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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344502
SMC0292-0057
Bollettino Giunte e Commissioni n. 292 del 20 gennaio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-292)
(suddiviso in 75 Unità Documento)
Unità Documento n.57 (che inizia a pag.97 dello stampato)
              ...XI COMMISSIONE PERMANENTE
                 (Lavoro pubblico e privato)
 
 
...IN SEDE CONSULTIVA
C3587; C995; C1061bis; C1581; C1990; C2679; C3829. LAVCOMM
C3587; C995; C1061bis; C1581; C1990; C2679; C3829.
Pag. 97 Nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 3587, 995, 1061-bis, 1581, 1990, 2679, 3829 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo" (approvato dal Senato). (Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
Maria Pia VALETTO BITELLI. Elena Emma CORDONI. Rosario POLIZZI. Antonino GAZZARA. Gaetano COLUCCI. Il sottosegretario di Stato Luciano GUERZONI. Gaetano COLUCCI, presidente.
Martedì 20 gennaio 1998. - Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI, indi del Vicepresidente Gaetano COLUCCI, indi del Presidente Renzo INNOCENTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica Luciano Guerzoni.
ZZSMC ZZRES ZZSMC200198 ZZSMC980120 ZZSMC000198 ZZSMC000098 ZZSMC292 ZZ13 ZZD ZZC11 ZZCO ZZHH ZZII
     La Commissione inizia l'esame del testo unificato in
  titolo.
 
     Maria Pia VALETTO BITELLI (gruppo popolari e
  democratici-l'Ulivo),  relatore,  illustrando il
  provvedimento, ne rileva le principali finalità, che
  consistono nella modifica delle modalità di reclutamento dei
  professori ordinari ed associati e dei ricercatori, in modo da
  assicurare il regolare svolgimento dei concorsi la cui cadenza
  non ha sinora rispettato le previsioni della legislazione
  vigente; in secondo luogo, viene affidata all'autonomia
  regolamentare degli atenei la disciplina delle modalità di
  svolgimento dei concorsi.
     Su quest'ultimo aspetto rileva, tuttavia, che l'articolo
  1, comma 4 consente al Ministro dell'università di rinviare il
  regolamento all'ateneo indicando eventuali norme illegittime o
  da riesaminare nel merito.
     L'articolo 2 disciplina le procedure per la nomina in
  ruolo, che devono essere distinte per settori
  scientifico-disciplinari.  I regolamenti delle università
  devono poi necessariamente prevedere i criteri in base ai
  quali viene effettuata la valutazione comparativa dei
  candidati.
     Giudica poi che la previsione in base alla quale, con
  decreto rettorale, è accertata la regolarità formale degli
  atti delle Commissioni giudicatrici nel caso di procedure
  relative a ricercatori, costituisca una opportuna garanzia di
  trasparenza.
     Illustra poi l'articolo 2, comma 1, lettera  g),  che
  consente alle università che non hanno attivato le procedure
  di concorso o che, pur avendole attivate, non abbiano nominato
  in ruolo i candidati risultati idonei, di assumere in ruolo i
  candidati risultati idonei a seguito di valutazioni
  comparative svoltesi in altre sedi universitarie.
     Ritiene che risponda ad un'esigenza di garanzia anche la
  lettera  h)  dell'articolo 2, che disciplina i termini per
  l'espletamento della procedura di valutazione.
     L'articolo 3 definisce la materia dei trasferimenti,
  assicurando la valutazione comparativa dei candidati, adeguate
  forme di pubblicità e l'effettuazione dei trasferimenti solo a
  domanda degli interessati e dopo tre anni accademici di loro
  permanenza in una sede universitaria.
     L'articolo 4 affida all'autonomia regolamentare delle
  università l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, le
  modalità di accesso e di conseguimento del titolo e una serie
  di altri aspetti della materia.  Sottolinea, in particolare, il
  comma 8 di tale articolo, in base al quale i regolamenti
  universitari possono affidare ai dottorandi una limitata
  attività didattica sussidiaria che non deve in ogni caso
  compromettere l'attività di formazione alla ricerca.
     L'articolo 5 detta norme transitorie facendo salve le
  procedure di concorso già bandite e non ancora espletate.
  L'articolo 6, infine, indica le disposizioni di legge
  espressamente abrogate.
 
     Elena Emma CORDONI (gruppo sinistra
  democratica-l'Ulivo) chiede al rappresentante del Governo di
  chiarire se l'articolo 3 del provvedimento consenta alle
  università di stabilire disposizioni diversificate per i
  trasferimenti.  In caso di risposta affermativa evidenzia il
  rischio di disparità di trattamento dei docenti nei vari
  ambiti territoriali; sarebbe forse opportuno prevedere dei
  princìpi comuni ai quali gli atenei debbano comunque
  attenersi.
     Riguardo all'articolo 1, comma 4, domanda quale sia
  l'autorità competente a decidere in via definitiva sulla
  legittimità dei regolamenti universitari che disciplinano le
  modalità di reclutamento dei professori e dei ricercatori.
     Rileva poi che non è chiaro se, ai sensi dell'articolo 2,
  comma 1, lettera  g),  gli atenei dispongano di
  discrezionalità in ordine alla scelta di nominare in ruolo per
  chiamata i candidati risultati idonei in
 
                              Pag. 98
 
  altre sedi universitarie.  A suo giudizio le università
  dovrebbero stabilire preventivamente se intendano ricorrere
  alle procedure concorsuali ovvero alla nomina in ruolo per
  chiamata e ciò per evidenti ragioni di correttezza
  amministrativa: il rischio infatti è che attraverso la
  disposizione citata riemergano proprio quelle odiose forme di
  favoritismo che il provvedimento intende eliminare.
     Chiede poi al rappresentante del Governo di chiarire quale
  tipo di rapporto di lavoro si determina attraverso il
  dottorato di ricerca, precisandone anche i riflessi
  previdenziali.
 
     Rosario POLIZZI (gruppo alleanza nazionale) sottolinea
  che le procedure di reclutamento dei professori ordinari
  rappresentano un momento cruciale per tutti gli atenei, ma in
  particolare per le facoltà di medicina e chirurgia, non fosse
  altro perché insieme alla qualifica di ordinario il prescelto
  assume anche quella di primario.
     Il recentissimo caso Di Bella ha drammaticamente
  evidenziato la situazione di malessere che pervade il mondo
  della ricerca scientifica italiana.  A questo stato di cose non
  è estranea la condizione di tanti professori associati i quali
  da lungo tempo esercitano attività di ricerca, didattica e
  assistenziale e che si troverebbero oggi a dover superare un
  ulteriore concorso.  Inoltre ritiene controproducente il fatto
  che della Commissione giudicatrice facciano parte docenti che
  non appartengono all'ateneo che bandisce il concorso.
     In definitiva ritiene necessario che nel testo sia
  introdotta una disposizione in base alla quale tutti coloro i
  quali risultano rivestire la qualifica di professore associato
  da un determinato numero di anni non siano sottoposti ad
  ulteriori prove di concorso.
 
     Antonino GAZZARA (gruppo forza Italia) concorda con la
  proposta del deputato Polizzi.  Ricorda, inoltre, le vicende
  che portarono alla differenziazione per fasce tra professore
  ordinario e professore associato e alla istituzione della
  figura del ricercatore, in origine escluso dall'attività
  didattica.
     Si domanda se ancora oggi abbia senso la distinzione tra
  ordinari e associati, e se non si debba prendere atto che ai
  ricercatori sono stati affidati da leggi successive anche
  compiti didattici.  In altri termini segnala l'opportunità di
  sopprimere la distinzione per fasce tra i professori o, in
  subordine, di introdurre una terza fascia nella quale
  inquadrare i ricercatori.
     Ritiene poi necessario che nell'articolo 5, contenente
  norme transitorie, siano inserite disposizioni per le
  particolari categorie degli stabilizzati e degli incaricati
  prorogati, il cui inquadramento ha prodotto negli anni un
  nutritissimo contenzioso.  Si tratta di poche centinaia di
  soggetti, che vivono in condizioni di precarietà professionale
  pur esercitando una funzione docente sin dagli anni '80 o
  anche da più anni: giudica necessario che per l'inquadramento
  di tali soggetti siano previste prove  ad hoc.
     Riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera  g),  rileva
  che è quanto meno singolare la possibilità, ivi prevista, di
  non inserire in ruolo il candidato risultato idoneo.
 
     Gaetano COLUCCI (gruppo alleanza nazionale) ritiene che
  le notevoli difficoltà in cui si dibattono le università
  italiane derivino anche dalla poca chiarezza delle norme sul
  reclutamento dei docenti.  Per troppi anni i meriti politici,
  corporativi e familiari hanno avuto la meglio sui titoli
  scientifici.
     E' compito del Parlamento fare finalmente pulizia in
  merito.  In particolare ritiene indispensabile una norma che
  vieti ai titolari di cattedra di chiamare neolaureati a
  svolgere attività di valutazione nel corso degli esami
  universitari.
 
     Il sottosegretario di Stato Luciano GUERZONI riepiloga
  il lungo iter sinora seguito dal provvedimento all'esame della
  Commissione, che ha avuto origine nella passata
  legislatura.
     Il quadro dell'università italiana non è così fosco come
  lo descrive il deputato Colucci.  Il disagio degli atenei è
  tuttavia
 
                              Pag. 99
 
  reale, anche se con significative differenze da sede a sede e
  da settore a settore.
     Il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980
  prevedeva che i concorsi per professori associati si
  svolgessero con cadenza biennale: in realtà, nel corso di 17
  anni, si sono svolti solo tre concorsi ed in tal modo è stato
  bloccato il fisiologico avvicendamento nell'ambito di figure
  professionali decisive per il buon funzionamento
  dell'università.  I dati sull'età anagrafica media dei
  professori ordinari , degli associati e dei ricercatori sono
  illuminanti a questo proposito.
     Il Governo vede nella riforma delle modalità di
  reclutamento dei docenti universitari il presupposto per
  ricondurre alla normalità lo svolgimento dei concorsi e quindi
  per immaginare un nuovo disegno complessivo
  dell'università.
     La situazione attuale è quella di una paralisi conclamata;
  basti dire che per l'ultimo concorso a professore associato
  sono state presentate 35.000 domande per 3.500 posti, con ciò
  decretandosi l'impossibilità di procedere ancora attraverso
  modalità centralizzate.  A ciò si aggiunga che sulle procedure
  svoltesi da circa 20 anni a questa parte pende una mole di
  ricorsi che ne impedisce la definizione.  Il disegno di legge
  in esame compie una scelta netta a favore del decentramento
  dei concorsi, ma non entra minimamente nel problema della
  modifica dello stato giuridico dei docenti universitari.  I pur
  rilevantissimi problemi evidenziati nel dibattito
  (inquadramento dei professori associati, soppressione della
  divisione in fasce, ecc.) dovranno essere ripresi in altra
  sede: d'altro canto la scelta del Governo di non
  sovraccaricare questo provvedimento ha incontrato il pieno
  consenso delle Commissioni di merito di entrambi i rami del
  Parlamento.
     Rispondendo ai rilievi formulati, ritiene che il passaggio
  da associato ad ordinario non possa che passare attraverso una
  valutazione della comunità scientifica, senza alcun
  automatismo legislativo.
     Ricorda inoltre che, da ultimo con la legge n. 449 del
  1997, è stato definitivamente superato il sistema degli
  organici nazionali e che la materia è ora rimessa interamente
  alla autonomia universitaria, fermi restando i vincoli
  finanziari cui essa deve attenersi.  Dalla lettura
  dell'articolo 2 emerge che saranno le università a stabilire
  in via preventiva, nel momento in cui deliberano di ricorrere
  alle procedure per la copertura dei posti vacanti, se
  intendano utilizzare la via del concorso o quella del
  trasferimento, stabilendo altresì i criteri di valutazione dei
  candidati.  Sottolinea comunque che nel complesso emerge la
  necessità di consentire a ciascun ateneo di dare attuazione
  alle proprie specifiche progettualità attraverso
  l'individuazione di procedure di reclutamento mirate.
     Precisa che il dottorato di ricerca non attiva alcun tipo
  di rapporto di lavoro; ricorda altresì che nel disegno di
  legge n. 4206, all'esame in sede consultiva della Commissione,
  vi è una disposizione volta ad estendere la disciplina
  previdenziale dei cosiddetti lavoratori parasubordinati ai
  titolari di borse di dottorato.
     Riguardo ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, osserva che essi
  riproducono, con riferimento ai regolamenti universitari, le
  norme sulla approvazione degli statuti degli atenei contenute
  nella legge n. 168 del 1989: si tratta di trovare un punto di
  equilibrio tra il riconoscimento dell'autonomia delle
  università e l'esigenza di tutelare alcuni principi di
  carattere generale.  Restano ferme naturalmente le tutele
  giurisdizionali riconosciute ai cittadini avverso gli atti
  amministrativi illegittimi.
 
     Gaetano COLUCCI,  presidente,  ricorda che il
  termine per la presentazione delle proposte di parere è
  fissato per questa sera alle ore 19.
     Rinvia pertanto il seguito dell'esame alla seduta già
  convocata per domani, mercoledì 21 gennaio 1998.
 
DATA=980120 FASCID=SMC13-292 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=11 SEDE=CO NSTA=0292 TOTPAG=0131 TOTDOC=0075 NDOC=0057 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C11D PAGINIZ=0097 RIGINIZ=001 PAGFIN=0099 RIGFIN=072 UPAG=NO PAGEIN=97 PAGEFIN=99 SORTRES=9801203 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00292 SORTNAV=59801200 00292 b00000 ZZSMC292 NDOC0057 TIPDOCB DOCTIT0057 NDOC0057



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