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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344496
SMC0292-0051
Bollettino Giunte e Commissioni n. 292 del 20 gennaio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-292)
(suddiviso in 75 Unità Documento)
Unità Documento n.51 (che inizia a pag.81 dello stampato)
             ...VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
 
...IN SEDE REFERENTE
...C2772. LAVCOMM
...C2772.
RILIEVI FORMULATI SULLA PROPOSTA DI LEGGE AC. 2772
Martedì 20 gennaio 1998. - Presidenza del Presidente Maria Rita LORENZETTI.
ZZSMC ZZRES ZZSMC200198 ZZSMC980120 ZZSMC000198 ZZSMC000098 ZZSMC292 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC8 ZZRE
      Il provvedimento, modificato dalla Commissione ambiente
  in sede referente rispetto al testo originario, reca
  disposizioni per il rilancio dell'edilizia residenziale
  pubblica e per interventi in materia di opere a carattere
  ambientale.  Si illustrano di seguito gli aspetti problematici
  riscontrati dal relatore e dal Governo nel corso della seduta
  della Commissione bilancio del 14 gennaio 1998.
      Sull'articolo 4, il Governo ha espresso il proprio avviso
  contrario sul comma 3, in quanto il mancato versamento del
  conguaglio sulle rate pagate porterebbe ad evidenti disparità
  di trattamento fra i mutuatari che hanno già estinto e quelli
  che provvederanno all'estinzione del mutuo successivamente.
  Inoltre, in generale, ha affermato la necessità di assicurare
  il coordinamento dell'articolo 4 con le disposizioni
  introdotte dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 449 del
  1997 (c.d. provvedimento collegato alla legge finanziaria per
  il 1998), che è recentemente intervenuto sulla stessa
  materia.
      Analogamente, l'avviso del Governo è contrario alle
  disposizioni dell'articolo 5, comma 3, in quanto gli alloggi
  compresi nei piani di vendita di cui alla legge n. 560 del
  1993 non possono essere oggetto di assegnazione da parte dei
  comuni e la loro mancata alienazione comporterebbe comunque
  minori entrate per gli enti gestori.
      L'articolo 7, introdotto dalla Commissione di merito,
  prevede l'ampliamento, in favore delle società cooperative
  edilizie di abitazione, del limite di 40 milioni relativo
  all'esenzione dall'ILOR prevista dal decreto del Presidente
  della Repubblica n. 601 del 1973 per i prestiti sociali alle
  cooperative: tale limite viene portato ad 80 milioni.  Il
  relatore ha rilevato che la norma appare suscettibile di
  comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato per
  il 1998, a causa della conseguente riduzione delle entrate
  tributarie a titolo di ILOR; tali oneri non risultano peraltro
  quantificati né coperti nel testo in esame.  Il Governo ha
  espresso il proprio avviso contrario sull'articolo, sia per i
  motivi evidenziati dal relatore, sia perché appare dubbio il
  significato normativo della disposizione, dal momento che
  l'agevolazione dovrebbe essere concessa per un periodo (il
  1998) in cui l'imposta ha già cessato di esistere.
      Analogamente, l'articolo 8, comma 2, relativo
  all'estensione agli alloggi di edilizia residenziale pubblica
  di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari
  dell'aliquota ICI stabilita dai comuni per le unità
  immobiliari adibita ad abitazione principale, appare
  suscettibile di generare nuovi oneri per la finanza comunale a
  decorrere dal 1998, conseguenti alla riduzione del gettito
  dell'ICI, che non vengono né quantificati né coperti.  Anche in
  questo caso il relatore ha espresso dubbi sulla disposizione
  in questione ed il Governo si è espresso in senso contrario
  alla sua permanenza nel testo.
      Perplessità suscita altresì il comma 1 del medesimo
  articolo 8, che prevede una deroga alla normativa generale di
  contabilità dello Stato per cui le convenzioni stipulate sulla
  base degli accordi di programma per la realizzazione del
  programma straordinario di edilizia residenziale di cui
  all'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito
  dalla legge n. 203 del 1991, non sarebbero sottoposte al
  parere del Consiglio di Stato.
     Il relatore ha poi evidenziato come dovrebbe essere
  accertata l'attuale esistenza delle disponibilità cui fa
  riferimento
 
                              Pag. 82
 
  l'articolo 9 (introdotto dalla Commissione), che prevede la
  destinazione delle maggiori entrate ex Gescal per gli anni
  1993-1994, di cui all'articolo 2, comma 63, della legge n. 662
  del 1996, ai programmi di recupero urbano denominati
  "contratti di quartiere", nonché attentamente valutate le
  finalità dell'articolo 10 (anch'esso introdotto dalla
  Commissione), che, disponendo, in favore degli enti titolari
  dei finanziamenti da parte della Cassa Depositi e Prestiti,
  ulteriori deroghe per il 1997 (esercizio ormai trascorso) al
  regime della tesoreria unica, appare attualmente privo di
  significato normativo e suscettibile al più di operare come
  sanatoria di eventuali comportamenti pregressi.
     L'articolo 11, comma 5, parimenti introdotto dalla
  Commissione, prevede la concessione di contributi a
  cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite
  esclusivamente tra appartenenti alle Forze armate e alle Forze
  di polizia; a questo scopo è previsto un limite di impegno
  trentacinquennale di 20 miliardi a decorrere dal 1998.  La
  copertura di tale onere è imputata allo stanziamento iscritto,
  ai fini del bilancio triennale 1991-1999, sul fondo speciale
  di conto capitale dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
  lavori pubblici.  A questo proposito il relatore ha osservato
  che la formula di copertura dovrebbe essere aggiornata facendo
  riferimento ai fondi speciali iscritti nel bilancio 1998-2000
  in gestione a seguito dell'approvazione della legge
  finanziaria per il 1998: la capienza dell'accantonamento di
  conto capitale relativo al Ministero dei lavori pubblici
  risulta sufficiente, anche se non presenta finalizzazioni
  conformi al suo interno.  Il Governo ha per questo motivo
  espresso parere contrario sui commi 5 e 6 dell'articolo 11, in
  quanto nell'accantonamento di fondo speciale di conto capitale
  relativo al Ministero dei lavori pubblici non risultano
  preordinate risorse da destinare agli scopi.
     L'articolo 13, comma 3, pure introdotto dalla Commissione,
  interviene in materia di determinazione dei canoni di
  locazione degli alloggi acquistati dai comuni ai sensi di
  talune leggi vigenti, prevedendo l'applicazione dei canoni di
  locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in
  luogo del canone di locazione determinato in base alla legge
  sull'equo canone (legge n. 392 del 1978).  Il relatore ha
  affermato che la norma appare suscettibile di determinare
  nuovi oneri per i comuni proprietari degli immobili, oneri che
  anche in questo caso non sono né quantificati né coperti.  Per
  lo stesso motivo il Governo ha espresso parere contrario sulla
  disposizione.
     Circa l'articolo 18, il relatore ha evidenziato come il
  Governo dovrebbe fornire la necessaria garanzia che dalle sue
  disposizioni non deriveranno nuovi o maggiori oneri per i
  bilanci pubblici.  Dal canto suo, il rappresentante del Tesoro
  ha evidenziato che, dal momento che il provvedimento è privo
  di relazione tecnica, occorre acquisire le valutazioni del
  Ministero dei lavori pubblici in ordine alle residue
  disponibilità finanziarie delle leggi indicate ai commi da 5 a
  8 e agli eventuali maggiori oneri che le disposizioni in esame
  sono suscettibili di determinare.
     L'articolo 25, anch'esso introdotto dalla Commissione di
  merito, innova nella disciplina del versamento delle somme
  dovute ai fini del condono edilizio ai sensi dell'articolo 2,
  comma 41, della legge n. 662 del 1996.  Il relatore ha
  evidenziato come al riguardo vada tenuto presente che i commi
  40, 41 e 42 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996 sono
  stati sostituiti dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 449
  del 1997, che ha introdotto una disciplina sostanzialmente
  analoga a quella recata dalla disposizione in esame; appare
  pertanto opportuno valutare con attenzione la necessità del
  suo mantenimento.  Il Governo ha dal canto suo affermato che la
  disposizione in esame andrebbe espunta dal testo, in quanto
  l'articolo 1 comma 9, della citata legge n. 449 ha
  disciplinato la materia in modo sostanzialmente analogo
  rispetto alla norma in esame.
 
                              Pag. 83
 
     L'articolo 27 disciplina una serie di interventi in
  materia ambientale.  Innanzitutto, il comma 1 prevede il
  completamento dei programmi di intervento adottati dalle
  Autorità di Bacino; esso prevede una spesa di lire 4 miliardi
  e 800 milioni per il 1997.  Il relatore ha osservato che la
  decorrenza dell'onere andrebbe spostata al 1998, con
  imputazione sui fondi triennali 1998-2000.
     Il comma 2 del medesimo articolo prevede il completamento
  dei programmi di intervento per il risanamento idrico, per una
  spesa pari a 5 miliardi e 130 milioni per l'anno 1997; vale al
  riguardo la stessa osservazione precedente, in quanto la
  decorrenza dell'onere deve essere spostata al 1998.
     Identico discorso deve essere fatto per il comma 3
  dell'articolo 27, che prevede programmi di intervento per le
  aree a rischio; anche in questo caso l'onere per il 1997,
  quantificato in lire 4 miliardi 870 milioni, deve essere
  spostato imputandolo all'anno 1998.
     Circa la copertura dei predetti oneri, imputata dal comma
  4 al fondo speciale di conto capitale del Ministero del tesoro
  per il 1997, mediante utilizzo dell'accantonamento relativo al
  Ministero dell'ambiente, il relatore ha osservato come essa
  vada modificata nel senso di imputarla ai fondi speciali del
  bilancio 1998-2000 in gestione, nel cui ambito
  l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente risulta
  capiente.
     Il Governo, dopo aver convenuto sulla necessità dello
  slittamento al 1998 della decorrenza iniziale dell'onere, ha
  fatto presente che ai fini della copertura finanziaria della
  norma l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente
  della legge finanziaria 1998 relativa al Ministero
  dell'ambiente non presenta alcuna finalizzazione per
  l'iniziativa in esame.  Tuttavia, considerato che la
  finalizzazione di spesa relativa al provvedimento per
  l'occupazione in campo ambientale presenta le necessarie
  disponibilità, il Tesoro ritiene che la norma di copertura
  finanziaria di cui al comma 4 possa essere riformulata nei
  seguenti termini:
     "4.  All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3
  si provvede mediante corrispondente riduzione dello
  stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di
  base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.  Il
  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
  occorrenti variazioni di bilancio".
     Inoltre, il Governo ha segnalato con riferimento
  all'articolo 28, commi 1 e 2, che le norme relative ai pozzi
  previste dai commi in esame risultano riprodotte dall'articolo
  3 del disegno di legge recante la proroga dei termini nel
  settore agricolo, approvato dal Consiglio dei ministri nella
  seduta del 19 dicembre 1997.  Relativamente, poi, alle altre
  norme di proroga dei termini contenute nell'articolo in esame,
  il rappresentante del Tesoro ha sottolineato come, in assenza
  della relazione tecnica, occorra la valutazione delle
  Amministrazioni rispettivamente competenti.
     Il relatore ha infine affermato che appare opportuno che
  il Governo fornisca dei chiarimenti in ordine all'articolo 30,
  che prevede la sanatoria degli effetti di una serie di
  decreti-legge emanati nel corso del 1995 e del 1996.
 
DATA=980120 FASCID=SMC13-292 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=08 SEDE=RE NSTA=0292 TOTPAG=0131 TOTDOC=0075 NDOC=0051 TIPDOC=P DOCTIT=0050 COMM=C8 D FTX PAGINIZ=0081 RIGINIZ=004 PAGFIN=0083 RIGFIN=062 UPAG=NO PAGEIN=81 PAGEFIN=83 SORTRES=9801203 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00292 SORTNAV=59801200 00292 b00000 ZZSMC292 NDOC0051 TIPDOCP DOCTIT0050 NDOC0050



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