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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3445
DDL0181-0003
Progetto di legge Camera n. 181 - testo presentato - (DDL13-181)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C181. TESTIPDL
...C181.
Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC181 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è
  sostituito dal seguente:
     "Art.  18. -  1. -  Qualunque fatto doloso o colposo
  che cagioni la lesione dell'interesse della collettività alla
  tutela e alla salvaguardia dell'ambiente e dei singoli beni
  ambientali, tutelati ai sensi delle leggi vigenti,
  deteriorandoli o distruggendoli in tutto o in parte, obbliga
  l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato
  del danno pubblico prodotto dalla sua azione od omissione.
       2.  Per il danno pubblico ambientale causato da
  privati è competente il giudice civile.  Per il danno pubblico
  ambientale causato da dipendenti ed amministratori pubblici
  per violazione di doveri d'ufficio, è competente la Corte dei
  conti.  Resta ferma la competenza del giudice penale e
  amministrativo nelle materie di loro spettanza.
       3.  L'azione di risarcimento del danno pubblico
  ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa
  dallo Stato, dagli enti territoriali sui quali incidano i beni
  oggetto del fatto lesivo, ed in via sussidiaria, con il
  consenso dei predetti soggetti, anche dalle associazioni di
  protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13
  della presente legge.  Le associazioni di protezione
  ambientale, gli enti ed i comitati, anche territoriali, che
  siano rappresentativi degli interessi diffusi e collettivi a
  tutela dell'ambiente, possono intervenire nei giudizi per
  danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione
  amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi
  considerati lesivi dei beni ambientali.  Le somme conseguite a
  titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito di
  giudizi di responsabilità, anche quelli promossi dalle
  associazioni di cui all'articolo 13 della presente legge,
 
                               Pag. 5
 
  devono confluire in un fondo appositamente previsto e
  regolamentato, con il vincolo della destinazione per il
  finanziamento delle attività dirette al ripristino ambientale.
  Le associazioni di protezione ambientale, che hanno promosso o
  che sono intervenute nei giudizi per danno ambientale, possono
  chiedere al giudice la liquidazione delle spese sostenute per
  l'esercizio delle facoltà loro attribuite dalla legge.
    4.  L'azione di risarcimento del danno pubblico
  ambientale contro i dipendenti e gli amministratori pubblici è
  promossa dal pubblico ministero presso la Corte dei conti.  Le
  amministrazioni locali, le associazioni protezionistiche e i
  cittadini possono denunciare al procuratore generale presso la
  Corte dei conti fatti lesivi dell'interesse ambientale
  imputabili a dipendenti ed amministratori pubblici.  Il
  pubblico ministero presso la Corte dei conti qualora ritenga
  di non promuovere l'azione, archivia la denuncia con
  provvedimento motivato, dandone comunicazione senza ritardo al
  denunciante.
       5.  Il giudice determina l'ammontare del danno
  risarcibile ai sensi dell'articolo 2056 del codice civile;
  tenuto conto della quantità della colpa e della capacità
  risarcitoria del responsabile, può porre a carico di questi
  anche soltanto una parte del danno causato.  Qualora il giudice
  debba fare ricorso alla determinazione equitativa del danno,
  costituiscono criteri di valutazione il costo per il
  ripristino e il profitto conseguito dal trasgressore ai danni
  dell'ambiente.
       6.  Nei casi di concorso nello stesso evento di
  danno, ciascuno risponde nei limiti della propria
  responsabilità individuale.  Qualora il concorso concerna
  soggetti sottoposti alla giurisdizione del giudice civile e
  soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti,
  ciascun giudice riduce l'importo complessivo della condanna in
  proporzione della quota che ritiene equitativamente
  ascrivibile all'azione od omissione del soggetto o dei
  soggetti sottoposti all'altra giurisdizione.
       7.  Gli eredi dei responsabili per danno pubblico
  ambientale rispondono limitatamente ai vantaggi loro
 
                               Pag. 6
 
  conseguiti connessi al fatto illecito nella misura ascrivibile
  al loro dante causa.
       8.  Con la sentenza di condanna, il giudice dispone,
  ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese
  del responsabile.
    9.  Per la riscossione dei crediti in favore
  dell'amministrazione risultanti dalle sentenze di condanna sia
  del giudice ordinario che della Corte dei conti di cui ai
  commi precedenti, si applicano le norme di cui al testo unico
  delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
  entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto
  14 aprile 1910, n. 639".
 
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