre alla Commissione in una successiva fase
dell' iter del disegno di legge.
Quanto ai rilievi formulati durante il dibattito svolto
presso la Commissione Bilancio, dichiara che il suo parere
coincide con quello espresso dal relatore. Intende peraltro
dar conto di ulteriori elementi di valutazione.
In merito all'articolo 4, concorda con la necessità di una
sua parziale riformulazione, mentre riguardo all'articolo 5,
ritiene anch'egli che il significato della norma sia stato
frainteso e che essa debba essere interpretata nel senso che
gli alloggi oggetto di assegnazione da parte dei comuni sono
quelli che si siano resi liberi e non siano stati ancora
alienati o siano rimasti invenduti.
In merito all'articolo 7 concorda con la necessità di una
sua soppressione.
L'articolo 8, al comma 2, pone invece oggettivi problemi
di carattere finanziario per la mancata previsione di forme di
copertura. Ritiene pertanto che per questo, come per alcuni
successivi articoli che segnalerà, spetti alla Commissione
effettuare una valutazione di priorità al fine di individuare,
in accordo con il Ministero del tesoro, le opportune forme di
copertura finanziaria. Quanto invece al comma 1 dello stesso
articolo, concorda con le considerazioni del relatore che
troverebbero un fondamento anche nella legge n.127 del 1997,
che ha snellito i procedimenti di decisione e controllo.
Concorda ancora con l'opportunità di eliminare l'articolo
9, superato dalle disposizioni contenute nella legge n. 449
del 1997, e l'articolo 10.
In merito all'articolo 11, ritiene indubbio che esso
necessiti di copertura finanziaria e che sia quindi corretta
l'indicazione di utilizzare i fondi previsti nella legge
finanziaria per il Ministero dei lavori pubblici, che peraltro
hanno già una diversa destinazione. Riconoscendo tuttavia che
l'articolo è tra quelli di maggiori rilievo e significato, si
rimette anche in questo caso alle valutazioni di priorità che
la Commissione effettuerà, sulla base delle quali il Ministero
dei lavori pubblici cercherà, in accordo con il Ministero del
tesoro, di rinvenire adeguate forme di copertura finanziaria
per il provvedimento in esame.
Le stesse considerazioni valgono per l'articolo 13,
anch'esso suscettibile di determinare minori entrate per i
comuni.
Quanto ai commi da 5 ad 8 dell'articolo 18, relativi agli
interventi per la ricostruzione del centro storico di Ancona a
seguito degli eventi sismici del 1972, dichiara che il
Ministero dei lavori pubblici non può che rispondere
negativamente al quesito posto nella nota trasmessa dal
Presidente della Commissione Bilancio, nella quale si fa
presente che il Ministero del tesoro ha chiesto chiarimenti in
ordine alle disponibilità finanziarie residue e agli eventuali
maggiori oneri che le disposizioni stesse determinerebbero.
Effettuerà gli opportuni approfondimenti in proposito, ma
fa presente, sulla base dell'istruttoria già svolta, che il
suo dicastero ha concesso fondi unicamente per il
completamento dei programmi ex- GESCAL e che,
nell'attuazione dell'articolo 2 comma 67 della legge n. 662
del 1996, è stato accreditato al comune di Ancona il
finanziamento di 30 miliardi, già stanziato con delibera del
CIPE del 30 luglio 1991. Pertanto, non ci sono responsabilità
finanziarie residue per quanto di competenza.
Cesidio CASINELLI (gruppo popolari e
democratici-l'Ulivo), relatore, condivide le
osservazioni del rappresentante del Governo, ma rileva che
neppure i commi da 5 a 8 dell'articolo 18 richiedono una
copertura finanziaria.
Il Sottosegretario Gianni MATTIOLI sottolinea che le
sue dichiarazioni sono state formulate in risposta al quesito
posto nella nota trasmessa dalla Commissione Bilancio,
relativo alla esistenza o meno di disponibilità finanziarie
residue per gli interventi indicati ai commi 5, 6, 7 e 8
dell'articolo 18.
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Riguardo alla diversa interpretazione indicata dal
relatore, si riserva di svolgere i dovuti approfondimenti.
Cesidio CASINELLI (gruppo popolari e
democratici-l'Ulivo), relatore, ribadisce che i problemi
che devono essere risolti sono quelli relativi: all'estensione
agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà
degli IACP dell'aliquota stabilita per le unità immobiliari
adibite ad abitazione principale; alle cooperative edilizie
costituite tra appartenenti alle forze armate e alle forze di
polizia; alla previsione che agli immobili acquistati dai
comuni ai sensi di leggi speciali sia applicato il canone di
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Ritiene, invece, che le disposizioni contenute nell'articolo
18 non comportino particolari problemi. In conclusione, rileva
che è necessario risolvere un problema di copertura di
maggiori oneri e due derivanti da minori entrate.
Walter DE CESARIS (gruppo rifondazione
comunista-progressisti) per quanto riguarda la questione
dell'ICI, rileva che le aliquote, in realtà, non sono
predeterminate, ma i comuni le possono variare dal 4 al 7 per
mille.
Maria Rita LORENZETTI, presidente, fa presente
che in effetti in base alla normativa vigente i comuni possono
apportare tali variazioni, ma con il testo in esame si impone
l'applicazione di una determinata aliquota e si crea in tal
modo un problema di copertura.
Tommaso FOTI (gruppo alleanza nazionale) fa presente
che l'ICI viene pagata dagli IACP.
Maria Rita LORENZETTI, presidente, ritiene che
l'osservazione del deputato Foti costituisca un ulteriore
problema, che si aggiunge a quello derivante dall'imposizione
dell'obbligo di fissare una determinata aliquota, cosa che
comporta minori entrate.
Walter DE CESARIS (gruppo rifondazione
comunista-progressisti) in merito all'articolo 13, fa presente
che, a seconda del reddito, alcune categorie di inquilini di
alloggi di edilizia residenziale pubblica pagano una cifra
determinata in base all'equo canone, mentre altre pagano una
cifra maggiore. Ritiene pertanto opinabile che
dall'applicazione di tali criteri anche agli alloggi indicati
all'articolo 13 derivino minori entrate per gli enti
proprietari degli immobili.
Il Sottosegretario Gianni MATTIOLI ritiene indubbio che
la norma relativa all'ICI possa determinare minori entrate per
i comuni, oltre ad essere non del tutto in linea con gli
indirizzi, che vanno affermandosi, favorevoli al
decentramento.
Per quel che riguarda la copertura finanziaria, se si
impone una riduzione dell'aliquota per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, occorre attendersi introiti ridotti per
i comuni. Analoghe considerazioni valgono per l'applicazione
ad alcuni immobili pubblici dei canoni di locazione previsti
per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica: infatti,
ove si registrasse una predominanza di inquilini con redditi
tali da determinare l'applicazione, in base alla vigente
delibera CIPE, di affitti inferiori all'equo canone, le
disposizioni dell'articolo 13, comma 3, del provvedimento in
esame determinerebbero necessariamente un minor gettito per i
comuni interessati.
Luisa DE BIASIO CALIMANI (gruppo sinistra
democratica-l'Ulivo) rileva che la proposta di considerare gli
alloggi IACP come prima casa ai fini dell'ICI non ha un
fondamento esclusivamente economico. In merito alla previsione
relativa ai canoni degli alloggi di cui all'articolo 13, fa
presente che c'è una forte richiesta in tal senso anche se
rileva un aspetto problematico tenuto conto che, in base alla
vigente normativa, il gettito dei canoni è utilizzato anche a
copertura di mutui contratti.
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Massimo SCALIA (gruppo misto verdi-l'Ulivo) ritiene che
per rispondere ai rilievi contenuti nella memoria inviata
dalla Commissione bilancio sia possibile percorrere due
strade: o si trova la copertura finanziaria ovvero si
prevedono meccanismi in base ai quali i comuni possano
determinare la compensazione delle minori entrate.
Maria Rita LORENZETTI, presidente, fa presente
che si potrebbe percorrere anche una terza via, ove si dovesse
verificare che in realtà non sussitono oneri.
Alfredo ZAGATTI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo)
ritiene impossibile imporre ai comuni una diminuzione
dell'aliquota ICI a detrimento degli equilibri di bilancio.
Cesidio CASINELLI (gruppo popolari e
democratici-l'Ulivo), relatore, osserva che per quanto
riguarda la norma sull'ICI, essa lascerebbe inalterata la
disciplina vigente, che prevede che i comuni possano variare
l'entità dell'aliquota tra il 4 e il 7 per mille. Propone di
riformulare invece il comma 3 dell'articolo 13 in modo da
rendere facoltativa l'applicazione dei canoni di locazione
previsti per gli alloggi di ERP anche agli immobili indicati
dallo stesso comma 3 dell'articolo 13. Mentre, infine, reputa
che l'articolo 18 non comporti problemi sotto il profilo degli
eventuali maggiori oneri, ritiene necessario trovare una
copertura per l'articolo 11.
Eugenio DUCA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) fa
presente che in realtà le norme contenute nell'articolo 18
producono un risparmio per le casse dello Stato e non arrecano
nuovi oneri. Con esse si mira a porre rimedio ad una
situazione di ingiusta disparità di trattamento. In
particolare, ricorda che gli indennizzi per alcune
espropriazioni effettuate dal comune di Ancona sono stati
determinati a "prezzo politico". Avverso tale determinazione
alcuni hanno proposto ricorso, ottenendo un maggiore
indennizzo. Con il comma 8 dell'articolo 18 si prevede che gli
eventuali maggiori indennizzi liquidati siano addebitati
esclusivamente ai ricorrenti qualora essi esercitino il
diritto di prelazione per il riacquisto delle unità
immobiliari ristrutturate. In tal modo si costringono coloro
che hanno ottenuto un maggiore indennizzo a restituire una
parte di esso, cosa che evidentemente non crea oneri
ulteriori.
Osserva che anche le disposizioni del comma 5 sembrano
addirittura ridurre gli oneri finanziari, in quanto si prevede
che i limiti massimi del contributo a fondo perduto, più volte
incrementati nel corso degli anni, siano applicati con
riferimento alla data di ultimazione dei lavori.
Maria Rita LORENZETTI, presidente, rileva che in
seno alla Commissione sussiste un accordo in merito alle
questioni principali, mentre restano aperti i problemi
ricordati dal relatore. Invitando il Governo a svolgere gli
approfondimenti richiesti, rinvia ad altra seduta il seguito
dell'esame.
La seduta termina alle 11,50.
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