| La Commissione inizia l'esame del testo unificato in
titolo.
Maria Pia VALETTO BITELLI (gruppo popolari e
democratici-l'Ulivo), relatore, illustrando il
provvedimento, ne rileva le principali finalità, che
consistono nella modifica delle modalità di reclutamento dei
professori ordinari ed associati e dei ricercatori, in modo da
assicurare il regolare svolgimento dei concorsi la cui cadenza
non ha sinora rispettato le previsioni della legislazione
vigente; in secondo luogo, viene affidata all'autonomia
regolamentare degli atenei la disciplina delle modalità di
svolgimento dei concorsi.
Su quest'ultimo aspetto rileva, tuttavia, che l'articolo
1, comma 4 consente al Ministro dell'università di rinviare il
regolamento all'ateneo indicando eventuali norme illegittime o
da riesaminare nel merito.
L'articolo 2 disciplina le procedure per la nomina in
ruolo, che devono essere distinte per settori
scientifico-disciplinari. I regolamenti delle università
devono poi necessariamente prevedere i criteri in base ai
quali viene effettuata la valutazione comparativa dei
candidati.
Giudica poi che la previsione in base alla quale, con
decreto rettorale, è accertata la regolarità formale degli
atti delle Commissioni giudicatrici nel caso di procedure
relative a ricercatori, costituisca una opportuna garanzia di
trasparenza.
Illustra poi l'articolo 2, comma 1, lettera g), che
consente alle università che non hanno attivato le procedure
di concorso o che, pur avendole attivate, non abbiano nominato
in ruolo i candidati risultati idonei, di assumere in ruolo i
candidati risultati idonei a seguito di valutazioni
comparative svoltesi in altre sedi universitarie.
Ritiene che risponda ad un'esigenza di garanzia anche la
lettera h) dell'articolo 2, che disciplina i termini per
l'espletamento della procedura di valutazione.
L'articolo 3 definisce la materia dei trasferimenti,
assicurando la valutazione comparativa dei candidati, adeguate
forme di pubblicità e l'effettuazione dei trasferimenti solo a
domanda degli interessati e dopo tre anni accademici di loro
permanenza in una sede universitaria.
L'articolo 4 affida all'autonomia regolamentare delle
università l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, le
modalità di accesso e di conseguimento del titolo e una serie
di altri aspetti della materia. Sottolinea, in particolare, il
comma 8 di tale articolo, in base al quale i regolamenti
universitari possono affidare ai dottorandi una limitata
attività didattica sussidiaria che non deve in ogni caso
compromettere l'attività di formazione alla ricerca.
L'articolo 5 detta norme transitorie facendo salve le
procedure di concorso già bandite e non ancora espletate.
L'articolo 6, infine, indica le disposizioni di legge
espressamente abrogate.
Elena Emma CORDONI (gruppo sinistra
democratica-l'Ulivo) chiede al rappresentante del Governo di
chiarire se l'articolo 3 del provvedimento consenta alle
università di stabilire disposizioni diversificate per i
trasferimenti. In caso di risposta affermativa evidenzia il
rischio di disparità di trattamento dei docenti nei vari
ambiti territoriali; sarebbe forse opportuno prevedere dei
princìpi comuni ai quali gli atenei debbano comunque
attenersi.
Riguardo all'articolo 1, comma 4, domanda quale sia
l'autorità competente a decidere in via definitiva sulla
legittimità dei regolamenti universitari che disciplinano le
modalità di reclutamento dei professori e dei ricercatori.
Rileva poi che non è chiaro se, ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera g), gli atenei dispongano di
discrezionalità in ordine alla scelta di nominare in ruolo per
chiamata i candidati risultati idonei in
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altre sedi universitarie. A suo giudizio le università
dovrebbero stabilire preventivamente se intendano ricorrere
alle procedure concorsuali ovvero alla nomina in ruolo per
chiamata e ciò per evidenti ragioni di correttezza
amministrativa: il rischio infatti è che attraverso la
disposizione citata riemergano proprio quelle odiose forme di
favoritismo che il provvedimento intende eliminare.
Chiede poi al rappresentante del Governo di chiarire quale
tipo di rapporto di lavoro si determina attraverso il
dottorato di ricerca, precisandone anche i riflessi
previdenziali.
Rosario POLIZZI (gruppo alleanza nazionale) sottolinea
che le procedure di reclutamento dei professori ordinari
rappresentano un momento cruciale per tutti gli atenei, ma in
particolare per le facoltà di medicina e chirurgia, non fosse
altro perché insieme alla qualifica di ordinario il prescelto
assume anche quella di primario.
Il recentissimo caso Di Bella ha drammaticamente
evidenziato la situazione di malessere che pervade il mondo
della ricerca scientifica italiana. A questo stato di cose non
è estranea la condizione di tanti professori associati i quali
da lungo tempo esercitano attività di ricerca, didattica e
assistenziale e che si troverebbero oggi a dover superare un
ulteriore concorso. Inoltre ritiene controproducente il fatto
che della Commissione giudicatrice facciano parte docenti che
non appartengono all'ateneo che bandisce il concorso.
In definitiva ritiene necessario che nel testo sia
introdotta una disposizione in base alla quale tutti coloro i
quali risultano rivestire la qualifica di professore associato
da un determinato numero di anni non siano sottoposti ad
ulteriori prove di concorso.
Antonino GAZZARA (gruppo forza Italia) concorda con la
proposta del deputato Polizzi. Ricorda, inoltre, le vicende
che portarono alla differenziazione per fasce tra professore
ordinario e professore associato e alla istituzione della
figura del ricercatore, in origine escluso dall'attività
didattica.
Si domanda se ancora oggi abbia senso la distinzione tra
ordinari e associati, e se non si debba prendere atto che ai
ricercatori sono stati affidati da leggi successive anche
compiti didattici. In altri termini segnala l'opportunità di
sopprimere la distinzione per fasce tra i professori o, in
subordine, di introdurre una terza fascia nella quale
inquadrare i ricercatori.
Ritiene poi necessario che nell'articolo 5, contenente
norme transitorie, siano inserite disposizioni per le
particolari categorie degli stabilizzati e degli incaricati
prorogati, il cui inquadramento ha prodotto negli anni un
nutritissimo contenzioso. Si tratta di poche centinaia di
soggetti, che vivono in condizioni di precarietà professionale
pur esercitando una funzione docente sin dagli anni '80 o
anche da più anni: giudica necessario che per l'inquadramento
di tali soggetti siano previste prove ad hoc.
Riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera g), rileva
che è quanto meno singolare la possibilità, ivi prevista, di
non inserire in ruolo il candidato risultato idoneo.
Gaetano COLUCCI (gruppo alleanza nazionale) ritiene che
le notevoli difficoltà in cui si dibattono le università
italiane derivino anche dalla poca chiarezza delle norme sul
reclutamento dei docenti. Per troppi anni i meriti politici,
corporativi e familiari hanno avuto la meglio sui titoli
scientifici.
E' compito del Parlamento fare finalmente pulizia in
merito. In particolare ritiene indispensabile una norma che
vieti ai titolari di cattedra di chiamare neolaureati a
svolgere attività di valutazione nel corso degli esami
universitari.
Il sottosegretario di Stato Luciano GUERZONI riepiloga
il lungo iter sinora seguito dal provvedimento all'esame della
Commissione, che ha avuto origine nella passata
legislatura.
Il quadro dell'università italiana non è così fosco come
lo descrive il deputato Colucci. Il disagio degli atenei è
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reale, anche se con significative differenze da sede a sede e
da settore a settore.
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980
prevedeva che i concorsi per professori associati si
svolgessero con cadenza biennale: in realtà, nel corso di 17
anni, si sono svolti solo tre concorsi ed in tal modo è stato
bloccato il fisiologico avvicendamento nell'ambito di figure
professionali decisive per il buon funzionamento
dell'università. I dati sull'età anagrafica media dei
professori ordinari , degli associati e dei ricercatori sono
illuminanti a questo proposito.
Il Governo vede nella riforma delle modalità di
reclutamento dei docenti universitari il presupposto per
ricondurre alla normalità lo svolgimento dei concorsi e quindi
per immaginare un nuovo disegno complessivo
dell'università.
La situazione attuale è quella di una paralisi conclamata;
basti dire che per l'ultimo concorso a professore associato
sono state presentate 35.000 domande per 3.500 posti, con ciò
decretandosi l'impossibilità di procedere ancora attraverso
modalità centralizzate. A ciò si aggiunga che sulle procedure
svoltesi da circa 20 anni a questa parte pende una mole di
ricorsi che ne impedisce la definizione. Il disegno di legge
in esame compie una scelta netta a favore del decentramento
dei concorsi, ma non entra minimamente nel problema della
modifica dello stato giuridico dei docenti universitari. I pur
rilevantissimi problemi evidenziati nel dibattito
(inquadramento dei professori associati, soppressione della
divisione in fasce, ecc.) dovranno essere ripresi in altra
sede: d'altro canto la scelta del Governo di non
sovraccaricare questo provvedimento ha incontrato il pieno
consenso delle Commissioni di merito di entrambi i rami del
Parlamento.
Rispondendo ai rilievi formulati, ritiene che il passaggio
da associato ad ordinario non possa che passare attraverso una
valutazione della comunità scientifica, senza alcun
automatismo legislativo.
Ricorda inoltre che, da ultimo con la legge n. 449 del
1997, è stato definitivamente superato il sistema degli
organici nazionali e che la materia è ora rimessa interamente
alla autonomia universitaria, fermi restando i vincoli
finanziari cui essa deve attenersi. Dalla lettura
dell'articolo 2 emerge che saranno le università a stabilire
in via preventiva, nel momento in cui deliberano di ricorrere
alle procedure per la copertura dei posti vacanti, se
intendano utilizzare la via del concorso o quella del
trasferimento, stabilendo altresì i criteri di valutazione dei
candidati. Sottolinea comunque che nel complesso emerge la
necessità di consentire a ciascun ateneo di dare attuazione
alle proprie specifiche progettualità attraverso
l'individuazione di procedure di reclutamento mirate.
Precisa che il dottorato di ricerca non attiva alcun tipo
di rapporto di lavoro; ricorda altresì che nel disegno di
legge n. 4206, all'esame in sede consultiva della Commissione,
vi è una disposizione volta ad estendere la disciplina
previdenziale dei cosiddetti lavoratori parasubordinati ai
titolari di borse di dottorato.
Riguardo ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, osserva che essi
riproducono, con riferimento ai regolamenti universitari, le
norme sulla approvazione degli statuti degli atenei contenute
nella legge n. 168 del 1989: si tratta di trovare un punto di
equilibrio tra il riconoscimento dell'autonomia delle
università e l'esigenza di tutelare alcuni principi di
carattere generale. Restano ferme naturalmente le tutele
giurisdizionali riconosciute ai cittadini avverso gli atti
amministrativi illegittimi.
Gaetano COLUCCI, presidente, ricorda che il
termine per la presentazione delle proposte di parere è
fissato per questa sera alle ore 19.
Rinvia pertanto il seguito dell'esame alla seduta già
convocata per domani, mercoledì 21 gennaio 1998.
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