| Il provvedimento, modificato dalla Commissione ambiente
in sede referente rispetto al testo originario, reca
disposizioni per il rilancio dell'edilizia residenziale
pubblica e per interventi in materia di opere a carattere
ambientale. Si illustrano di seguito gli aspetti problematici
riscontrati dal relatore e dal Governo nel corso della seduta
della Commissione bilancio del 14 gennaio 1998.
Sull'articolo 4, il Governo ha espresso il proprio avviso
contrario sul comma 3, in quanto il mancato versamento del
conguaglio sulle rate pagate porterebbe ad evidenti disparità
di trattamento fra i mutuatari che hanno già estinto e quelli
che provvederanno all'estinzione del mutuo successivamente.
Inoltre, in generale, ha affermato la necessità di assicurare
il coordinamento dell'articolo 4 con le disposizioni
introdotte dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 449 del
1997 (c.d. provvedimento collegato alla legge finanziaria per
il 1998), che è recentemente intervenuto sulla stessa
materia.
Analogamente, l'avviso del Governo è contrario alle
disposizioni dell'articolo 5, comma 3, in quanto gli alloggi
compresi nei piani di vendita di cui alla legge n. 560 del
1993 non possono essere oggetto di assegnazione da parte dei
comuni e la loro mancata alienazione comporterebbe comunque
minori entrate per gli enti gestori.
L'articolo 7, introdotto dalla Commissione di merito,
prevede l'ampliamento, in favore delle società cooperative
edilizie di abitazione, del limite di 40 milioni relativo
all'esenzione dall'ILOR prevista dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 601 del 1973 per i prestiti sociali alle
cooperative: tale limite viene portato ad 80 milioni. Il
relatore ha rilevato che la norma appare suscettibile di
comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato per
il 1998, a causa della conseguente riduzione delle entrate
tributarie a titolo di ILOR; tali oneri non risultano peraltro
quantificati né coperti nel testo in esame. Il Governo ha
espresso il proprio avviso contrario sull'articolo, sia per i
motivi evidenziati dal relatore, sia perché appare dubbio il
significato normativo della disposizione, dal momento che
l'agevolazione dovrebbe essere concessa per un periodo (il
1998) in cui l'imposta ha già cessato di esistere.
Analogamente, l'articolo 8, comma 2, relativo
all'estensione agli alloggi di edilizia residenziale pubblica
di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari
dell'aliquota ICI stabilita dai comuni per le unità
immobiliari adibita ad abitazione principale, appare
suscettibile di generare nuovi oneri per la finanza comunale a
decorrere dal 1998, conseguenti alla riduzione del gettito
dell'ICI, che non vengono né quantificati né coperti. Anche in
questo caso il relatore ha espresso dubbi sulla disposizione
in questione ed il Governo si è espresso in senso contrario
alla sua permanenza nel testo.
Perplessità suscita altresì il comma 1 del medesimo
articolo 8, che prevede una deroga alla normativa generale di
contabilità dello Stato per cui le convenzioni stipulate sulla
base degli accordi di programma per la realizzazione del
programma straordinario di edilizia residenziale di cui
all'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito
dalla legge n. 203 del 1991, non sarebbero sottoposte al
parere del Consiglio di Stato.
Il relatore ha poi evidenziato come dovrebbe essere
accertata l'attuale esistenza delle disponibilità cui fa
riferimento
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l'articolo 9 (introdotto dalla Commissione), che prevede la
destinazione delle maggiori entrate ex Gescal per gli anni
1993-1994, di cui all'articolo 2, comma 63, della legge n. 662
del 1996, ai programmi di recupero urbano denominati
"contratti di quartiere", nonché attentamente valutate le
finalità dell'articolo 10 (anch'esso introdotto dalla
Commissione), che, disponendo, in favore degli enti titolari
dei finanziamenti da parte della Cassa Depositi e Prestiti,
ulteriori deroghe per il 1997 (esercizio ormai trascorso) al
regime della tesoreria unica, appare attualmente privo di
significato normativo e suscettibile al più di operare come
sanatoria di eventuali comportamenti pregressi.
L'articolo 11, comma 5, parimenti introdotto dalla
Commissione, prevede la concessione di contributi a
cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite
esclusivamente tra appartenenti alle Forze armate e alle Forze
di polizia; a questo scopo è previsto un limite di impegno
trentacinquennale di 20 miliardi a decorrere dal 1998. La
copertura di tale onere è imputata allo stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1991-1999, sul fondo speciale
di conto capitale dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
lavori pubblici. A questo proposito il relatore ha osservato
che la formula di copertura dovrebbe essere aggiornata facendo
riferimento ai fondi speciali iscritti nel bilancio 1998-2000
in gestione a seguito dell'approvazione della legge
finanziaria per il 1998: la capienza dell'accantonamento di
conto capitale relativo al Ministero dei lavori pubblici
risulta sufficiente, anche se non presenta finalizzazioni
conformi al suo interno. Il Governo ha per questo motivo
espresso parere contrario sui commi 5 e 6 dell'articolo 11, in
quanto nell'accantonamento di fondo speciale di conto capitale
relativo al Ministero dei lavori pubblici non risultano
preordinate risorse da destinare agli scopi.
L'articolo 13, comma 3, pure introdotto dalla Commissione,
interviene in materia di determinazione dei canoni di
locazione degli alloggi acquistati dai comuni ai sensi di
talune leggi vigenti, prevedendo l'applicazione dei canoni di
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in
luogo del canone di locazione determinato in base alla legge
sull'equo canone (legge n. 392 del 1978). Il relatore ha
affermato che la norma appare suscettibile di determinare
nuovi oneri per i comuni proprietari degli immobili, oneri che
anche in questo caso non sono né quantificati né coperti. Per
lo stesso motivo il Governo ha espresso parere contrario sulla
disposizione.
Circa l'articolo 18, il relatore ha evidenziato come il
Governo dovrebbe fornire la necessaria garanzia che dalle sue
disposizioni non deriveranno nuovi o maggiori oneri per i
bilanci pubblici. Dal canto suo, il rappresentante del Tesoro
ha evidenziato che, dal momento che il provvedimento è privo
di relazione tecnica, occorre acquisire le valutazioni del
Ministero dei lavori pubblici in ordine alle residue
disponibilità finanziarie delle leggi indicate ai commi da 5 a
8 e agli eventuali maggiori oneri che le disposizioni in esame
sono suscettibili di determinare.
L'articolo 25, anch'esso introdotto dalla Commissione di
merito, innova nella disciplina del versamento delle somme
dovute ai fini del condono edilizio ai sensi dell'articolo 2,
comma 41, della legge n. 662 del 1996. Il relatore ha
evidenziato come al riguardo vada tenuto presente che i commi
40, 41 e 42 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996 sono
stati sostituiti dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 449
del 1997, che ha introdotto una disciplina sostanzialmente
analoga a quella recata dalla disposizione in esame; appare
pertanto opportuno valutare con attenzione la necessità del
suo mantenimento. Il Governo ha dal canto suo affermato che la
disposizione in esame andrebbe espunta dal testo, in quanto
l'articolo 1 comma 9, della citata legge n. 449 ha
disciplinato la materia in modo sostanzialmente analogo
rispetto alla norma in esame.
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L'articolo 27 disciplina una serie di interventi in
materia ambientale. Innanzitutto, il comma 1 prevede il
completamento dei programmi di intervento adottati dalle
Autorità di Bacino; esso prevede una spesa di lire 4 miliardi
e 800 milioni per il 1997. Il relatore ha osservato che la
decorrenza dell'onere andrebbe spostata al 1998, con
imputazione sui fondi triennali 1998-2000.
Il comma 2 del medesimo articolo prevede il completamento
dei programmi di intervento per il risanamento idrico, per una
spesa pari a 5 miliardi e 130 milioni per l'anno 1997; vale al
riguardo la stessa osservazione precedente, in quanto la
decorrenza dell'onere deve essere spostata al 1998.
Identico discorso deve essere fatto per il comma 3
dell'articolo 27, che prevede programmi di intervento per le
aree a rischio; anche in questo caso l'onere per il 1997,
quantificato in lire 4 miliardi 870 milioni, deve essere
spostato imputandolo all'anno 1998.
Circa la copertura dei predetti oneri, imputata dal comma
4 al fondo speciale di conto capitale del Ministero del tesoro
per il 1997, mediante utilizzo dell'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente, il relatore ha osservato come essa
vada modificata nel senso di imputarla ai fondi speciali del
bilancio 1998-2000 in gestione, nel cui ambito
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente risulta
capiente.
Il Governo, dopo aver convenuto sulla necessità dello
slittamento al 1998 della decorrenza iniziale dell'onere, ha
fatto presente che ai fini della copertura finanziaria della
norma l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente
della legge finanziaria 1998 relativa al Ministero
dell'ambiente non presenta alcuna finalizzazione per
l'iniziativa in esame. Tuttavia, considerato che la
finalizzazione di spesa relativa al provvedimento per
l'occupazione in campo ambientale presenta le necessarie
disponibilità, il Tesoro ritiene che la norma di copertura
finanziaria di cui al comma 4 possa essere riformulata nei
seguenti termini:
"4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio".
Inoltre, il Governo ha segnalato con riferimento
all'articolo 28, commi 1 e 2, che le norme relative ai pozzi
previste dai commi in esame risultano riprodotte dall'articolo
3 del disegno di legge recante la proroga dei termini nel
settore agricolo, approvato dal Consiglio dei ministri nella
seduta del 19 dicembre 1997. Relativamente, poi, alle altre
norme di proroga dei termini contenute nell'articolo in esame,
il rappresentante del Tesoro ha sottolineato come, in assenza
della relazione tecnica, occorra la valutazione delle
Amministrazioni rispettivamente competenti.
Il relatore ha infine affermato che appare opportuno che
il Governo fornisca dei chiarimenti in ordine all'articolo 30,
che prevede la sanatoria degli effetti di una serie di
decreti-legge emanati nel corso del 1995 e del 1996.
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