| 1. L'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è
sostituito dal seguente:
"Art. 18. - 1. - Qualunque fatto doloso o colposo
che cagioni la lesione dell'interesse della collettività alla
tutela e alla salvaguardia dell'ambiente e dei singoli beni
ambientali, tutelati ai sensi delle leggi vigenti,
deteriorandoli o distruggendoli in tutto o in parte, obbliga
l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato
del danno pubblico prodotto dalla sua azione od omissione.
2. Per il danno pubblico ambientale causato da
privati è competente il giudice civile. Per il danno pubblico
ambientale causato da dipendenti ed amministratori pubblici
per violazione di doveri d'ufficio, è competente la Corte dei
conti. Resta ferma la competenza del giudice penale e
amministrativo nelle materie di loro spettanza.
3. L'azione di risarcimento del danno pubblico
ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa
dallo Stato, dagli enti territoriali sui quali incidano i beni
oggetto del fatto lesivo, ed in via sussidiaria, con il
consenso dei predetti soggetti, anche dalle associazioni di
protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13
della presente legge. Le associazioni di protezione
ambientale, gli enti ed i comitati, anche territoriali, che
siano rappresentativi degli interessi diffusi e collettivi a
tutela dell'ambiente, possono intervenire nei giudizi per
danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione
amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi
considerati lesivi dei beni ambientali. Le somme conseguite a
titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito di
giudizi di responsabilità, anche quelli promossi dalle
associazioni di cui all'articolo 13 della presente legge,
Pag. 5
devono confluire in un fondo appositamente previsto e
regolamentato, con il vincolo della destinazione per il
finanziamento delle attività dirette al ripristino ambientale.
Le associazioni di protezione ambientale, che hanno promosso o
che sono intervenute nei giudizi per danno ambientale, possono
chiedere al giudice la liquidazione delle spese sostenute per
l'esercizio delle facoltà loro attribuite dalla legge.
4. L'azione di risarcimento del danno pubblico
ambientale contro i dipendenti e gli amministratori pubblici è
promossa dal pubblico ministero presso la Corte dei conti. Le
amministrazioni locali, le associazioni protezionistiche e i
cittadini possono denunciare al procuratore generale presso la
Corte dei conti fatti lesivi dell'interesse ambientale
imputabili a dipendenti ed amministratori pubblici. Il
pubblico ministero presso la Corte dei conti qualora ritenga
di non promuovere l'azione, archivia la denuncia con
provvedimento motivato, dandone comunicazione senza ritardo al
denunciante.
5. Il giudice determina l'ammontare del danno
risarcibile ai sensi dell'articolo 2056 del codice civile;
tenuto conto della quantità della colpa e della capacità
risarcitoria del responsabile, può porre a carico di questi
anche soltanto una parte del danno causato. Qualora il giudice
debba fare ricorso alla determinazione equitativa del danno,
costituiscono criteri di valutazione il costo per il
ripristino e il profitto conseguito dal trasgressore ai danni
dell'ambiente.
6. Nei casi di concorso nello stesso evento di
danno, ciascuno risponde nei limiti della propria
responsabilità individuale. Qualora il concorso concerna
soggetti sottoposti alla giurisdizione del giudice civile e
soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti,
ciascun giudice riduce l'importo complessivo della condanna in
proporzione della quota che ritiene equitativamente
ascrivibile all'azione od omissione del soggetto o dei
soggetti sottoposti all'altra giurisdizione.
7. Gli eredi dei responsabili per danno pubblico
ambientale rispondono limitatamente ai vantaggi loro
Pag. 6
conseguiti connessi al fatto illecito nella misura ascrivibile
al loro dante causa.
8. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone,
ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese
del responsabile.
9. Per la riscossione dei crediti in favore
dell'amministrazione risultanti dalle sentenze di condanna sia
del giudice ordinario che della Corte dei conti di cui ai
commi precedenti, si applicano le norme di cui al testo unico
delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto
14 aprile 1910, n. 639".
| |