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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344487
SMC0292-0042
Bollettino Giunte e Commissioni n. 292 del 20 gennaio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-292)
(suddiviso in 75 Unità Documento)
Unità Documento n.42 (che inizia a pag.71 dello stampato)
             ...VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
 
IN SEDE REFERENTE
C2772. LAVCOMM
C2772.
Nuovo testo del disegno di legge: Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale (2772). (Parere della I, della V, della VI, della VII, della IX, della XI, della XII e della XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
Maria Rita LORENZETTI, presidente. Cesidio CASINELLI. Il Sottosegretario Gianni MATTIOLI. Walter DE CESARIS. Tommaso FOTI. Luisa DE BIASIO CALIMANI. Massimo SCALIA. Alfredo ZAGATTI. Eugenio DUCA.
Martedì 20 gennaio 1998. - Presidenza del Presidente Maria Rita LORENZETTI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Gianni Mattioli.
ZZSMC ZZRES ZZSMC200198 ZZSMC980120 ZZSMC000198 ZZSMC000098 ZZSMC292 ZZ13 ZZD ZZC8 ZZRE ZZHH ZZII ZZFF
     La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo del
  disegno di legge rinviato, da ultimo, nella seduta del 14
  gennaio scorso.
 
     Maria Rita LORENZETTI,  presidente,  avverte che le
  competenti Commissioni hanno espresso sul nuovo testo del
  disegno di legge i seguenti pareri:
     I Commissione:
                      PARERE FAVOREVOLE
       con le seguenti condizioni:
       all'articolo 22, appare necessario:  (a)  operare un
  coordinamento formale della prima parte dell'articolo, che
  pare alludere impropriamente ad una delega legislativa
  conferita al Governo su proposta del ministro dei lavori
  pubblici, e  (b)  specificare il  dies a quo  della
  delega legislativa, dal momento che il termine iniziale di
  quest'ultima non può dipendere da un evento futuro ed incerto,
  quale sarebbe l'emanazione dei decreti legislativi previsti
  dal comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 59 del 1997, la cui
  mancata o ritardata emanazione avrebbe l'effetto di rendere
  imprecisato il termine entro il quale esercitare la delega con
  conseguente violazione dell'articolo 76 della Costituzione;
  pertanto, l'articolo 22 sia così riformulato:
         1.  Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del
  ministro dei lavori pubblici e previo parere delle competenti
  Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata
  in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1
  dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque
  non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico
  delle disposizioni di legge relative alle competenze che
  restano attribuite allo Stato in materia di edilizia
  residenziale pubblica;
       all'articolo 29, comma 1, il potere di emanare direttive
  per la individuazione delle aree del territorio nazionale a
  rischio di alluvione e di frane sia riconosciuto direttamente
  al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
  del Consiglio dei ministri, trattandosi - come indirettamente
  dimostra il comma 2 del medesimo articolo 29, che prevede un
  potere sostitutivo delle regioni territorialmente competenti
  nel caso di mancata individuazione delle aree a rischio da
  parte delle Autorità di bacino - di atti di indirizzo e
  coordinamento di funzioni amministrative regionali che, come
  tali, necessitano di essere sostanzialmente imputati ad una
  deliberazione del Consiglio dei ministri;
       e con le seguenti osservazioni:
       all'articolo 2, comma 10, lettera  g),  valuti la
  Commissione la congruità del limite dei 150 alloggi ivi
  previsto;
 
                              Pag. 72
 
       all'articolo 4, comma 2, valuti la Commissione
  l'opportunità di parametrare il tasso di interesse al tasso
  ufficiale di sconto, anziché indicare la misura in cifra
  fissa;
       valuti, infine, la Commissione la possibilità di
  ricondurre l'articolo 17 nell'ambito del più generale
  trasferimento di funzioni previsto dalla legge n. 59 del
  1997.
     La VI Commissione Finanze,
       esaminato il disegno di legge n. 2772,
                  ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
     con la seguente raccomandazione:
       il Governo prosegua nell'esperimento di ogni iniziativa
  utile al fine di ottenere il consenso degli organi competenti
  dell'Unione europea per una riduzione dell'aliquota IVA fino
  al 5 per cento per i lavori di risanamento e recupero dei beni
  architettonici e artistici, anche utilizzati a scopi
  residenziali, con particolare riferimento a quelli siti nei
  centri storici degradati.
     La IX Commissione:
                      PARERE FAVOREVOLE
     La XII Commissione
                          NULLA OSTA
  all'ulteriore corso del provvedimento.
     Avverte altresì che la Commissione Bilancio, pur avendo
  iniziato l'esame del provvedimento, ne ha rinviato il seguito
  dando mandato al presidente, Bruno Solaroli, di segnalare alla
  Presidenza della Commissione Ambiente e al Governo i rilievi
  formulati nel corso dell'esame finora svolto.
     Il Presidente, Bruno Solaroli, ha quindi trasmesso una
  lettera, cui è allegata una memoria, che illustra le
  perplessità emerse presso la Commissione Bilancio  (vedi
  allegato).
 
     Cesidio CASINELLI (gruppo popolari e
  democratici-l'Ulivo),  relatore,  per quanto riguarda le
  condizioni contenute nel parere espresso dalla I Commissione,
  ricorda che viene suggerita una riformulazione dell'articolo
  22 del provvedimento, contenente disposizioni di delega.
  Dichiara di accogliere tale rilievo pur sottolineando che, nel
  caso in cui si dovesse decidere di avviare le procedure per il
  trasferimento in sede legislativa del provvedimento, tale
  norma andrebbe comunque soppressa.  Dichiara altresì di
  accogliere l'altra condizione contenuta nel parere della I
  Commissione, che riguarda l'articolo 29 del disegno di legge e
  propone di prevedere che il decreto indicato al comma 1 sia
  emanato dal Presidente del Consiglio, anziché dal Ministro dei
  lavori pubblici.
     Fa presente inoltre che è opportuno apportare al testo
  ulteriori adeguamenti resi necessari dall'approvazione della
  manovra finanziaria nonché di altri provvedimenti.  In
  particolare, ritiene che il termine del 30 giugno 1998
  indicato nel comma 7 dell'articolo 2 vada modificato e che il
  comma 4 dell'articolo 16 vada riformulato in modo più chiaro
  ed inequivocabile, come peraltro già rilevato in
  precedenza.
     Le disposizioni contenute nei commi 1 e 3 dell'articolo 25
  sono invece confluite nel comma 9 dell'articolo 1 della legge
  n. 449 del 1997 ed è pertanto opportuno eliminarle.  Fa,
  inoltre, presente che l'articolo 27 si riferisce ad alcuni
  interventi che trovavano copertura in base alla legge
  finanziaria per il 1997 e necessitano, quindi, di un
  adeguamento in relazione alla manovra economica per il 1998.
  Ritiene poi necessario modificare anche la data del 1^ gennaio
  1998 contenuta nel comma 4 dell'articolo 28, mentre ricorda
  che in merito all'articolo 29 rimane aperto il problema
  relativo alle disposizioni contenute nel comma 4.
 
                              Pag. 73
 
     Passa, quindi, ad esaminare i rilievi formulati nella
  memoria allegata alla lettera inviata dal Presidente della
  Commissione Bilancio.  Ritiene opportuno accogliere il rilievo
  relativo al comma 3 dell'articolo 4, mentre riterrebbe non
  pertinente quello riferito al comma 3 dell'articolo 5, in
  quanto tale disposizione non annulla i piani di vendita.
  Ricorda che, in base alla disciplina vigente, finché non
  vengono approvati tali piani gli alloggi cui essi si
  riferiscono debbono rimanere sfitti; con il comma 3
  dell'articolo 5, invece, si mira a far si che tali alloggi
  possano essere riassegnati durante il tempo necessario per
  l'attuazione dei piani di vendita.  In merito all'articolo 7,
  ritiene che il problema sia superato in quanto la tassa cui
  esso si riferiva è stata accorpata nell'IRAP: tale articolo
  può quindi essere soppresso.  Condivide il rilievo relativo al
  comma 2 dell'articolo 8 che prevede l'estensione agli alloggi
  di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli IACP
  dell'aliquota ICI prevista per la prima casa; invita pertanto
  la Commissione a riflettere sul punto.  Ritiene, invece,
  opportuno mantenere l'attuale formulazione del comma 1
  dell'articolo 8 - sulla quale sono state manifestate alcune
  riserve nella nota trasmessa dal Presidente della V
  Commissione - in quanto è opportuno introdurre norme di
  semplificazione.  Dichiara, inoltre, di accogliere i rilievi
  relativi agli articoli 9 e 10, proponendo pertanto di
  sopprimere tali disposizioni.  Comprende che i commi 5 e 6
  dell'articolo 11 comportano problemi di copertura, ma ritiene
  che essi non implichino un limite di impegno eccessivamente
  gravoso.  Invita perciò il Governo a trovare per tali
  disposizioni una copertura nei fondi accantonati nelle
  apposite tabelle della legge finanziaria.  Per quanto riguarda
  il rilievo relativo al comma 3 dell'articolo 13, fa presente
  che la Commissione ha, con tale norma, tentato di armonizzare
  la situazione del patrimonio pubblico gestito dai comuni,
  prevedendo per gli alloggi acquistati in base ad alcune leggi
  speciali, l'applicazione dei canoni di locazione previsti per
  gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in luogo di
  quelli determinati in base alla legge sull'equo canone.  Tale
  norma in realtà non arreca nuovi oneri, come invece si
  sostiene nella memoria trasmessa dalla Commissione bilancio,
  ma semmai produce minori entrate.  Condivide il rilievo
  riferito all'articolo 18, invitando il Governo a fornire
  ragguagli tecnici sulle risorse disponibili.  Per quanto
  riguarda i rilievi agli articoli 25 e 27, fa presente che essi
  vanno nella medesima direzione da lui prima indicata in merito
  alla necessità di una loro modifica.  Non condivide il rilievo
  riferito ai commi 1 e 2 dell'articolo 28, con il quale si
  invita a sopprimere tali disposizioni in quanto riprodotte
  dall'articolo 3 di un disegno di legge, di recente varato dal
  Governo, recante la proroga dei termini nel settore agricolo.
  In realtà, non ritiene tale circostanza determinante ai fini
  dell'eliminazione delle norme in esame, tanto più che
  l' iter  del disegno di legge recante la proroga dei
  termini sarà probabilmente più lungo di quello del
  provvedimento in esame.  Ricorda, infine, che nella memoria
  inviata dalla V Commissione si invita il Governo a fornire gli
  elementi in ordine all'articolo 30 che contiene la sanatoria
  degli effetti di alcuni decreti-legge emanati negli anni 1995
  e 1996.
     In conclusione, ritiene che le norme che comportano i
  principali problemi sotto il profilo della copertura
  finanziaria sono: il comma 2 dell'articolo 8, relativo
  all'estensione agli alloggi di edilizia residenziale pubblica
  di proprietà degli IACP dell'aliquota stabilita per le unità
  immobiliari adibite ad abitazione principale; l'articolo 11,
  che riguarda le cooperative edilizie costituite tra
  appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia; il
  comma 3 dell'articolo 13, in cui si prevede che agli immobili
  acquistati dai comuni ai sensi di talune leggi speciali sia
  applicato il canone di locazione degli alloggi di edilizia
  residenziale pubblica.  Inoltre, invita il Governo a fornire
  elementi tecnici per quanto riguarda gli articoli 18 e 28.
 
     Il Sottosegretario Gianni MATTIOLI annuncia
  preliminarmente che il Governo
 
                              Pag. 74
 
  intende proporre una nuova formulazione dell'articolo 29 e
  del comma 4 dell'articolo 16 del provvedimento in esame: si
  riserva pertanto di presentare proposte emendative in tal
  senso, da sottoporre alla Commissione in una successiva fase
  dell' iter  del disegno di legge.
     Quanto ai rilievi formulati durante il dibattito svolto
  presso la Commissione Bilancio, dichiara che il suo parere
  coincide con quello espresso dal relatore.  Intende peraltro
  dar conto di ulteriori elementi di valutazione.
     In merito all'articolo 4, concorda con la necessità di una
  sua parziale riformulazione, mentre riguardo all'articolo 5,
  ritiene anch'egli che il significato della norma sia stato
  frainteso e che essa debba essere interpretata nel senso che
  gli alloggi oggetto di assegnazione da parte dei comuni sono
  quelli che si siano resi liberi e non siano stati ancora
  alienati o siano rimasti invenduti.
     In merito all'articolo 7 concorda con la necessità di una
  sua soppressione.
     L'articolo 8, al comma 2, pone invece oggettivi problemi
  di carattere finanziario per la mancata previsione di forme di
  copertura.  Ritiene pertanto che per questo, come per alcuni
  successivi articoli che segnalerà, spetti alla Commissione
  effettuare una valutazione di priorità al fine di individuare,
  in accordo con il Ministero del tesoro, le opportune forme di
  copertura finanziaria.  Quanto invece al comma 1 dello stesso
  articolo, concorda con le considerazioni del relatore che
  troverebbero un fondamento anche nella legge n.127 del 1997,
  che ha snellito i procedimenti di decisione e controllo.
     Concorda ancora con l'opportunità di eliminare l'articolo
  9, superato dalle disposizioni contenute nella legge n. 449
  del 1997, e l'articolo 10.
     In merito all'articolo 11, ritiene indubbio che esso
  necessiti di copertura finanziaria e che sia quindi corretta
  l'indicazione di utilizzare i fondi previsti nella legge
  finanziaria per il Ministero dei lavori pubblici, che peraltro
  hanno già una diversa destinazione.  Riconoscendo tuttavia che
  l'articolo è tra quelli di maggiori rilievo e significato, si
  rimette anche in questo caso alle valutazioni di priorità che
  la Commissione effettuerà, sulla base delle quali il Ministero
  dei lavori pubblici cercherà, in accordo con il Ministero del
  tesoro, di rinvenire adeguate forme di copertura finanziaria
  per il provvedimento in esame.
     Le stesse considerazioni valgono per l'articolo 13,
  anch'esso suscettibile di determinare minori entrate per i
  comuni.
     Quanto ai commi da 5 ad 8 dell'articolo 18, relativi agli
  interventi per la ricostruzione del centro storico di Ancona a
  seguito degli eventi sismici del 1972, dichiara che il
  Ministero dei lavori pubblici non può che rispondere
  negativamente al quesito posto nella nota trasmessa dal
  Presidente della Commissione Bilancio, nella quale si fa
  presente che il Ministero del tesoro ha chiesto chiarimenti in
  ordine alle disponibilità finanziarie residue e agli eventuali
  maggiori oneri che le disposizioni stesse determinerebbero.
     Effettuerà gli opportuni approfondimenti in proposito, ma
  fa presente, sulla base dell'istruttoria già svolta, che il
  suo dicastero ha concesso fondi unicamente per il
  completamento dei programmi  ex- GESCAL e che,
  nell'attuazione dell'articolo 2 comma 67 della legge n. 662
  del 1996, è stato accreditato al comune di Ancona il
  finanziamento di 30 miliardi, già stanziato con delibera del
  CIPE del 30 luglio 1991.  Pertanto, non ci sono responsabilità
  finanziarie residue per quanto di competenza.
 
     Cesidio CASINELLI (gruppo popolari e
  democratici-l'Ulivo),  relatore,  condivide le
  osservazioni del rappresentante del Governo, ma rileva che
  neppure i commi da 5 a 8 dell'articolo 18 richiedono una
  copertura finanziaria.
 
     Il Sottosegretario Gianni MATTIOLI sottolinea che le
  sue dichiarazioni sono state formulate in risposta al quesito
  posto nella nota trasmessa dalla Commissione Bilancio,
  relativo alla esistenza o meno di disponibilità finanziarie
  residue per gli interventi indicati ai commi 5, 6, 7 e 8
  dell'articolo 18.
 
                              Pag. 75
 
     Riguardo alla diversa interpretazione indicata dal
  relatore, si riserva di svolgere i dovuti approfondimenti.
 
     Cesidio CASINELLI (gruppo popolari e
  democratici-l'Ulivo),  relatore,  ribadisce che i problemi
  che devono essere risolti sono quelli relativi: all'estensione
  agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà
  degli IACP dell'aliquota stabilita per le unità immobiliari
  adibite ad abitazione principale; alle cooperative edilizie
  costituite tra appartenenti alle forze armate e alle forze di
  polizia; alla previsione che agli immobili acquistati dai
  comuni ai sensi di leggi speciali sia applicato il canone di
  locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
  Ritiene, invece, che le disposizioni contenute nell'articolo
  18 non comportino particolari problemi.  In conclusione, rileva
  che è necessario risolvere un problema di copertura di
  maggiori oneri e due derivanti da minori entrate.
 
     Walter DE CESARIS (gruppo rifondazione
  comunista-progressisti) per quanto riguarda la questione
  dell'ICI, rileva che le aliquote, in realtà, non sono
  predeterminate, ma i comuni le possono variare dal 4 al 7 per
  mille.
 
     Maria Rita LORENZETTI,  presidente,  fa presente
  che in effetti in base alla normativa vigente i comuni possono
  apportare tali variazioni, ma con il testo in esame si impone
  l'applicazione di una determinata aliquota e si crea in tal
  modo un problema di copertura.
 
     Tommaso FOTI (gruppo alleanza nazionale) fa presente
  che l'ICI viene pagata dagli IACP.
 
     Maria Rita LORENZETTI,  presidente,  ritiene che
  l'osservazione del deputato Foti costituisca un ulteriore
  problema, che si aggiunge a quello derivante dall'imposizione
  dell'obbligo di fissare una determinata aliquota, cosa che
  comporta minori entrate.
 
     Walter DE CESARIS (gruppo rifondazione
  comunista-progressisti) in merito all'articolo 13, fa presente
  che, a seconda del reddito, alcune categorie di inquilini di
  alloggi di edilizia residenziale pubblica pagano una cifra
  determinata in base all'equo canone, mentre altre pagano una
  cifra maggiore.  Ritiene pertanto opinabile che
  dall'applicazione di tali criteri anche agli alloggi indicati
  all'articolo 13 derivino minori entrate per gli enti
  proprietari degli immobili.
 
     Il Sottosegretario Gianni MATTIOLI ritiene indubbio che
  la norma relativa all'ICI possa determinare minori entrate per
  i comuni, oltre ad essere non del tutto in linea con gli
  indirizzi, che vanno affermandosi, favorevoli al
  decentramento.
     Per quel che riguarda la copertura finanziaria, se si
  impone una riduzione dell'aliquota per gli alloggi di edilizia
  residenziale pubblica, occorre attendersi introiti ridotti per
  i comuni.  Analoghe considerazioni valgono per l'applicazione
  ad alcuni immobili pubblici dei canoni di locazione previsti
  per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica: infatti,
  ove si registrasse una predominanza di inquilini con redditi
  tali da determinare l'applicazione, in base alla vigente
  delibera CIPE, di affitti inferiori all'equo canone, le
  disposizioni dell'articolo 13, comma 3, del provvedimento in
  esame determinerebbero necessariamente un minor gettito per i
  comuni interessati.
 
     Luisa DE BIASIO CALIMANI (gruppo sinistra
  democratica-l'Ulivo) rileva che la proposta di considerare gli
  alloggi IACP come prima casa ai fini dell'ICI non ha un
  fondamento esclusivamente economico.  In merito alla previsione
  relativa ai canoni degli alloggi di cui all'articolo 13, fa
  presente che c'è una forte richiesta in tal senso anche se
  rileva un aspetto problematico tenuto conto che, in base alla
  vigente normativa, il gettito dei canoni è utilizzato anche a
  copertura di mutui contratti.
 
                              Pag. 76
 
     Massimo SCALIA (gruppo misto verdi-l'Ulivo) ritiene che
  per rispondere ai rilievi contenuti nella memoria inviata
  dalla Commissione bilancio sia possibile percorrere due
  strade: o si trova la copertura finanziaria ovvero si
  prevedono meccanismi in base ai quali i comuni possano
  determinare la compensazione delle minori entrate.
 
     Maria Rita LORENZETTI,  presidente,  fa presente
  che si potrebbe percorrere anche una terza via, ove si dovesse
  verificare che in realtà non sussitono oneri.
 
     Alfredo ZAGATTI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo)
  ritiene impossibile imporre ai comuni una diminuzione
  dell'aliquota ICI a detrimento degli equilibri di bilancio.
 
     Cesidio CASINELLI (gruppo popolari e
  democratici-l'Ulivo),  relatore,  osserva che per quanto
  riguarda la norma sull'ICI, essa lascerebbe inalterata la
  disciplina vigente, che prevede che i comuni possano variare
  l'entità dell'aliquota tra il 4 e il 7 per mille.  Propone di
  riformulare invece il comma 3 dell'articolo 13 in modo da
  rendere facoltativa l'applicazione dei canoni di locazione
  previsti per gli alloggi di ERP anche agli immobili indicati
  dallo stesso comma 3 dell'articolo 13.  Mentre, infine, reputa
  che l'articolo 18 non comporti problemi sotto il profilo degli
  eventuali maggiori oneri, ritiene necessario trovare una
  copertura per l'articolo 11.
 
     Eugenio DUCA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) fa
  presente che in realtà le norme contenute nell'articolo 18
  producono un risparmio per le casse dello Stato e non arrecano
  nuovi oneri.  Con esse si mira a porre rimedio ad una
  situazione di ingiusta disparità di trattamento.  In
  particolare, ricorda che gli indennizzi per alcune
  espropriazioni effettuate dal comune di Ancona sono stati
  determinati a "prezzo politico".  Avverso tale determinazione
  alcuni hanno proposto ricorso, ottenendo un maggiore
  indennizzo.  Con il comma 8 dell'articolo 18 si prevede che gli
  eventuali maggiori indennizzi liquidati siano addebitati
  esclusivamente ai ricorrenti qualora essi esercitino il
  diritto di prelazione per il riacquisto delle unità
  immobiliari ristrutturate.  In tal modo si costringono coloro
  che hanno ottenuto un maggiore indennizzo a restituire una
  parte di esso, cosa che evidentemente non crea oneri
  ulteriori.
     Osserva che anche le disposizioni del comma 5 sembrano
  addirittura ridurre gli oneri finanziari, in quanto si prevede
  che i limiti massimi del contributo a fondo perduto, più volte
  incrementati nel corso degli anni, siano applicati con
  riferimento alla data di ultimazione dei lavori.
 
     Maria Rita LORENZETTI,  presidente,  rileva che in
  seno alla Commissione sussiste un accordo in merito alle
  questioni principali, mentre restano aperti i problemi
  ricordati dal relatore.  Invitando il Governo a svolgere gli
  approfondimenti richiesti, rinvia ad altra seduta il seguito
  dell'esame.
 
     La seduta termina alle 11,50.
 
DATA=980120 FASCID=SMC13-292 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=08 SEDE=RE NSTA=0292 TOTPAG=0131 TOTDOC=0075 NDOC=0042 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C8 D PAGINIZ=0071 RIGINIZ=009 PAGFIN=0076 RIGFIN=054 UPAG=NO PAGEIN=71 PAGEFIN=76 SORTRES=9801203 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00292 SORTNAV=59801200 00292 b00000 ZZSMC292 NDOC0042 TIPDOCB DOCTIT0042 NDOC0042



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